SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

1o ottobre 2009 ( *1 )

«Impugnazione — Politica commerciale — Dumping — Importazioni di assi da stiro originarie della Cina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Artt. 2, n. 7, lett. c), e 20, nn. 4 e 5 — Status di impresa operante in economia di mercato — Diritti della difesa — Inchiesta antidumping — Termini concessi alle imprese per presentare osservazioni»

Nella causa C-141/08 P,

avente ad oggetto un ricorso, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, presentato il 3 aprile 2008,

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd, con sede in Foshan (Cina), rappresentata dall’avv. J.-F. Bellis, avocat, e dal sig. G. Vallera, barrister,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dal sig. E. McGovern, barrister, su incarico del sig. B. O’Connor, solicitor,

convenuto in primo grado,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. van Vliet, T. Scharf e dalla sig.ra K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Vale Mill (Rochdale) Ltd, con sede in Rochdale (Regno Unito),

Pirola SpA, con sede in Mapello,

Colombo New Scal SpA, con sede in Rovagnate,

rappresentate dagli avv.ti G. Berrisch e G. Wolf, Rechtsanwälte,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Tizzano, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 marzo 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la presente impugnazione la Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 gennaio 2008, causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio (Racc. pag. II-1; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente e inteso a far annullare il regolamento (CE) del Consiglio , n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui esso istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente.

Contesto normativo

2

Ai fini della determinazione dell’esistenza di un dumping, l’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato con regolamento (CE) del Consiglio , n. 2117 (GU L 340, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento di base»), prevede, ai nn. 1-6, le regole generali circa il metodo di determinazione dell’importo del cosiddetto «valore normale».

3

L’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base enuncia una regola particolare circa il metodo di determinazione di tale valore normale per le importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato.

4

Secondo l’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, si applicano però le regole generali enunciate ai nn. 1-6 del detto articolo per taluni paesi, tra cui la Repubblica popolare cinese, qualora, in base a richieste presentate da uno o più produttori oggetto dell’inchiesta, sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per tale o tali produttori.

5

I criteri e le procedure per stabilire se ciò sia opportuno sono precisati all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base. Tale disposizione prevede:

«c)

La domanda [presentata ai sensi del n. 7, lett. b)] dev’essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia del mercato. Ciò si verifica quando:

(…)

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,

(…).

Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta, dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni. Questo accertamento resta valido durante l’inchiesta».

6

L’art. 20, n. 2 del regolamento di base, intitolato «Divulgazione di informazioni», dispone che le parti possono chiedere un’informazione finale sui fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive. I nn. 4 e 5 di tale articolo così recitano:

«4.   Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. [La trasmissione] avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell’articolo 9, da parte della Commissione (…). La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5.   Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».

Fatti

7

La ricorrente, una società con sede in Foshan (Cina), produce ed esporta assi da stiro, in particolare verso l’Unione europea.

8

A seguito di una denuncia depositata dalle società Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA e Colombo New Scal SpA (in prosieguo: le «società intervenienti»), la Commissione, in data 4 febbraio 2006, pubblicava un avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU C 29, pag. 2).

9

Il 23 febbraio 2006 la ricorrente presentava una domanda ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base affinché le fosse riconosciuto lo status di impresa operante in economia di mercato. Nel mese di giugno 2006, la Commissione effettuava verifiche presso la sede della ricorrente e di una società ad essa collegata, per accertare se la ricorrente potesse beneficiare del detto status e sulla determinazione del valore normale dei prodotti di cui trattasi sul mercato cinese.

10

Con lettera del 11 agosto 2006 la Commissione informava la ricorrente che considerava che questa non soddisfaceva il criterio di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base e che non poteva pertanto beneficiare dello status di impresa operante in economia di mercato. Infatti, secondo la Commissione, i documenti contabili della ricorrente, come pure le relazioni dei revisori contabili, non erano conformi ai requisiti delle norme contabili internazionali (International Accounting Standards; in prosieguo: le «norme IAS»). Con lettera la Commissione replicava alle osservazioni formulate nella risposta dalla ricorrente e informava quest’ultima della propria decisione di non concederle lo status di impresa operante in economia di mercato.

11

Il 30 ottobre 2006 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 1620/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 300, pag. 13) (in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).Tale regolamento confermava il rigetto della domanda di status di impresa operante in economia di mercato della ricorrente e istituiva un dazio provvisorio del 18,1% sulle importazioni di assi da stiro da essa prodotte.

12

Il 1o dicembre 2006 e il la ricorrente presentava osservazioni scritte sul regolamento provvisorio, compresa la questione della determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato. Nel corso di un’audizione presso la sede della Commissione il , presentava altresì osservazioni orali. Successivamente comunicava alla Commissione statistiche ufficiali circa le importazioni cinesi mensili di prodotti siderurgici durante gli anni dal 2004 al 2005.

13

Con lettera del 20 febbraio 2007, la Commissione comunicava alla ricorrente un documento di informazione finale generale nonché un documento di informazione finale particolare (in prosieguo, insieme considerati: i «documenti d’informazione finale del »). Nel primo documento la Commissione manifestava l’intenzione di concedere alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato e di abbassare di conseguenza il suo margine di dumping definitivo allo 0% considerato che, alla luce dei nuovi dati e spiegazioni, la sua domanda era plausibile e giustificata.

14

La Commissione ha infatti considerato, da un lato, che le carenze nelle prassi contabili dell’impresa, rilevate nella fase delle misure provvisorie, non incidevano in modo significativo sui risultati finanziari ritrascritti nella contabilità e, dall’altro, che l’incompletezza della contabilità, in primo luogo, non poneva problemi sulle informazioni relative alle vendite all’esportazione, posto che la Commissione aveva già accettato questi dati quando era in grado di accertarne l’affidabilità e, in secondo luogo, non era determinante per quanto riguarda le vendite sul mercato interno poiché queste non erano abbastanza significative per essere rappresentative. La Commissione ha sottolineato quindi che, in presenza di tali circostanze, il valore normale doveva essere stabilito in base ai costi di produzione, e che il costo dell’acciaio ne costituiva parte essenziale. A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che i dati statistici ufficiali cinesi concernenti le importazioni di acciaio, presentati nel corso del procedimento amministrativo, confermassero l’affidabilità dei dati contabili dell’impresa sul costo dell’acciaio e permettessero così il calcolo del valore normale in base al valore costruito in Cina.

