Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione / Paesi Bassi

(causa C-255/08)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Determinazione di soglie — Dimensione del progetto — Trasposizione incompleta»

Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, artt. 2, n. 1, 3 e 4, nn. 2 e 3, e allegati II e III) (v. punti 29-35, 39, 42-43 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione erronea dell’art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35 (GU L 175, pag. 40).

Dispositivo

1) 

Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché i progetti atti ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti ad una procedura di autorizzazione e ad una valutazione di tale impatto, conformemente all’art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio , 97/11/CE e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio , 2003/35/CE, ove suddetto articolo va letto in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della predetta direttiva.

2) 

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione / Paesi Bassi

(causa C-255/08)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Determinazione di soglie — Dimensione del progetto — Trasposizione incompleta»

Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, artt. 2, n. 1, 3 e 4, nn. 2 e 3, e allegati II e III) (v. punti 29-35, 39, 42-43 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione erronea dell’art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35 (GU L 175, pag. 40).

Dispositivo

1) 

Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché i progetti atti ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti ad una procedura di autorizzazione e ad una valutazione di tale impatto, conformemente all’art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio , 97/11/CE e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio , 2003/35/CE, ove suddetto articolo va letto in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della predetta direttiva.

2) 

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.