Causa C-199/08

Erhard Eschig

contro

UNIQA Sachversicherung AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Art. 4, n. 1 — Libera scelta di un avvocato da parte dell’assicurato — Limitazione contrattuale — Pluralità di assicurati danneggiati dal medesimo evento — Scelta del rappresentante legale da parte dell’assicuratore»

Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 14 maggio 2009   I ‐ 8297

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009   I ‐ 8319

Massime della sentenza

  1. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344

    [Direttiva del Consiglio 87/344, artt. 3, n. 2, 4, n. 1, lett. a), e 5]

  2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344

    [Direttiva del Consiglio 87/344, art. 4, n. 1, lett. a)]

  1.  Dal disposto degli artt. 3-5 della direttiva 87/344, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, così come dal contesto della medesima, si evince che il diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante è riconosciuto a ciascun assicurato in modo generale ed autonomo, nei limiti stabiliti da ciascuno di questi articoli.

    Così, l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 riconosce all’assicurato il diritto di scegliere il proprio rappresentante ma, ad eccezione delle situazioni in cui sorga un conflitto di interessi, limita questo diritto ai procedimenti giudiziari o amministrativi. L’uso dell’aggettivo «ogni» così come il tempo del verbo «riconoscere» sottolineano la portata generale e il valore obbligatorio di questa norma. Inoltre, questa disposizione stabilisce il livello minimo di libertà che dev’essere riconosciuto all’assicurato a prescindere dall’opzione prevista dall’art. 3, n. 2, di questa direttiva cui si conformi l’impresa di assicurazioni.

    (v. punti 46-48)

  2.  L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, dev’essere interpretato nel senso che l’assicuratore che si assume il rischio della tutela giudiziaria, quando un gran numero di assicurati siano danneggiati dallo stesso evento, non può riservarsi il diritto di scegliere esso stesso il rappresentante legale di tutti gli assicurati interessati.

    (v. punto 68 e dispositivo)