15

Con lettera del 2 marzo 2007 le società intervenienti all’origine dell’apertura del procedimento antidumping comunicavano le loro osservazioni circa il documento di informazione finale generale del . Sostenevano, da un lato, che la ricorrente non soddisfaceva il criterio di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base e, dall’altro lato, che l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base ostava a che le istituzioni modificassero la determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato nel corso del procedimento.

16

Il 6 marzo 2007 il comitato consultivo istituito ai sensi dell’art. 15 del regolamento di base (in prosieguo: il «comitato consultivo») esaminava il documento di lavoro comunicatogli dalla Commissione il . Più membri del comitato consultivo contestavano la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato.

17

Con telefax del 23 marzo 2007, la Commissione trasmetteva alla ricorrente un documento di informazione finale generale riveduto e un documento di informazione particolare riveduto (in prosieguo, insieme considerati: i «documenti di informazione finali riveduti del »), dai quali risulta che la Commissione era ritornata alle sue considerazioni del , riguardanti la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato. Essa, infatti, ha rilevato, in particolare, che la prassi della ricorrente di compensare le entrate e le uscite, e di registrare in forma succinta le transazioni di vendita nei libri contabili, contrariamente al principio della competenza economica, costituiva una violazione delle norme IAS, incompatibile con i requisiti di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.

18

La Commissione, lo stesso giorno, trasmetteva ai membri del comitato consultivo il documento di lavoro finale riveduto per consultazione. Tale documento veniva approvato dal comitato consultivo il 27 maggio 2007 a conclusione di un procedimento scritto.

19

Il 29 marzo 2007 la Commissione trasmetteva al Consiglio la proposta di misure definitive fondate sul documento di informazione finale generale riveduto del .

20

Il termine impartito alla ricorrente per presentare osservazioni sui documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007 veniva fissato al . Tale termine veniva prorogato dalla Commissione su domanda della ricorrente fino al .

21

Il 2 aprile 2007 la ricorrente presentava le sue osservazioni sui detti documenti. In questa occasione contestava la conclusione della Commissione secondo la quale non soddisfaceva le condizioni richieste per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato e le chiedeva di non adottare la tesi delle società intervenienti, secondo la quale l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base impediva alla Commissione di modificare la sua decisione iniziale di non concedere tale status.

22

Con lettera del 4 aprile 2007 la Commissione rispondeva confermando le sue conclusioni quanto al fatto che le condizioni richieste per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato non erano soddisfatte. Essa rilevava peraltro che la giurisprudenza in materia di valutazione delle domande del detto status non consentiva una nuova valutazione di fatti esauriti nel passato.

23

Con lettera del 5 aprile 2007 la ricorrente chiedeva alla Commissione di proporre al Consiglio misure definitive fondate sul documento d’informazione finale generale del , in quanto la conclusione riguardante lo status di impresa operante in economia di mercato, secondo la ricorrente, era fondata su un errore di diritto.

24

Il 23 aprile 2007 il Consiglio adottava il regolamento controverso. Questo istituiva un dazio antidumping definitivo del 18,1% sulle importazioni di assi da stiro fabbricate dalla ricorrente.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

25

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2007, la ricorrente ha proposto un ricorso inteso a fare annullare il regolamento controverso nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro di sua produzione. Lo stesso giorno, ha proposto una domanda di procedimento accelerato che è stata accolta. Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale sono intervenute, a sostegno delle conclusioni del Consiglio, la Commissione, le società intervenienti e la Repubblica italiana.

26

Mediante l’impugnata sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente, che era stato fondato su due motivi che deducevano, rispettivamente, errore di diritto nell’applicazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e violazione dei diritti della difesa e dell’art. 20, n. 5, di questo stesso regolamento.

27

A sostegno del primo motivo, la ricorrente aveva dedotto che la sola spiegazione fornita dalla Commissione per giustificare l’improvviso cambiamento della sua posizione circa la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato sarebbe contenuta nella lettera del 4 aprile 2007, dove la Commissione avrebbe confermato che la giurisprudenza in materia di esame delle domande di concessione di un siffatto status non consentiva una nuova valutazione di fatti passati. Orbene, l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, quale interpretato dalla sentenza del Tribunale , causa T-138/02, Nanjing Metalink/Consiglio (Racc. pag. II-4347), non escluderebbe assolutamente che la Commissione possa, in condizioni quali quelle di cui alla presente fattispecie, modificare la sua iniziale posizione. L’interpretazione accolta dalla Commissione, in particolare dell’ultima frase di tale disposizione, sarebbe inoltre in contrasto con il principio di buona amministrazione. La proposta di misure definitive sarebbe, di conseguenza, fondata su una violazione della detta disposizione, il che inficerebbe anche il regolamento controverso.

28

Nella valutazione del primo motivo il Tribunale, ai punti 42-50 della sentenza impugnata, ha cercato di verificare se la Commissione abbia rivisto la sua proposta contenuta nei documenti di informazione finale del 20 febbraio 2007, per il motivo che le era vietato valutare nuovamente fatti passati. A questo proposito, ha constatato innanzitutto che, nel regolamento controverso e, in particolare, nei ‘considerando’ 12-14, il rifiuto di modificare la determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato, operata nel regolamento provvisorio, non era motivato dal divieto di valutare nuovamente fatti passati, posto dall’art. 2, n. 7, lett. c), ultima frase, del regolamento di base, ma dalla non conformità della contabilità della ricorrente alle norme IAS e dall’assenza di nuovi elementi atti ad influire su questa valutazione.

29

Il Tribunale ha quindi osservato che non risultava neppure dai documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007 che il rifiuto della Commissione di proporre la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato fosse motivato dal divieto di valutare nuovamente fatti passati.

30

Il Tribunale ha infine constatato che l’unico documento in cui la Commissione indica che la giurisprudenza riguardante la determinazione dello status d’impresa operante in economia di mercato non autorizza una nuova valutazione di fatti passati è la lettera della Commissione del 4 aprile 2007. Ha però ritenuto, al punto 49 della sentenza impugnata, che da tale lettera emerga complessivamente che l’osservazione della Commissione relativa all’impossibilità di valutare nuovamente fatti passati ha natura incidentale, dato che l’istituzione ha basato il proprio rifiuto di proporre la concessione dello status d’impresa operante in economia di mercato su una valutazione della conformità della ricorrente ai criteri sostanziali applicabili.

