Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso per inadempimento — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegittimi — Mezzi difensivi

(Art. 88, n. 2, CE; art. 4, n. 3, TUE)

2. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione — Obblighi degli Stati membri

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, tredicesimo ‘considerando’ e art. 14, n. 3)

3. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti e limiti

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3)

Massima

1. L’unico mezzo difensivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di recupero.

Qualora sopravvengano difficoltà d’esecuzione, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede, in forza della regola che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea doveri reciproci di leale collaborazione, regola che informa soprattutto l’art. 4, n. 3, TUE, onde superare tali difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato FUE e, soprattutto, di quelle relative agli aiuti di Stato.

(v. punti 43, 44)

2. È inammissibile un’interpretazione letterale di una decisione della Commissione di incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, di cui lo Stato membro interessato si avvalga per giustificare la sua omessa esecuzione e secondo cui detta decisione impone il «recupero» al posto della «riscossione», il che, ad avviso di detto Stato, comporterebbe unicamente l’obbligo di intraprendere talune azioni finalizzate a recuperare l’aiuto illegittimo, e non quello di riscuoterlo effettivamente.

Invero, nel contesto della normativa dell’Unione e, in particolare, alla luce del tredicesimo ‘considerando’ e dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, relativo all'applicazione dell'art. 88, CE, la finalità di una siffatta decisione della Commissione consiste nel ripristino di una concorrenza effettiva, sicché tale decisione obbliga lo Stato membro destinatario ad ottenere effettivamente e senza indugio la restituzione dell’aiuto di Stato illegittimo.

(v. punti 5, 46-48)

3. Uno Stato membro che, sulla base di una decisione della Commissione che accerta l'esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, sia obbligato a recuperare aiuti illegittimi, è libero di scegliere i mezzi con cui adempierà tale obbligo, a condizione che le misure scelte non pregiudichino la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione. Il diritto dell’Unione, quindi, impone l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire l’esecuzione delle decisioni della Commissione che impongono il recupero di un aiuto illegittimo, fermo restando il rispetto delle peculiarità delle diverse procedure previste dagli Stati membri in tale materia.

In particolare, relativamente alla questione se il carattere definitivo di una pronuncia giurisdizionale nazionale che, nel contesto di un procedimento di amministrazione controllata, approva un concordato comportante la parziale rinuncia ad un credito pubblico – rinuncia successivamente qualificata dalla Commissione come aiuto di Stato – possa ostare al recupero di tale aiuto, il diritto dell’Unione non impone sempre ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato ad una pronuncia giurisdizionale, anche quando ciò permetterebbe di rimediare ad una violazione del diritto dell’Unione da parte di tale pronuncia. Tuttavia, quando le autorità dello Stato membro in questione dispongono di strumenti del diritto nazionale che, se utilizzati in modo diligente, avrebbero potuto offrire a tale Stato la possibilità di recuperare l’aiuto in oggetto e detto Stato non produce elementi sufficienti che facciano ritenere che esso abbia intrapreso, entro il termine impartito, tutte le azioni in suo potere per ottenere il rimborso dell’aiuto illegittimo, detto Stato deve essere considerato inadempiente nei confronti degli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249, quarto comma, CE e della decisione della Commissione.

(v. punti 51, 52, 55, 60, 61, 64, 65)