SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2009 ( *1 )

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Legge applicabile in mancanza di scelta — Contratto di noleggio — Criteri di collegamento — Separabilità»

Nel procedimento C-133/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del primo protocollo 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione , pervenuta in cancelleria il , nella causa

Intercontainer Interfrigo SC (ICF)

contro

Balkenende Oosthuizen BV,

MIC Operations BV,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Ó Caoimh e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, L. Bay Larsen, dalle sig.re P. Lindh e C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y. De Vries, in qualità di agenti;

per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Joris e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»). Essa verte in particolare sull’art. 4 di quest’ultima, relativo alla legge applicabile in mancanza di scelta tra le parti.

2

Detta domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dalla Intercontainer Interfrigo SC (in prosieguo: la «ICF»), società con sede in Belgio, contro la Balkenende Oosthuizen BV (in prosieguo: la «Balkenende») e la MIC Operations BV (in prosieguo: la «MIC»), due società con sede nei Paesi Bassi, al fine di ottenere la condanna di queste ultime al pagamento di fatture insolute, emesse sulla base di un contratto di noleggio concluso tra le parti.

Contesto normativo

3

L’art. 4 della Convenzione, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta», così dispone:

«1.   Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro paese.

2.   Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell’esercizio dell’attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev’essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.

3.   Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l’immobile è situato.

4.   La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.

5.   È esclusa l’applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese».

4

L’art. 10 della Convenzione, intitolato «Portata della legge del contratto», così dispone:

«1.   La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell’articolo 12 regola in particolare:

(…)

d)

i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;

(…)».

5

Il primo protocollo 19 dicembre 1988, concernente l’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il (GU 1989, L 48, pag. 1; in prosieguo: il «primo protocollo»), al suo art. 2 prevede quanto segue:

«Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativa all’interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all’articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza:

a)

(…)

nei Paesi Bassi:

de Hoge Raad,

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

6

Nell’agosto 1998 la ICF ha concluso un contratto di noleggio con la Balkenende e con la MIC nell’ambito di un programma di collegamento ferroviario relativo a trasporti di merci tra Amsterdam (Paesi Bassi) e Francoforte sul Meno (Germania). Tale contratto, in particolare, prevedeva che la ICF dovesse mettere a disposizione della MIC alcuni vagoni e assicurarne l’instradamento su rotaia. La MIC, che aveva dato in locazione a terzi la capacità di carico di cui disponeva, era responsabile di tutta la parte operativa del trasporto delle merci in questione.

7

Le parti non hanno concluso alcun contratto scritto ma, per un breve periodo, hanno dato esecuzione ai loro accordi. La ICF ha tuttavia inviato una bozza di contratto scritto alla MIC, contenente una clausola secondo cui la legge belga veniva scelta come legge applicabile. Tale bozza non è mai stata sottoscritta da nessuna delle parti dell’accordo.

8

Il 27 novembre e il 22 dicembre 1998 la ICF ha inviato alla MIC alcune fatture per gli importi di EUR 107512,50 e di EUR 67100. Il primo di tali importi non è stato pagato dalla MIC, mentre il secondo sì.

9

Il 7 settembre 2001 la ICF ha intimato, per la prima volta, alla Balkenende e alla MIC il pagamento della fattura inviata il .

10

Con atto depositato il 24 dicembre 2002 la ICF ha citato in giudizio la Balkenende e la MIC dinanzi al Rechtbank te Haarlem (Tribunale di Haarlem) (Paesi Bassi) per sentirle condannare a versarle la somma corrispondente alla detta fattura, nonché la relativa imposta sul valore aggiunto, per un importo complessivo di EUR 119255.

11

Come risulta dalla decisione di rinvio, la Balkenende e la MIC hanno eccepito la prescrizione del credito oggetto della causa principale, affermando che, in virtù della legge applicabile al contratto che le legava alla ICF, nella fattispecie la legge dei Paesi Bassi, tale credito si è prescritto.