31

Da ciò il Tribunale ha concluso, al punto 50 della sentenza impugnata, che l’affermazione della ricorrente in base alla quale la Commissione si sarebbe fondata, nella fattispecie, su un divieto di valutare nuovamente fatti passati è priva di fondamento di fatto. Esso ha dichiarato che il primo motivo, per questa ragione, non poteva essere accolto e che la discussione riguardante l’interpretazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e della citata sentenza Nanjing Metalink/Consiglio, era, di conseguenza, irrilevante.

32

Al punto 54 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che la circostanza che la motivazione del regolamento controverso non spieghi sotto che profilo le conclusioni contenute nel documento di informazione finale generale del 20 febbraio 2007 sarebbero infondate, ed il fatto, quand’anche fosse provato, che la Commissione non abbia fornito alcuna spiegazione a questo riguardo non sono di per sé tali da comportare l’illegittimità del regolamento controverso.

33

Per quanto riguarda il secondo motivo, che deduce la violazione dei diritti della difesa e dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base, questo è stato respinto ai punti 63-76 della sentenza impugnata. La ricorrente aveva sostenuto che una siffatta violazione risultava dalla circostanza che la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di misure definitive fondate sul documento di informazione finale generale riveduto del 23 marzo 2007, sei giorni appena dopo la comunicazione da parte di quest’ultima alla ricorrente, senza attendere la scadenza del termine di dieci giorni prescritto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base e quattro giorni prima della data impartita dalla Commissione alla ricorrente per il deposito delle sue osservazioni.

34

Il Tribunale ha innanzitutto deciso, ai punti 63-70 della sentenza impugnata, che così procedendo la Commissione ha effettivamente violato l’art. 20, n. 5, del regolamento di base. Ha tra l’altro giudicato che la trasmissione da parte della Commissione della sua proposta al Consiglio non può avvenire prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto da tale disposizione. Secondo il Tribunale, tale interpretazione si impone alla luce della formulazione dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base e della necessità di interpretare i nn. 4 e 5 di tale articolo in modo coerente nonché per garantire che le eventuali osservazioni delle parti interessate siano effettivamente prese in considerazione dalla Commissione. Pertanto, ha osservato che la circostanza stessa che il Consiglio sia stato sin d’allora adito con una proposta di misure definitive è, di per sé, tale da influire sulle conseguenze che da tali osservazioni potrebbero essere tratte.

35

Il Tribunale ha peraltro rilevato, in tale contesto, che la Commissione era tenuta ad informare le parti interessate della sua nuova presa di posizione, come descritta nei documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007. Il Tribunale ha a questo proposito rilevato che, dato che l’art. 20, n. 4, del regolamento di base fa esplicito riferimento a «fatti e considerazioni diversi», esso non conferma la tesi sostenuta dalla Commissione, in base alla quale la sola modifica della valutazione di elementi di fatto rimasti immutati non richiede alcuna comunicazione alle parti interessate.

36

Ai punti 71-76 della sentenza impugnata il Tribunale ha tuttavia concluso che la violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base non è stata tale da inficiare il contenuto del regolamento controverso e, pertanto, i diritti della difesa della ricorrente e non può, di conseguenza, implicare l’illegittimità e l’annullamento di tale regolamento. Ha quindi ricordato che la detta violazione può portare all’annullamento del regolamento controverso solo nei limiti in cui esiste una possibilità che, per effetto di questa irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso, ledendo così concretamente i diritti della difesa della ricorrente.

37

Il Tribunale ha a questo proposito constatato che, relativamente alla questione della determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato, dal fascicolo non risulta che i documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007 abbiano contenuto nuovi elementi di fatto, non ancora portati a conoscenza della ricorrente. Ha osservato che, in tali documenti, la Commissione ha soltanto informato la ricorrente della sua intenzione di rivedere la sua precedente posizione e quindi di mantenere la decisione inizialmente adottata il e applicata nel regolamento provvisorio. Orbene, la ricorrente avrebbe già avuto occasione, nel corso di una fase anteriore del procedimento amministrativo, di esprimersi sulla posizione presentata ex novo nei detti documenti.

38

Per quanto riguarda le osservazioni presentate dalla ricorrente nella lettera del 2 aprile 2007, relative all’applicazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e alla citata sentenza Nanjing Metalink/Consiglio, al punto 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato che queste non erano, in ogni caso, tali da incidere sul contenuto di tale regolamento dato che, come accertato nell’ambito del primo motivo, il rifiuto di concedere lo status di impresa operante in economia di mercato era basato sull’applicazione dei criteri sostanziali.

Sull’impugnazione

39

La ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di accogliere le sue conclusioni formulate dinanzi al Tribunale, cioè annullare il regolamento controverso nella misura in cui si applica alla ricorrente.

40

Il Consiglio, le società intervenienti e la Repubblica italiana concludono per il rigetto dell’impugnazione. La Commissione chiede alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo.

41

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente invoca due motivi che deducono, rispettivamente, l’erronea valutazione dell’importanza della dissertazione circa l’interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base derivante da uno snaturamento manifesto dei documenti versati agli atti nonché da una conclusione inesatta circa l’effetto della violazione dell’art. 20, n. 5, di tale regolamento.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

42

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha risposto al primo motivo di annullamento che ha respinto sulla base di una constatazione manifestamente in contrasto con i documenti versati agli atti, cioè che la discussione circa l’interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e del punto 44 della citata sentenza Nanjing Metalink/Consiglio era priva di pertinenza ai fini della presente causa.

43

La prima parte di tale motivo deduce che, dato che l’inesattezza materiale della detta constatazione risulterebbe dai documenti versati agli atti e, in particolare, dalle memorie del Consiglio e della Repubblica italiana, il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto.

44

Il Consiglio stesso avrebbe così riconosciuto che proprio perché la Commissione ha considerato che le condizioni necessarie per modificare la soluzione inizialmente accolta, quali esposte nella citata sentenza Nanjing Metalink/Consiglio, non erano riunite, essa è ritornata a tale decisione. La Repubblica italiana avrebbe altresì confermato che la questione dell’interpretazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base alla luce della citata sentenza Nanjing Metalink/Consiglio ha effettivamente svolto un ruolo determinante nella decisione della Commissione di proporre misure definitive fondate sulla sua posizione iniziale. Alla luce di quanto sopra e in assenza di elementi di fatto nuovi nei documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007, assenza rilevata dal Tribunale stesso al punto 72 della sentenza impugnata, la constatazione, da parte del Tribunale, secondo cui la detta questione avrebbe presentato unicamente «carattere incidentale» sarebbe manifestamente erronea.

