Causa C-345/08

Krzysztof Peśla

contro

Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin)

«Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39 CE — Rifiuto dell’accesso al tirocinio giuridico di preparazione alle professioni legali regolamentate — Candidato che ha ottenuto la sua laurea in giurisprudenza in un altro Stato membro — Criteri di esame di equipollenza delle conoscenze acquisite»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 dicembre 2009   I ‐ 11680

Massime della sentenza

  1. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Accesso a un tirocinio preparatorio alle professioni legali regolamentate

    (Art. 39 CE)

  2. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Accesso a un tirocinio preparatorio alle professioni legali regolamentate

    (Art. 39 CE)

  1.  L’art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che le conoscenze da prendere come elemento di riferimento ai fini della valutazione dell’equipollenza delle formazioni in seguito ad una domanda di ammissione diretta ad un tirocinio preparatorio alle professioni legali, senza sostenere le prove previste a tale scopo, sono quelle attestate dalla qualificazione richiesta nello Stato membro in cui il candidato chiede di accedere a un siffatto tirocinio.

    Infatti, nel contesto della valutazione comparativa, da un lato, della qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli del candidato nonché dall’esperienza professionale di quest’ultimo e, dall’altro, della qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale, uno Stato membro può prendere in considerazione differenze obiettive relative sia al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza sia al suo ambito di attività. Nel caso della professione di avvocato, uno Stato membro ha pertanto il diritto di procedere a un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati.

    Pertanto, il solo fatto che gli studi in diritto vertenti sul diritto di un primo Stato membro possano essere considerati comparabili, sia dal punto di vista del livello della formazione ricevuta sia del tempo e degli sforzi impiegati a tal fine, agli studi diretti ad impartire le conoscenze attestate dalla qualificazione richiesta in un altro Stato membro non può di per sé comportare, nell’ambito dell’esame comparativo, un obbligo di privilegiare non le conoscenze richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il candidato chiede di beneficiare della formazione professionale necessaria per accedere alle professioni legali, ma quelle riguardanti sostanzialmente il diritto del primo Stato membro, attestate dalle qualificazioni ottenute in quest’ultimo Stato.

    (v. punti 37, 44, 46, 48, dispositivo 1)

  2.  L’art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti di uno Stato membro esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l’accesso ad un periodo di formazione pratica per esercitare successivamente una professione legale regolamentata, come un tirocinio preparatorio alle professioni legali, detto articolo non impone di per sé che tali autorità, nel contesto dell’esame di equipollenza richiesto dal diritto comunitario, esigano dal candidato soltanto un livello di conoscenze giuridiche inferiore a quelle attestate dalla qualificazione richiesta in tale Stato membro per l’accesso ad un siffatto periodo di formazione pratica. Si deve tuttavia precisare che, da un lato, detto articolo non osta nemmeno ad una tale riduzione della qualificazione richiesta e che, dall’altro, occorre che, in pratica, la possibilità di un riconoscimento parziale delle conoscenze attestate dalle qualificazioni provate dall’interessato non resti semplicemente fittizia, il che spetta al giudice nazionale verificare.

    (v. punto 65, dispositivo 2)