12

Secondo la ICF, invece, il detto credito non si è prescritto, poiché, in forza della legge belga, che è la legge applicabile al contratto, la prescrizione invocata non è ancora maturata. A tal riguardo, la ICF sottolinea che, non essendo il contratto di cui trattasi nella causa principale un contratto di trasporto, si deve determinare il diritto applicabile non sulla base dell’art. 4, n. 4, della Convenzione, ma sulla base del n. 2 di tale art. 4, secondo il quale la legge applicabile a tale contratto è quella del paese dove è situata la sede principale della ICF.

13

Il Rechtbank te Haarlem ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Balkenende e dalla MIC. In applicazione della legge dei Paesi Bassi, tale giudice ha quindi ritenuto prescritto il diritto al pagamento della fattura invocato dalla ICF e ha dichiarato la domanda di quest’ultima irricevibile. Il Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) (Paesi Bassi) ha confermato tale sentenza.

14

I giudici di merito hanno qualificato il contratto in questione come contratto di trasporto di merci considerando che, pur non avendo la ICF lo status di vettore, l’oggetto essenziale del contratto è il trasporto di merci.

15

Tali giudici hanno tuttavia escluso l’applicazione del criterio di collegamento previsto dall’art. 4, n. 4, della Convenzione e hanno ritenuto che il contratto di cui trattasi nella causa principale presenti un collegamento più stretto con il Regno dei Paesi Bassi che non con il Regno del Belgio, basandosi su varie circostanze del caso di specie, quali la sede delle controparti contrattuali, che si trova nei Paesi Bassi, e il tragitto percorso dai vagoni tra Amsterdam e Francoforte sul Meno, città in cui le merci vengono, rispettivamente, caricate e poi scaricate.

16

Dalla decisione di rinvio risulta che, a tal riguardo, i detti giudici hanno rilevato che, se tale contratto riguarda principalmente il trasporto di merci, l’art. 4, n. 4, della Convenzione non è applicabile, poiché, nel caso di specie, non esiste un collegamento pertinente ai sensi di tale disposizione. Il detto contratto sarebbe quindi regolato, secondo il principio stabilito all’art. 4, n. 1, della Convenzione, dalla legge del paese con il quale esso presenta il collegamento più stretto, nella fattispecie il Regno dei Paesi Bassi.

17

Secondo gli stessi giudici, se, come vorrebbe la ICF, non si qualifica il contratto di cui trattasi nella causa principale come contratto di trasporto, l’art. 4, n. 2, della Convenzione non è neanch’esso applicabile, dato che dalle circostanze del caso di specie risulta che tale contratto presenta un collegamento più stretto con il Regno dei Paesi Bassi, cosicché si deve applicare la disposizione derogatoria contenuta all’art. 4, n. 5, seconda frase, della Convenzione.

18

Nel suo ricorso in cassazione, la ICF ha non solo invocato un errore di diritto nella qualificazione del detto contratto come contratto di trasporto, ma anche la possibilità per il giudice di derogare alla norma generale enunciata all’art. 4, n. 2, della Convenzione per applicare l’art. 4, n. 5, di quest’ultima. A giudizio della ricorrente nella causa principale, si può ricorrere a tale possibilità unicamente qualora dal complesso delle circostanze risulti che il luogo dove ha la sede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica non ha un effettivo valore di collegamento. Ciò non avverrebbe nel caso di specie.

19

In considerazione di tali divergenze in merito all’interpretazione dell’art. 4 della Convenzione, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di Cassazione dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’art. 4, n. 4, della Convenzione (…) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda solo il noleggio a viaggio e che altri tipi di noleggio esulano dall’ambito di applicazione di tale disposizione.

2)

Nel caso di risposta affermativa alla [prima questione], se l’art. 4, n. 4, della Convenzione (…) debba essere poi interpretato nel senso che, nei limiti in cui anche altri tipi di noleggio abbiano per oggetto un trasporto di merci, il contratto in causa relativo a tale trasporto rientra nell’ambito di applicazione di questa disposizione, mentre per il resto il diritto applicabile è determinato dall’art. 4, n. 2, della Convenzione (…).

3)

In caso di risposta affermativa alla [seconda questione], a quale dei due ordinamenti giuridici indicati si debba far riferimento ai fini della valutazione dell’eccezione di prescrizione sollevata in relazione alla domanda fondata sul contratto.

