Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 – Commissione / Portogallo

(causa C‑245/08)

«Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Libera prestazione dei servizi – Diritto di stabilimento – Adeguamenti conseguenti all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania»

1.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10)

2.                     Libera circolazione delle persone – Adeguamento del diritto derivato in conseguenza dell’adesione della Bulgaria e della Romania – Direttiva 2006/100 (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 2006/100) (v. punti 9‑12 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, dei provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141).

Dispositivo

1)         Avendo omesso di adottare, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 20006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva.

2)         La Repubblica portoghese è condannata alle spese.