Causa C-386/08

Firma Brita GmbH

contro

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Accordo di associazione CE-Israele — Ambito di applicazione territoriale — Accordo di associazione CE-OLP — Diniego di applicazione ai prodotti originari della Cisgiordania del regime tariffario preferenziale concesso a favore dei prodotti originari di Israele — Dubbi quanto all’origine dei prodotti — Esportatore autorizzato — Controllo a posteriori delle dichiarazioni su fattura da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione — Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati — Principio dell’effetto relativo dei trattati»

Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 29 ottobre 2009   I ‐ 1292

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010   I ‐ 1319

Massime della sentenza

  1. Accordi internazionali – Accordo di associazione CE-Israele – Regime tariffario preferenziale concesso a favore dei prodotti originari di Israele

    (Accordo di associazione CE-Israele, art. 83; accordo di associazione CE-OLP, protocollo n. 3, art. 16, n. 4)

  2. Accordi internazionali – Accordo di associazione CE-Israele – Regime tariffario preferenziale concesso a favore dei prodotti originari di Israele

    (Accordo di associazione CE-Israele, protocollo n. 4, artt. 32, n. 6, e 39)

  1.  Le autorità doganali dello Stato membro di importazione possono negare la concessione del beneficio del trattamento preferenziale istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, quando le merci di cui trattasi siano originarie della Cisgiordania.

    Infatti, l’art. 16, n. 4, del protocollo n. 3 allegato all’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, prevede che solo le autorità doganali della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sono autorizzate a rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 qualora i prodotti di cui trattasi possano essere considerati prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Pertanto, interpretare l’art. 83 dell’accordo di associazione CE-Israele nel senso che le autorità israeliane sarebbero investite di competenze doganali riguardo ai prodotti originari della Cisgiordania si risolverebbe nell’imporre alle autorità doganali palestinesi l’obbligo di non esercitare le competenze loro peraltro attribuite dalle menzionate disposizioni di tale protocollo. Una siffatta interpretazione, avente l’effetto di creare un obbligo per un soggetto terzo senza il suo consenso, si porrebbe in contrasto con il principio di diritto internazionale generale «pacta tertiis nec nocent nec prosunt», quale codificato all’art. 34 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

    Inoltre, le autorità doganali dello Stato membro di importazione non possono procedere ad un concorso di qualificazioni lasciando aperta la questione dell’individuazione dell’accordo applicabile nella specie, vale a dire l’accordo di associazione CE-Israele ovvero l’accordo di associazione CE-OLP, e la questione se la prova dell’origine debba provenire dalle autorità israeliane o palestinesi.

    (v. punti 50, 52, 58, dispositivo 1)

  2.  Nell’ambito della procedura prevista dall’art. 32 del protocollo n. 4 allegato all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, le autorità doganali dello Stato di importazione non sono vincolate dalla prova di origine presentata e dalla risposta delle autorità doganali dello Stato di esportazione qualora tale risposta non contenga informazioni sufficienti ai sensi dell’art. 32, n. 6, del protocollo ai fini della determinazione dell’effettiva origine dei prodotti.

    Inoltre, le autorità doganali dello Stato di importazione non sono tenute a sottoporre una controversia vertente sull’interpretazione della sfera di applicazione territoriale di tale accordo al comitato di cooperazione doganale istituito dall’art. 39 del detto protocollo.

    (v. punto 73, dispositivo 2)