4)

Se, qualora la parte essenziale del contratto riguardi il trasporto di merci, vada esclusa la distinzione di cui alla [seconda questione] e il diritto applicabile a tutti gli elementi del contratto debba essere determinato alla luce dell’art. 4, n. 4, della Convenzione (…).

5)

Se l’eccezione di cui all’art. 4, n. 5, seconda frase, della Convenzione (…) debba essere interpretata nel senso che le presunzioni formulate all’art. 4, nn. 2[-]4, non valgono solo qualora dal complesso delle circostanze risulti che i criteri di collegamento in esse contenuti non hanno un effettivo valore di collegamento oppure nel senso che esse non valgono neppure qualora da tali circostanze risulti un collegamento prevalente con un altro paese».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla competenza della Corte

20

La Corte è competente a pronunciarsi sulle domande di pronuncia pregiudiziale relative alla Convenzione in forza del primo protocollo, entrato in vigore il 1o agosto 2004.

21

Peraltro, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del primo protocollo, lo Hoge Raad der Nederlanden ha il potere di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad esso e vertente sull’interpretazione delle disposizioni della Convenzione.

Sul sistema istituito dalla Convenzione

22

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 33-35 delle sue conclusioni, dal preambolo della Convenzione risulta che essa è stata conclusa per continuare l’opera di unificazione giuridica nel settore del diritto privato internazionale, intrapresa con l’adozione della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

23

Dal detto preambolo risulta anche che la Convenzione è intesa a stabilire regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, a prescindere dal luogo in cui la sentenza dev’essere pronunciata. Infatti, come emerge dalla relazione sulla Convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. Mario Giuliano, docente all’università di Milano, e del prof. Paul Lagarde, docente all’università Paris I (GU 1980, C 282, pag. 1; in prosieguo: la «relazione Giuliano e Lagarde»), la Convenzione nasce dalla necessità di sopprimere gli inconvenienti dovuti alla diversità delle norme di conflitto in materia di contratti. La Convenzione ha la funzione di elevare il livello di certezza del diritto rafforzando la fiducia nella stabilità delle relazioni giuridiche e la tutela dei diritti acquisiti per l’intero diritto privato.

24

Quanto ai criteri dettati dalla Convenzione per determinare la legge applicabile, va sottolineato che le norme uniformi stabilite al titolo II della convenzione sanciscono il principio secondo cui viene data priorità alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuta, dall’art. 3 della Convenzione, la libertà di scelta della legge applicabile.

25

In mancanza di scelta, da parte dei contraenti, della legge applicabile al contratto, l’art. 4 della Convenzione prevede i criteri di collegamento sulla base dei quali il giudice deve determinare tale legge. Questi criteri si applicano a tutte le categorie di contratti.

26

L’art. 4 della Convenzione si fonda sul principio generale, sancito al suo n. 1, secondo cui per determinare il collegamento di un contratto ad un diritto nazionale si deve individuare il paese con il quale tale contratto presenta «il collegamento più stretto».

27

Come risulta dalla relazione Giuliano e Lagarde, la flessibilità di tale principio generale è temperata dalle «presunzioni» previste dall’art. 4, nn. 2-4, della convenzione. In particolare, tale art. 4, n. 2, stabilisce una presunzione di carattere generale consistente nell’adottare, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza della parte del contratto che fornisce la prestazione caratteristica, mentre il detto art. 4, nn. 3 e 4, fissa criteri di collegamento speciali per quanto concerne, rispettivamente, i contratti che hanno per oggetto un diritto reale su un bene immobile e i contratti di trasporto. L’art. 4, n. 5, della Convenzione contiene una clausola d’eccezione che consente di non applicare queste presunzioni.