45

Con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che pertanto a torto il Tribunale ha rifiutato di pronunciarsi sulla detta questione.

46

Il Consiglio ritiene che il primo motivo di impugnazione, in ragione del suo carattere selettivo, sia inidoneo a mettere in dubbio la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Le constatazioni operate dalla ricorrente a tale riguardo, infatti, non prenderebbero in considerazione tutti gli elementi versati agli atti e ometterebbero in particolare di fare riferimento ai tre testi sui quali il Tribunale si è basato. Il controricorso presentato dal Consiglio nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale non conterrebbe del resto alcun elemento di prova. Il Consiglio contesta inoltre che l’interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base abbia avuto ripercussioni rilevanti nel caso di specie, dal momento che ogni interpretazione sarebbe approdata al medesimo risultato. In ogni modo, il fatto che l’interpretazione abbia o non abbia avuto ripercussioni rilevanti non consentirebbe di concludere che la Commissione ha accolto l’argomento secondo cui essa era tenuta a non modificare la sua decisione iniziale.

47

La Commissione si interroga sulla forza probatoria delle osservazioni del Consiglio e della Repubblica italiana fatte in tale contesto, essendo questi dei terzi e quindi non nella posizione di giudicare i motivi che hanno indotto la Commissione a ritornare alla sua posizione iniziale. Ad ogni modo, tali osservazioni non dimostrerebbero che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova. Infatti la Commissione, all’atto della sua decisione di ritornare alla sua posizione iniziale, avrebbe preso in considerazione i nuovi elementi forniti dalla ricorrente, ma avrebbe concluso, alla luce di tutte le reazioni considerate nel loro insieme, che, nonostante tali elementi, lo status di impresa operante in economia di mercato non poteva essere concesso in considerazione delle carenza sostanziali nella contabilità della ricorrente. Pertanto, la proposta di misure definitive sarebbe stata fondata non già su un divieto di modificare il rifiuto iniziale di tale status, ma sulla conclusione che la ricorrente non soddisfaceva i criteri sostanziali applicabili. La Commissione afferma che avrebbe modificato la propria decisione iniziale se fosse stata convinta che la ricorrente aveva apportato nuovi elementi che giustificassero la concessione del detto status.

48

La Repubblica italiana sostiene che il Tribunale ha correttamente giudicato che non vi erano fatti nuovi o documenti nuovi tali da giustificare che la Commissione cambiasse la sua decisione iniziale circa la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato. Quindi, la Commissione non avrebbe soltanto fondato la sua convinzione, che l’ha indotta a confermare tale decisione iniziale, non solo sul divieto di cambiare parere, ma anche sul fatto preponderante che le gravi irregolarità che erano state constatate non potevano essere sanate da nuovi elementi di prova. La lettera della Commissione del 4 aprile 2007 rendeva ampiamente conto delle numerose ragioni che hanno indotto tale istituzione a confermare la sua decisione iniziale. Il fatto che nella specie le condizioni che consentono eccezionalmente alla Commissione di cambiare la sua posizione circa la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato non siano riunite sarebbe stato soltanto una di tali ragioni.

49

Le società intervenienti sostengono che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato che il Tribunale ha deformato le prove che gli sono state sottoposte. La ricorrente in particolare non arriverebbe a confutare l’approfondita valutazione da parte del Tribunale dei documenti pertinenti, il che sarebbe sufficiente a respingere il primo motivo. Del resto, né le memorie del Consiglio e della Repubblica italiana presentate dinanzi al Tribunale, né il punto 72 della sentenza impugnata cui la ricorrente fa riferimento suffragherebbero le conclusioni che questa cerca di trarne. In subordine, le società intervenienti sostengono che l’interpretazione della citata sentenza Nanjing Metalink/Consiglio, suggerita dalla ricorrente, è errata.

Giudizio della Corte

50

Il primo motivo invocato dalla ricorrente, con il quale questa sostiene che il Tribunale ha a torto ritenuto di non dover dirimere la questione circa l’interpretazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, riposa sull’affermazione secondo la quale il Tribunale ha snaturato i documenti versati agli atti per giungere alla conclusione che, nella specie, la Commissione non si è fondata sul divieto di valutare nuovamente fatti passati e che la dissertazione sulla detta questione è, di conseguenza, priva di pertinenza.

51

Si deve rilevare che il Tribunale si è a tal proposito basato sui ‘considerando’ 12-14 del regolamento controverso, sui documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007 nonché sulla lettera della Commissione .

52

Per quanto riguarda il regolamento controverso nonché i documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007, il Tribunale ha rilevato, ai punti 43-45 della sentenza impugnata, che da questi non risulta che il rifiuto della Commissione di proporre la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato fosse motivato dal divieto di valutare nuovamente fatti passati. Il Tribunale ha in particolare osservato, in questo contesto, che tali documenti giustificavano il rifiuto del detto status in ragione della non conformità delle pratiche contabili della ricorrente alle norme IAS, e si basavano pertanto su un criterio sostanziale. Tali constatazioni non sono state messe in discussione dalla ricorrente.

53

Per quanto riguarda la lettera della Commissione del 4 aprile 2007, ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che questa fa effettivamente riferimento alla giurisprudenza del Tribunale che vieta una nuova valutazione di fatti passati. Il Tribunale ha però egualmente rilevato, al punto 48 della detta sentenza, che, in tale lettera, la Commissione ha fondato il suo rifiuto di riconoscere lo status di impresa operante in un’economia di mercato sul fatto che, da un lato, i conti della ricorrente non rispettavano le norme IAS e, dall’altro, le informazioni circa il prezzo dell’acciaio non consentivano una riconsiderazione delle carenze constatate in tali conti.

54

La ricorrente non contesta tali constatazioni, ma non condivide la valutazione, operata sulla loro base dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, secondo cui da detta lettera, considerata globalmente, risulta che l’osservazione della Commissione relativa all’impossibilità di riconsiderare fatti passati è di natura incidentale, poiché l’istituzione ha basato il suo rifiuto di proporre la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato su una valutazione della conformità della ricorrente ai criteri sostanziali applicabili.

55

Così operando, chiede alla Corte di voler sostituire la propria valutazione a quella operata dal Tribunale.

56

Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova sottopostigli, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte (v. sentenze 11 febbraio 1999, causa C-390/05 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punto 29; , causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4549, punto 35, nonché , causa C-425/07 P, AEPI/Commissione, Racc. pag. I-3205, punto 44).

57

Nei limiti in cui la ricorrente deduce lo snaturamento della lettera della Commissione del 4 aprile 2007, occorre rilevare che non si può addebitare al Tribunale di averne snaturato il contenuto. Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale nei paragrafi 77 e 78 delle sue conclusioni, anche se sarebbe possibile interpretare la detta lettera nel senso proposto dalla ricorrente, è tuttavia giocoforza constatare che una siffatta interpretazione non è l’unica conclusione che possa trarsi dal suo testo.

58

Del resto, la Corte non può attestarsi sulla tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la sola possibile spiegazione per il cambiamento di posizione della Commissione è che tale istituzione si è lasciata convincere dagli argomenti proposti dalle società intervenienti e da taluni Stati membri in seno al comitato antidumping, i quali avevano sostenuto che l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base non consentiva alla Commissione di modificare la sua decisione iniziale di non attribuire alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato.

59

Come constatato dal Tribunale al punto 14 della sentenza impugnata, le società intervenienti si sono fondate, nelle loro osservazioni circa il documento di informazione finale generale del 20 febbraio 2007, presentate con lettera , soprattutto sull’argomento secondo il quale la ricorrente non rispondeva al criterio sostanziale contemplato dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base.

60

Dalla detta lettera risulta infatti che le società intervenienti hanno in particolare dedotto che tale criterio dev’essere interpretato restrittivamente e che per la sua valutazione è irrilevante se le carenze nella contabilità della ricorrente, che non sarebbero state da essa contestate e che costituirebbero sotto più aspetti una violazione delle norme IAS, abbiano effettivamente inciso sul risultato della contabilità. Hanno inoltre sostenuto che le spiegazioni della ricorrente a tal riguardo non sono comunque corrette e che la Commissione non ha fornito spiegazioni circa la ragione per la quale le accetta. Infine, hanno affermato che la prova del prezzo delle importazioni cinesi di acciaio è priva di pertinenza circa la questione se la contabilità della ricorrente fosse conforme alle norme IAS e che comunque questa utilizzava essenzialmente ed esclusivamente acciaio nazionale.

61

La Commissione, nella memoria di intervento presentata al Tribunale, ha spiegato che, a seguito delle osservazioni delle società intervenienti e delle perplessità espresse da taluni Stati membri circa l’idea di concedere alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato sulla base delle cifre da questa fornite sul prezzo dell’acciaio importato dalla Cina, ha proseguito la sua riflessione. Alla luce di tali reazioni, è pervenuta alla conclusione che, stanti le carenze rilevate nella contabilità della ricorrente, le dette cifre non potevano indurla a ritenere che il criterio contemplato dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base fosse soddisfatto e che pertanto fosse inevitabile rifiutare il detto status alla ricorrente. La Commissione ha altresì sottolineato, in tale contesto, che non si considerava assolutamente obbligata a proporre al Consiglio misure che sapeva errate e che riteneva che la citata sentenza Nanjing/Consiglio non potesse essere letta nel senso che impone una siffatta restrizione.

62

Ciò considerato, sulla base dei documenti versati agli atti il Tribunale poteva concludere che, contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente, il cambiamento di posizione della Commissione tra, da un lato, i documenti di informazione finale del 20 febbraio 2007 e, dall’altro, i documenti di informazione finale riveduti del , non era motivato dal divieto di cambiare la decisione iniziale di rifiutare alla ricorrente il detto status, ma da considerazioni attinenti all’interpretazione del criterio sostanziale contemplato dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base.

63

Del resto, tale constatazione non è inficiata dalla tesi della ricorrente secondo la quale il tenore delle osservazioni esposte in primo grado dal Consiglio e dal governo italiano dimostrerebbero che il detto cambiamento di posizione era motivato dal divieto di cambiare la decisione iniziale. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 79 e 80 delle sue conclusioni, ammesso che tali osservazioni possano essere qualificate «elementi di prova», resta ciò non di meno che altri elementi versati agli atti, in particolare le memorie di intervento presentate dalla Commissione dinanzi al Tribunale, stanno ad indicare il contrario di ciò che, secondo la ricorrente, risulterebbe dalle dette osservazioni. Tenuto conto del fatto che le osservazioni del Consiglio e della Repubblica italiana non hanno forza probatoria assoluta e che il Tribunale deve procedere ad una valutazione globale di tutti gli elementi versati agli atti, non può addebitarsi a quest’ultimo di aver snaturato tali elementi per aver in sostanza accolto la spiegazione che la Commissione stessa ha dato circa il suo cambiamento di posizione, invece di quella asseritamente suggerita dalle parti che sono terze nel processo decisionale interno della Commissione.

64

Di conseguenza, non può rimproverarsi al Tribunale di avere snaturato i documenti versati agli atti giudicando che farebbe difetto nel merito l’affermazione della ricorrente secondo la quale la Commissione si sarebbe nella specie basata su un divieto di riconsiderare fatti passati.

65

Da quanto precede consegue che il primo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

66

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che la violazione dei suoi diritti della difesa, da essa rilevata, non può comportare l’annullamento del regolamento controverso in quanto non sarebbe comunque esistita alcuna possibilità che il procedimento amministrativo sfociasse in un differente risultato. Infatti, poiché la questione dell’interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base avrebbe presentato non già un carattere incidentale, bensì sostanziale, la detta violazione avrebbe privato la ricorrente della possibilità di dimostrare alla Commissione che l’interpretazione da quest’ultima operata era errata e che la Commissione aveva tutto il diritto di proporre al Consiglio misure definitive basate sulle conclusioni del documento di informazione finale generale del 20 febbraio 2007. La situazione della ricorrente ne avrebbe così in concreto risentito in quanto essa sarebbe stata privata della possibilità che il procedimento amministrativo sfociasse in un risultato radicalmente differente.

