Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione / Spagna
(causa C-272/08)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/83/CE — Diritto di asilo — Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. |
Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi (Art. 249 CE) (v. punti 8-9) |
2. |
Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno (Art. 226 CE) (v. punto 10) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione / Spagna
(causa C-272/08)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/83/CE — Diritto di asilo — Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. |
Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi (Art. 249 CE) (v. punti 8-9) |
2. |
Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno (Art. 226 CE) (v. punto 10) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |