Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 – Transport Schiocchet-Excursions / Commissione

(causa C‑335/08 P)

«Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Regolamenti (CEE) nn. 517/72 e 684/92 – Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus – Condizioni che determinano il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità – Termine di prescrizione»

1.                     Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Interruzione (Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punti 30-31)

2.                     Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo –Responsabilità per atto normativo (Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punti 32-35)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta sezione) del 19 maggio 2008 (causa T‑220/07, Transport Schiocchet/Commissione), con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile, per intervenuta prescrizione, il ricorso per responsabilità extracontrattuale presentato dalla ricorrente e diretto ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto a causa di diversi illeciti di cui le istituzioni comunitarie si sarebbero rese colpevoli – Condizioni per proporre un ricorso per risarcimento danni – Nozioni di «servizio regolare» e di «servizio regolare specializzato» ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 28 febbraio 1972, n. 517, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU L 67, pag. 19), abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992, n. 684, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Transports Schiocchet – Excursions SARL è condannata alle spese.