67

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, dalle società intervenienti e dalla Repubblica italiana, approva la conclusione del Tribunale secondo cui la violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base non doveva portare all’annullamento del regolamento controverso dato che, nella specie, i diritti della difesa della ricorrente non sarebbero stati violati.

68

Secondo tali parti, il secondo motivo di impugnazione riposa su premesse inesatte, in particolare sul fatto che la ricorrente avrebbe potuto presentare nuovi argomenti che avrebbero potuto far cambiare parere alla Commissione, che la decisione della Commissione di ritornare alla sua posizione iniziale era motivata dal divieto di modificare tale posizione e che il Tribunale ha constatato una violazione dei diritti della difesa della ricorrente. La Commissione trae da ciò la conclusione che il secondo motivo è irricevibile e inoperante. Le società intervenienti sostengono che tale motivo è manifestamente irricevibile o infondato lamentando, inoltre, che la ricorrente non identifica la determinazione che contesta nella sentenza impugnata e non precisa chiaramente l’errore di diritto che addebita al Tribunale.

69

Il Consiglio, la Commissione e, in subordine, le società intervenienti contestano al contempo l’interpretazione data dal Tribunale all’art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento di base, secondo cui quest’ultimo imporrebbe comunque un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni qualora la Commissione fondasse la sua decisione su fatti e considerazioni che differiscono da quelli menzionati nell’informazione finale. Una siffatta interpretazione non deriverebbe, in particolare, dalla formulazione dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base, sarebbe sproporzionata e comporterebbe difficoltà pratiche considerevoli per la Commissione alla luce dei termini formali imposti da tale regolamento.

70

La Commissione sostiene, in particolare, che i documenti d’informazione finale riveduti del 23 marzo 2007 costituiscono, in sostanza, una «comunicazione» ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base e non un’informazione finale ai sensi del n. 5 del detto articolo, il che ha come conseguenza che il termine imposto da tale art. 20 non è applicabile.

71

Il Consiglio sostiene peraltro che il diritto generale della difesa continua ad applicarsi indipendentemente dall’interpretazione da attribuire all’art. 20, n. 5, del regolamento di base e che il termine imposto da tale diritto dipende dalle circostanze della specie. Orbene, un termine di dieci giorni a partire dalla notifica, da parte della Commissione, dei fatti e delle considerazioni che differiscono da quelli menzionati nell’informazione finale non sarebbe sempre necessario per garantire il rispetto dei diritti della difesa.

Giudizio della Corte

72

Il secondo motivo d’impugnazione si dirige avverso la conclusione del Tribunale di cui al punto 76 della sentenza impugnata, secondo cui la violazione da parte della Commissione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base non è stata tale da incidere sul contenuto del regolamento controverso né, pertanto, sui diritti della difesa della ricorrente.

73

Si deve in limine constatare che, contrariamente a quanto sostenuto, in particolare, dal Consiglio e dalla Commissione, il Tribunale non è incorso in errore di diritto giudicando, al punto 70 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva effettivamente violato l’art. 20, n. 5, del regolamento di base trasmettendo al Consiglio la sua proposta di misure definitive solo sei giorni dopo aver trasmesso alla ricorrente i documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007, e quindi prima della scadenza del termine di dieci giorni impartito da tale disposizione.

74

Giustamente il Tribunale ha rilevato che la Commissione era nella specie tenuta ad informare la ricorrente della sua nuova posizione, quale esposta nei documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007, e che, trasmettendo tali documenti, doveva rispettare il termine previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base.

75

A questo proposito è giocoforza innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto fanno intendere la Commissione e il Consiglio, nella specie non si pone la questione se ogni adattamento di origine minore di un’informazione finale debba essere egualmente qualificato come una siffatta «informazione» ai sensi della detta disposizione, che richiede il rispetto del termine da questa impartita.

76

In questo contesto basta constatare che, nella specie, non si tratta di un siffatto adattamento di ordine minore, bensì di un cambiamento di posizione fondamentale della Commissione tra la comunicazione dei documenti di informazione finale del 20 febbraio 2007 e la comunicazione di quelli del 23 marzo del medesimo anno, cambiamento che aveva già conseguenze importanti per la ricorrente implicando, in particolare, la proposta di un dazio antidumping definitivo del 18,1% invece dello 0%, come previsto dalla prima informazione finale.

77

Quindi il Tribunale ha giustamente giudicato che, dato che trova applicazione l’art. 20, n. 5, del regolamento di base, la Commissione non può trasmettere la sua proposta finale al Consiglio prima della scadenza del termine previsto da tale disposizione.

78

Come sottolineato dal Tribunale, tale interpretazione non solo risulta dal contesto sistematico nel quale si inserisce la detta disposizione, ma si impone altresì al fine di garantire che le eventuali osservazioni delle parti interessate siano prese in considerazione in modo effettivo e senza pregiudizio. Infatti, la stessa circostanza che il Consiglio sia già stato adito con una proposta di misure definitive è, di per sé, tale da influire sulle conseguenze che potrebbero essere tratte da siffatte affermazioni.

79

Infine, le eventuali difficoltà incontrate dalle istituzioni per rispettare i termini impartiti dal regolamento di base non possono avere la conseguenza che siano violati i termini previsti da tale regolamento per tutelare i diritti della difesa delle imprese interessate. Al contrario, compete a tali istituzioni e, in particolare, alla Commissione, tener conto degli obblighi costituiti dai termini imposti dal detto regolamento, rispettando al contempo i diritti della difesa di tali imprese.

80

Del resto, si deve osservare che, nella specie, la Commissione stessa aveva impartito un termine di dieci giorni alla ricorrente, al quale non può contravvenire senza violare il principio di buona amministrazione.

81

Per quanto riguarda gli argomenti invocati dalla ricorrente a sostegno del suo secondo motivo, si deve di primo acchito constatare che giustamente il Tribunale, al punto 71 della sentenza impugnata, ha giudicato che il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base può portare all’annullamento del regolamento controverso solo in quanto esista una possibilità che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto sortire un esito differente, ledendo così in concreto i diritti della difesa della ricorrente (v., in questo senso, sentenze 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26; , causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punto 48, e , causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. I-10821, punto 31).

82

Dato che la ricorrente sostiene tuttavia che il Tribunale è incorso in errore di diritto nell’applicazione di tale giurisprudenza, si deve esaminare se questo potesse, sulla base della motivazione contenuta ai punti 72-75 della sentenza impugnata, giungere alla conclusione che, nella specie, i diritti della difesa della ricorrente non sono stati violati.

