Parole chiave
Massima

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Tariffa doganale comune — Voce doganale — Adattatore contenente un chip di memoria e destinato al collegamento fra una macchina programmatrice automatica e i moduli elettronici da programmare

(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1810/2004)

Massima

Un adattatore che svolge la funzione di collegamento elettrico tra il programmatore e i moduli da programmare nonché la funzione di registrazione del processo di programmazione che può essere successivamente richiamato soddisfa il requisito di cui alla nota 5, parte B, lett. c), del capitolo 84 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1810/2004, e deve essere classificato alla voce 8471 di tale nomenclatura come «unità» di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, purché la sua funzione principale consista nell’effettuare un’elaborazione dell’informazione. Nel caso in cui tale funzione manchi, siffatto adattatore deve essere classificato alla voce 8473 della nomenclatura in parola come «parte» o «accessorio» di una macchina qualora sia, rispettivamente, indispensabile al funzionamento di quest’ultima o costituisca un organo di attrezzatura che rende la macchina atta a un particolare lavoro, o un meccanismo di natura tale da assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina, circostanza che dovrà essere accertata dal giudice nazionale. Se tale adattatore non può essere classificato in alcuna delle due voci doganali summenzionate, dovrebbe allora essere considerato come un «apparecchio per il collegamento dei circuiti elettrici», rientrante quindi nella voce 8536 della detta nomenclatura combinata.

(v. punti 43-45 e dispositivo)