1. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi
(Artt. 56 TFUE e 57 TFUE)
2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi
(Artt. 56 TFUE e 57 TFUE)
1. Gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE ostano alla normativa di uno Stato membro che preveda, per un datore di lavoro avente sede in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, l’invio di una previa dichiarazione di distacco quando l’inizio del distacco previsto è subordinato alla notifica, a detto datore di lavoro, di un numero di registrazione di tale dichiarazione e le autorità nazionali di questo primo Stato dispongono di un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla ricezione di essa per effettuare la notifica in parola.
Infatti, se tale notifica deve precedere il distacco da parte del datore di lavoro dei suoi lavoratori e interviene soltanto dopo il controllo effettuato dalle autorità nazionali sulla conformità della previa dichiarazione di distacco, si deve ritenere che tale procedura rivesta le caratteristiche di un procedimento di autorizzazione amministrativa, che può ostacolare, segnatamente a causa del termine previsto per la consegna della notifica, il distacco previsto e, conseguentemente, l’esercizio, da parte del datore di lavoro dei lavoratori da distaccare, di talune attività di prestazione di servizi, in particolare quando la prestazione da compiere necessita di una certa rapidità di azione. Ne deriva che l’invio obbligatorio di una previa dichiarazione di distacco, nonché della notifica del numero di registrazione della stessa, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 56 TFUE.
Una tale restrizione non è giustificata dallo scopo, consistente nella tutela dei lavoratori. Certamente, l’invio di una previa dichiarazione di distacco appare un mezzo idoneo a comunicare alle autorità nazionali le informazioni necessarie. Tuttavia, una procedura di registrazione e di notifica, in forza della quale detta dichiarazione riveste il carattere di un procedimento di autorizzazione amministrativa, eccede quanto necessario per garantire la tutela dei lavoratori distaccati, dal momento che una previa dichiarazione, in quanto consente di controllare l’osservanza della normativa sociale e salariale dello Stato membro ospitante durante il periodo di distacco, costituisce un mezzo più proporzionato per raggiungere tale obiettivo che non una siffatta autorizzazione o un previo controllo.
(v. punti 34, 36, 40, 52, 53, 61 e dispositivo)
2. Gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE non ostano alla normativa di uno Stato membro che preveda, per un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, di tenere a disposizione delle autorità nazionali di questo, durante il periodo di distacco, una copia dei documenti equivalenti ai documenti sociali o di lavoro richiesti dalla normativa del primo Stato, nonché l’invio della stessa a dette autorità al termine dello stesso periodo.
Certamente, non si può escludere che tali obblighi comportino spese e oneri amministrativi ed economici addizionali per le imprese aventi sede in un altro Stato membro, di modo che tali imprese possono non trovarsi su un piano di uguaglianza dal punto di vista concorrenziale con le imprese che impiegano persone che lavorano abitualmente sul territorio nazionale. Tuttavia, la conservazione di una copia dei suddetti documenti equivalenti è idonea a consentire alle autorità di verificare l’osservanza, nei confronti dei lavoratori distaccati, delle condizioni di lavoro quali elencate dall’art. 3, n. 1, della direttiva 96/71, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, e, quindi, di garantire la tutela di questi ultimi. Tali misure sono quindi proporzionate all’obiettivo consistente nella tutela dei lavoratori.
(v. punti 42, 57, 60, 61 e dispositivo)