83

Secondo la costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista (v., in particolare, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punto 21; , causa C-462/98 P, Mediocurso/Commissione, Racc. pag. I-7183, punto 36, nonché , causa C-287/02, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-5093, punto 37)

84

Come risulta dalle constatazioni operate dal Tribunale, la ricorrente, nella lettera 2 aprile 2007 con la quale ha presentato le sue osservazioni sui documenti di informazione finale riveduti del , ha presentato argomenti relativi sia alla questione se essa integrasse il criterio sostanziale enunciato all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base, sia alla questione se la Commissione fosse legalmente vincolata, alla luce dell’ultima frase di tale art. 2, n. 7, lett. c), dal suo iniziale rifiuto di concedere lo status di impresa operante in economia di mercato.

85

È peraltro pacifico che, nonostante che la detta lettera sia stata comunicata alla Commissione entro il termine impartito dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base, quest’ultima, in ragione del mancato rispetto di tale termine, non era a conoscenza del contenuto di tale lettera al momento in cui ha trasmesso la proposta di misure definitive al Consiglio.

86

Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti invocati nella detta lettera relativi al criterio materiale enunciato dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base, il Tribunale, ai punti 72-74 della sentenza impugnata, ha giudicato che tali argomenti non erano tali da incidere sul contenuto del regolamento controverso per tre ragioni.

87

In primo luogo, dagli atti non risulterebbe che i documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007 abbiano presentato elementi di fatto nuovi che non erano stati già portati a conoscenza della ricorrente. Inoltre, la ricorrente avrebbe avuto occasione, nel corso di una fase precedente del procedimento amministrativo, di esprimersi sulla posizione presentata ex novo nei detti documenti. Infine, dalla lettera non risulterebbe che la ricorrente abbia presentato nuovi argomenti in risposta alla presa di posizione della Commissione.

88

Orbene, è d’obbligo constatare che tali ragioni non sono di per sé sufficienti ad escludere la possibilità che il procedimento amministrativo sfociasse in un risultato diverso qualora la Commissione fosse venuta a conoscenza della lettera 2 aprile 2007 prima della trasmissione al Consiglio della sua proposta di misure definitive.

89

A questo proposito si deve in particolare osservare che, come rilevato al punto 61 della presente sentenza, nella sua memoria di intervento presentata al Tribunale la stessa Commissione ha spiegato di aver riveduto la sua decisione, considerata nei documenti di informazione finale del 20 febbraio 2007, di attribuire alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato, unicamente in seguito alle osservazioni delle società intervenienti e di taluni Stati membri.

90

È pertanto pacifico che la Commissione ha riconsiderato tale decisione non tanto per i motivi che già giustificavano il suo rifiuto iniziale di concedere il detto status alla ricorrente, ma alla luce degli argomenti che le sono stati sottoposti dalle società intervenienti e da taluni Stati membri. È altresì pacifico che tali argomenti erano in particolare intesi a dimostrare che le osservazioni e i documenti sottoposti dalla ricorrente non avrebbero dovuto indurre la Commissione a modificare il suo rifiuto iniziale di concedere il detto status.

91

Ciò considerato, non può affermarsi sulla base della motivazione contenuta nei punti 72-74 della sentenza impugnata che non siano stati in concreto lesi i diritti della difesa della ricorrente per il fatto che questa non è stata posta in condizione di fare proficuamente conoscere il proprio punto di vista sulle questioni sollevate dai detti argomenti e, in particolare, sulla questione se, nonostante talune carenze nella contabilità della ricorrente, potesse esserle attribuito lo status di impresa operante in economia di mercato in virtù delle cifre relative al prezzo dell’acciaio importato in Cina che aveva fornito nel corso del procedimento amministrativo.

92

In particolare, tenuto conto dello svolgimento di tale procedimento e del fatto che la Commissione aveva già a due riprese mutato la sua posizione in ragione delle osservazioni sottopostele dalle parti interessate, non può escludersi che questa avrebbe modificato ancora una volta la sua posizione in ragione degli argomenti dedotti dalla ricorrente nella lettera 2 aprile 2007 sull’importanza da attribuire alle irregolarità contabili accertate nonché alle conseguenze che dovevano essere tratte dalle informazioni sul prezzo delle importazioni d’acciaio.

93

A questo proposito si deve sottolineare che il rispetto dei diritti della difesa riveste importanza capitale in procedimenti quali quelli di specie (v., in questo senso, sentenze 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punti 15-17, e, per analogia, , causa C-113/04 P, Technische Unie/Commissione, Racc. pag. I-8831, punto 55).

94

Si deve peraltro ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si può obbligare la ricorrente a dimostrare che la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa in quanto la ricorrente avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale (v. sentenza Thyssen Stahl/Commissione, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

95

Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti invocati dalla ricorrente nella medesima lettera 2 aprile 2007, relativi alla questione se la Commissione fosse vincolata per legge, alla luce dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, dal suo rifiuto iniziale di concedere lo status di impresa operante in economia di mercato, al punto 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che tali argomenti non fossero, comunque, tali da influire sul contenuto del regolamento controverso, in quanto il rifiuto di concedere tale status era basato sull’applicazione del criterio sostanziale.

96

Orbene, il solo fatto che la Commissione si sia basata sul criterio sostanziale dell’art. 7, n. 2, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base per rifiutare il detto status nei documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007 non è sufficiente a escludere la possibilità che gli argomenti relativi all’interpretazione dell’ultima frase di tale art. 2, n. 7, lett. c), argomenti che la ricorrente ha avuto occasione di invocare per la prima volta nella detta lettera, potessero influire sul contenuto della proposta di misure definitive.

97

Infatti, poiché, come rilevato al punto 92 della presente sentenza, non può escludersi che la Commissione avrebbe modificato ancora una volta la sua posizione in seguito alle osservazioni relative al criterio sostanziale presentate dalla ricorrente nella lettera 2 aprile 2007, la questione se tale istituzione avrebbe ancora potuto modificare la sua iniziale decisione di rifiuto nonostante la formulazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base rivestiva particolare importanza.

