Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione / Belgio

(causa C-474/08)

«Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 23, nn. 2 e 5, della direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica — Competenze dell’autorità di regolamentazione nel settore dell’energia elettrica»

1. 

Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2003/54 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, art. 23, n. 5) (v. punto 23)

2. 

Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2003/54 [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, art. 23, n. 2, lett. a)] (v. punto 31)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 23, nn. 2 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37) — Competenze dell’autorità di regolamentazione nel settore dell’energia elettrica.

Dispositivo

1) 

Il Regno del Belgio,

non avendo previsto che i casi di diniego di accesso al sistema di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica possano essere deferiti all’autorità di regolamentazione, la quale deve allora pronunciarsi con una decisione avente effetti vincolanti entro un termine di due mesi, ai sensi dell’art. 23, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e

avendo attribuito a un’autorità diversa da quella di regolamentazione la competenza a definire taluni elementi determinanti ai fini del calcolo delle tariffe, in relazione ad alcuni impianti di trasmissione dell’energia elettrica, contrariamente al disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54/CE,

è venuto meno agli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva.

2) 

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione / Belgio

(causa C-474/08)

«Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 23, nn. 2 e 5, della direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica — Competenze dell’autorità di regolamentazione nel settore dell’energia elettrica»

1. 

Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2003/54 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, art. 23, n. 5) (v. punto 23)

2. 

Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2003/54 [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, art. 23, n. 2, lett. a)] (v. punto 31)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 23, nn. 2 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37) — Competenze dell’autorità di regolamentazione nel settore dell’energia elettrica.

Dispositivo

1) 

Il Regno del Belgio,

non avendo previsto che i casi di diniego di accesso al sistema di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica possano essere deferiti all’autorità di regolamentazione, la quale deve allora pronunciarsi con una decisione avente effetti vincolanti entro un termine di due mesi, ai sensi dell’art. 23, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e

avendo attribuito a un’autorità diversa da quella di regolamentazione la competenza a definire taluni elementi determinanti ai fini del calcolo delle tariffe, in relazione ad alcuni impianti di trasmissione dell’energia elettrica, contrariamente al disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54/CE,

è venuto meno agli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva.

2) 

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.