Causa C-351/08

Christian Grimme

contro

Deutsche Angestellten-Krankenkasse

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht)

«Libera circolazione delle persone — Membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige in Germania una filiale della stessa società — Obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca — Esenzione da tale obbligo a favore dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco»

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009   I ‐ 10779

Massime della sentenza

Accordi internazionali – Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Parità di trattamento

(Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, artt. 1, 5, 7 e 16 e allegato I, artt. 12 e 17-19)

Le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e, in particolare, i suoi artt. 1, 5, 7 e 16 nonché gli artt. 12 e 17-19 del suo allegato I non ostano a una normativa di uno Stato membro che esige che una persona, avente la nazionalità di tale Stato e occupata sul territorio di quest’ultimo, si iscriva al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria di tale Stato membro, nonostante il fatto che tale persona sia membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, mentre i membri dei consigli di amministrazione delle società per azioni di diritto di tale stesso Stato membro non sono obbligati a iscriversi al medesimo regime assicurativo.

(v. punto 50 e dispositivo)