98

Quindi, anche se la Commissione si fosse infine convinta che la ricorrente soddisfaceva il detto criterio materiale, avrebbe potuto proporre di attribuirle lo status di impresa operante in economia di mercato unicamente qualora fosse stata persuasa che, contrariamente a quanto sostenevano taluni Stati membri e le società intervenienti, non era vincolata per legge dal suo rifiuto iniziale di concedere il detto status.

99

Peraltro, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale al punto 75 della sentenza impugnata, la pertinenza della detta questione non è in alcun modo inficiata dalla constatazione operata ai punti 48 e 49 della medesima sentenza secondo cui l’osservazione della Commissione nella lettera del 4 aprile 2007 circa l’asserita impossibilità di modificare la sua decisione iniziale che nega alla ricorrente la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato era solo di natura incidentale.

100

Certamente, come il Tribunale ha potuto constatare al punto 50 della sentenza impugnata, la detta constatazione consentiva di confutare il primo motivo di ricorso, che era basato sulla premessa che la Commissione era ritornata alla sua decisione iniziale di rifiuto del detto status per il motivo che le era vietato modificare tale decisione.

101

Per contro, la detta constatazione non era sufficiente a dimostrare, nell’ambito dell’esame del secondo motivo, che i diritti della difesa della ricorrente non erano stati pregiudicati dalla violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base.

102

Infatti, come rilevato al punto 78 della presente sentenza, la circostanza che la Commissione abbia adito il Consiglio con una proposta di misure definitive prima di aver ricevuto le osservazioni della ricorrente nella lettera del 2 aprile 2007 è idonea ad influire sulla conseguenza che essa poteva ancora trarre da tali osservazioni. Se la Commissione fosse venuta a conoscenza di tali osservazioni prima di fare la sua proposta di misure definitive, il suo margine di manovre nella valutazione di queste sarebbe stato più ampio ed essa sarebbe potuta pervenire ad altre conclusioni, anche per quanto riguarda la questione se le fosse consentito o meno di modificare la sua decisione iniziale di negare alla ricorrente la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato.

103

È giocoforza constatare che, in tali condizioni, il Tribunale non poteva limitarsi, così come operato al punto 75 della sentenza impugnata, a rinviare ai punti 48 e 49 della stessa e quindi al contenuto della lettera della Commissione 4 aprile 2007. Infatti, poiché tale lettera è stata redatta solo dopo che la Commissione aveva già trasmesso al Consiglio la sua proposta di misure definitive e quindi dopo che aveva violato l’art. 20, n. 5, del regolamento di base, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se il contenuto di tale proposta e di tale lettera avrebbe potuto essere differente in assenza della violazione di tale disposizione.

104

Da tutto quanto precede consegue che il Tribunale non poteva escludere, basandosi sui punti 72-75 della sentenza impugnata, che la violazione da parte della Commissione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base fosse stata tale da incidere sul contenuto del regolamento controverso e, pertanto, sui diritti della difesa della ricorrente. Dal momento che il Tribunale è quindi incorso in errore di diritto, il secondo motivo di ricorso dev’essere accolto.

105

Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui il Tribunale ha giudicato che i diritti della difesa della ricorrente non sono stati lesi dalla violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

106

Conformemente all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della sentenza del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. In questa fattispecie si verifica tale situazione.

107

Come è stato rilevato al punto 81 della presente sentenza, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base può portare all’annullamento del regolamento controverso solo in quanto esista la possibilità che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato differente, ledendo così in concreto i diritti della difesa della ricorrente.

108

Si deve pertanto esaminare se l’esistenza di una siffatta possibilità possa essere esclusa nella specie.

109

Così sarebbe se, anche nell’ipotesi in cui la Commissione fosse stata convinta dalla lettera del 2 aprile 2007 che la ricorrente integrava il criterio sostanziale enunciato dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base, le fosse stato vietato, in forza dell’ultima frase di tale art. 2, n. 7, lett. c), di modificare la sua decisione iniziale di negare alla ricorrente la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato.

110

L’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base dispone nelle sue ultime due frasi che la questione se il produttore integri i criteri materiali posti da tale disposizione deve essere risolta entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta e che tale accertamento resta valido durante l’inchiesta.

111

Orbene, alla luce dei principi di legalità e di buona amministrazione, tale disposizione non può ricevere un’interpretazione che obblighi la Commissione a proporre al Consiglio misure definitive che perpetuerebbero, a danno dell’impresa interessata, un errore commesso nella valutazione iniziale dei detti criteri sostanziali.

112

Quindi, nel caso in cui la Commissione si accorga, nel corso dell’inchiesta, che, contrariamente alla sua iniziale valutazione, un’impresa soddisfa i criteri posti dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, del regolamento di base, ne dovrebbe trarre conseguenze appropriate, assicurando al contempo il rispetto delle garanzie procedurali previste dal regolamento di base.

113

Da ciò consegue che la Commissione avrebbe potuto ancora modificare la sua posizione a seguito della lettera della ricorrente del 2 aprile 2007.

114

Dal momento che non può escludersi che la Commissione avrebbe proposto al Consiglio misure definitive più favorevoli per la ricorrente se fosse venuta a conoscenza del contenuto della detta lettera e che, in questo caso, in Consiglio avrebbe seguito tale proposta, è giocoforza constatare che il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base, a causa del quale la Commissione non è venuta a conoscenza di tale contenuto in tempo utile, si è ripercosso in concreto sui diritti della difesa della ricorrente.

115

Il regolamento controverso deve essere pertanto annullato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente.

Sulle spese

116

A tenore dell’art. 122 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

117

A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 di tale regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ha chiesto la condanna del Consiglio, quest’ultimo, rimasto soccombente, va condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

118

L’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, pur esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 di tale regolamento, prevede al primo comma che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Conformemente a tale disposizione, si deve decidere che la Repubblica italiana e la Commissione sopporteranno le proprie spese. In forza del terzo comma del medesimo paragrafo, la Corte può decidere che una parte interveniente diversa da uno Stato o da un’istituzione sopporti le proprie spese. In applicazione di tali disposizioni, si deve decidere che le spese sostenute dalle società intervenienti restano a loro carico.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 gennaio 2008, causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha giudicato che i diritti della difesa della Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd non sono stati lesi dalla violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio , n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

 

2)

Il regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, è annullato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalle Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd.

 

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese dei due gradi di giudizio.

 

4)

La Commissione delle Comunità europee, la Vale Mill (Rochdale) Ltd, la Pirola SpA, la Colombo New Scal SpA e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.