Causa C-167/08

Draka NK Cables Ltd e altri

contro

Omnipol Ltd

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 43, n. 1 — Competenza giudiziaria ed esecuzione delle decisioni — Nozione di “parte”»

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009   I ‐ 3479

Massime della sentenza

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 43, n. 1)

Alla stregua degli art. 36, n. 1, e 40, n. 1, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, l’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un creditore di un debitore non può proporre un ricorso contro una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione di esecutività.

Infatti, in ambedue i casi il procedimento di exequatur costituisce un complesso autonomo e completo, indipendente dagli ordinamenti giuridici nazionali, ivi compreso nel campo dei mezzi di impugnazione. Le disposizioni che vi si riferiscono devono essere interpretate in modo restrittivo. La giurisprudenza in tema di artt. 36 e 40 della convenzione si applica all’art. 43 del regolamento n. 44/2001.

(v. punti 23-24, 27, 30-31 e dispositivo)