Causa C-475/08

Commissione europea

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Designazione definitiva dei gestori del sistema — Decisione che esonera le nuove importanti infrastrutture del sistema del gas dall’applicazione di talune disposizioni della direttiva — Obblighi di pubblicazione, di consultazione e di notifica»

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 dicembre 2009   I ‐ 11506

Massime della sentenza

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Provvedimenti di ravvicinamento – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2003/55

    [Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, art. 22, n. 3, lett. d)]

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Provvedimenti di ravvicinamento – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2003/55

    [Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, artt. 22, n. 3, lett. e), e 4]

  1.  Dal momento che l’art. 22, n. 3, lett. d), della direttiva 2003/55, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, impone la pubblicazione di tutte le decisioni relative alle deroghe concesse ai gestori, non si può ritenere che i principi generali del diritto di uno Stato membro in materia di pubblicazione degli atti, ai sensi dei quali vengono pubblicati tutti gli atti che presentino un interesse per un elevato numero di persone, garantiscano il corretto e completo recepimento di questa disposizione della direttiva, ove tale Stato membro non fornisca elementi atti a dimostrare con certezza e precisione che le decisioni di questo tipo presentano un interesse generale e debbano essere quindi sempre pubblicate.

    Infatti, la sussistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superfluo il recepimento mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc, a condizione, tuttavia, che detti principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale, che, qualora la disposizione della direttiva in questione miri a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti nonché, occorrendo, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

    (v. punti 41-42)

  2.  Dall’art. 249, terzo comma, CE risulta che l’attuazione delle direttive comunitarie dev’essere garantita mediante adeguati provvedimenti adottati dagli Stati membri. Il fatto che in circostanze particolari, in assenza dei provvedimenti di attuazione prescritti oppure in presenza di provvedimenti non conformi a una direttiva, i singoli abbiano il diritto di far valere in giudizio una direttiva nei confronti dello Stato membro inadempiente non può servire a giustificare quest’ultimo per la mancata adozione in tempo utile delle misure adeguate allo scopo di ciascuna direttiva. Analogamente, e a fortiori, il fatto che talune disposizioni della direttiva in questione siano direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico interno non può costituire una giustificazione idonea ad esonerare gli Stati membri dai loro obblighi di recepimento.

    Pertanto, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 22, nn. 3, lett. e), e 4, della direttiva 2003/55, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, lo Stato membro che, da una parte, ometta di trasporre l’art. 22, n. 3, lett. e), relativo alle necessità della previa consultazione degli Stati membri interessati nel caso di un interconnector, e che, dall’altra parte, si limita a prevedere la comunicazione alla Commissione delle istanze di deroga, laddove il citato art. 22, n. 4, impone l’obbligo di notificare a detta istituzione la decisione finale di deroga unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione stessa.

    (v. punti 44-46)