Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Precisazione delle censure iniziali nell’atto introduttivo del ricorso — Ammissibilità

(Art. 226 CE)

2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Settore dell’edilizia

(Art. 49 CE)

Massima

1. Il fatto che la Commissione specifichi nel suo ricorso gli argomenti a sostegno della propria domanda relativa all’asserito inadempimento, che erano già stati esposti in maniera più generica nella lettera di diffida e nel parere motivato, semplicemente spiegando meglio i motivi per i quali essa considera che detto sistema è incompatibile con la libera prestazione di servizi, non modifica l’oggetto di detto inadempimento e non incide quindi in alcun modo sulla portata della controversia.

(v. punto 47)

2. Uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE pretendendo dai prestatori di servizi di edilizia stabiliti in un altro Stato membro il soddisfacimento dell’insieme delle condizioni che il sistema nazionale dello Stato membro di cui trattasi impone per ottenere l’autorizzazione ad esercitare un’attività nel settore edilizio ed escludendo in tal modo che si tenga debitamente conto degli obblighi equivalenti ai quali tali prestatori sono soggetti nello Stato membro in cui sono stabiliti nonché delle verifiche già effettuate al riguardo dalle autorità di quest’ultimo Stato.

Una restrizione all’art. 49 CE può essere giustificata unicamente nei limiti in cui l’interesse generale che la normativa nazionale mira a tutelare non è salvaguardato da norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro di stabilimento.

(v. punti 100, 108 e dispositivo)