Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione / Francia
(causa C-327/08)
«Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Garanzia di un ricorso efficace — Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati e agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto»
|
1. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 22) |
|
2. |
Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della Commissione — Valutazione dell’opportunità di agire — Esercizio discrezionale (Art. 226 CE) (v. punto 26) |
|
3. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori nonché nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Direttive 89/665 e 92/13 — Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di aggiudicazione degli appalti (Direttive del Consiglio 89/665 e 92/13) (v. punti 39, 41, 43-44) |
|
4. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori nonché nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Direttive 89/665 e 92/13 — Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di aggiudicazione degli appalti (Direttive del Consiglio 89/665 e 92/13) (v. punti 55-58, 60 e dispositivo) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1), e dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati e agli offerenti e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto.
Dispositivo
|
1) |
La Repubblica francese, avendo adottato e mantenendo in vigore l’art. 1444-1 del nuovo code de procédure civile (codice di procedura civile francese), come modificato dall’art. 48-1° del decreto 20 ottobre 2005, n. 2005-1038, relativo agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all’art. 4 dell’ordinanza 6 giugno 2005, n. 2005-649, relativa agli appalti aggiudicati da alcuni soggetti pubblici o privati non assoggettati al codice degli appalti pubblici, nella misura in cui tale disposizione prevede, per la risposta dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore a una diffida, un termine di dieci giorni escludendo ogni procedimento sommario precontrattuale prima della suddetta risposta e senza che tale termine sospenda il termine da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati così come agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del contratto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano ciascuna le proprie spese. |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione / Francia
(causa C-327/08)
«Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Garanzia di un ricorso efficace — Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati e agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto»
|
1. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 22) |
|
2. |
Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della Commissione — Valutazione dell’opportunità di agire — Esercizio discrezionale (Art. 226 CE) (v. punto 26) |
|
3. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori nonché nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Direttive 89/665 e 92/13 — Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di aggiudicazione degli appalti (Direttive del Consiglio 89/665 e 92/13) (v. punti 39, 41, 43-44) |
|
4. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori nonché nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Direttive 89/665 e 92/13 — Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di aggiudicazione degli appalti (Direttive del Consiglio 89/665 e 92/13) (v. punti 55-58, 60 e dispositivo) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1), e dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati e agli offerenti e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto.
Dispositivo
|
1) |
La Repubblica francese, avendo adottato e mantenendo in vigore l’art. 1444-1 del nuovo code de procédure civile (codice di procedura civile francese), come modificato dall’art. 48-1° del decreto 20 ottobre 2005, n. 2005-1038, relativo agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all’art. 4 dell’ordinanza 6 giugno 2005, n. 2005-649, relativa agli appalti aggiudicati da alcuni soggetti pubblici o privati non assoggettati al codice degli appalti pubblici, nella misura in cui tale disposizione prevede, per la risposta dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore a una diffida, un termine di dieci giorni escludendo ogni procedimento sommario precontrattuale prima della suddetta risposta e senza che tale termine sospenda il termine da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati così come agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del contratto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano ciascuna le proprie spese. |