Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 ottobre 2009 – Commissione / Italia

(causa C‑249/08)

«Inadempimento di uno Stato – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Regime di controllo nel settore della pesca – Regolamento (CE) n. 894/97 – Art. 11 – Regolamento (CEE) n. 2241/87 – Art. 1, nn. 1 e 2 – Regolamento (CEE) n. 2847/93 – Artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2 – Divieto di reti da posta derivanti – Assenza di sistemi di controllo efficaci volti a far rispettare tale divieto»

1.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 28)

2.                     Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure di controllo – Obblighi degli Stati membri (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 2241/87, art. 1, n. 1, e n. 2847/93, artt. 1, 2 e 31, nn. 1 e 2) (v. punti 30‑33)

3.                     Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 226 CE) (v. punti 45‑46)

4.                     Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure di controllo – Obbligo di repressione incombente agli Stati membri (Regolamenti del Consiglio n. 2241/87, art. 1, n. 2, e n. 2847/93, art. 31, nn. 1 e 2) (v. punti 59‑64, 70‑72, 77)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1) e degli artt. 2 e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) – Ispezione e controlli di pescherecci e delle loro attività – Provvedimenti da adottare in caso d’inosservanza della normativa vigente – Disposizioni relative alla detenzione a bordo o all’utilizzo di reti da posta derivanti.

Dispositivo

1)

Non avendo provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l’esercizio della pesca, segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l’impiego delle reti da posta derivanti, e non avendo provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti, segnatamente con l’applicazione di sanzioni dissuasive contro i soggetti di cui sopra, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, nonché degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2846.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.