Sulla prima questione e sulla prima parte della seconda questione, relative all’applicazione dell’art. 4, n. 4, della Convenzione ai contratti di noleggio

Osservazioni presentate alla Corte

28

Secondo il governo dei Paesi Bassi, l’art. 4, n. 4, della Convenzione riguarda non solo i contratti di noleggio a viaggio, ma anche ogni altro contratto che abbia essenzialmente per oggetto il trasporto di merci. Invero, dalla relazione Giuliano e Legarde risulterebbe che tale disposizione è intesa a chiarire che i contratti di noleggio devono essere considerati come contratti di trasporto di merci se tale ne è l’oggetto. Pertanto, rientrerebbero in tale categoria i contratti di noleggio a tempo, in cui un mezzo di trasporto completo del suo equipaggio è messo a disposizione del noleggiatore per un certo periodo di tempo al fine di effettuare un trasporto.

29

Il governo ceco suggerisce, per contro, di seguire un’interpretazione teleologica secondo la quale l’ultima frase dell’art. 4, n. 4, della Convenzione ha il fine di estendere l’ambito di applicazione di tale art. 4, n. 4, a talune categorie di contratti connessi al trasporto di merci, benché tali contratti non siano qualificabili come contratti di trasporto. Affinché un contratto di noleggio rientri nell’ambito di applicazione del detto art. 4, n. 4, seconda frase, sarebbe infatti necessario che il suo fine principale sia il trasporto di merci. Ne conseguirebbe che l’espressione «oggetto essenziale» dovrebbe essere intesa non come l’oggetto immediato del contratto per il quale la relazione contrattuale in parola è stata conclusa, bensì come l’oggetto che per realizzarsi necessita dell’ausilio della detta relazione.

30

La Commissione delle Comunità europee sottolinea che l’art. 4, n. 4, ultima frase, della Convenzione ha una «portata limitativa». Il criterio di collegamento indicato in tale frase riguarderebbe solo talune categorie di contratti di noleggio, ossia quelli in forza dei quali un mezzo di trasporto è messo a disposizione da un vettore in una sola occasione e quelli conclusi tra un vettore ed un mittente che riguardano esclusivamente il trasporto di merci. Per quanto sia innegabile che il contratto di cui trattasi nella causa principale, prevedendo la messa a disposizione di mezzi di trasporto accompagnata dal loro instradamento su rotaia, implichi necessariamente il trasporto delle merci, siffatti elementi non sarebbero tuttavia sufficienti per qualificarlo come contratto di trasporto di merci ai fini dell’applicazione dell’art. 4, n. 4, della Convenzione. Le relazioni contrattuali con i vari mittenti e gli obblighi relativi al trasporto effettivo delle merci, incluso carico e scarico, sembrerebbero sussistere tra la MIC e «terzi», cui la MIC ha dato in locazione la capacità di carico nei vagoni presi a noleggio.

Risposta della Corte

31

Con la prima questione e con la prima parte della seconda questione il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, alla Corte se l’art. 4, n. 4, della Convenzione si applichi a contratti di noleggio diversi da quelli finalizzati ad un solo viaggio e d’indicare gli elementi che consentono di qualificare un contratto di noleggio come contratto di trasporto ai fini dell’applicazione di tale disposizione al contratto di cui trattasi nella causa principale.

32

A tal riguardo va rammentato in via preliminare che, ai sensi dell’art. 4, n. 4, seconda frase, della Convenzione, il contratto di trasporto di merci è disciplinato dalla legge del paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto se, in questo stesso paese, si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. L’art. 4, n. 4, ultima frase, della Convenzione dispone che, ai fini dell’applicazione di tale paragrafo, «sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci».

33

Risulta dal tenore letterale di quest’ultima disposizione che la Convenzione equipara ai contratti di trasporto non solo i contratti di noleggio a viaggio, ma anche altri contratti, purché tali contratti abbiano come oggetto essenziale la realizzazione di un trasporto di merci.

34

Pertanto, una delle finalità della detta disposizione è quella di estendere l’ambito di applicazione della norma di diritto internazionale privato sancita all’art. 4, n. 4, seconda frase, della Convenzione a contratti che, benché qualificati nel diritto nazionale come contratti di noleggio, abbiano per oggetto essenziale il trasporto di merci. Al fine di determinare tale oggetto si devono prendere in considerazione lo scopo della relazione contrattuale e, conseguentemente, il complesso delle obbligazioni della parte che fornisce la prestazione caratteristica.

35

Orbene, in un contratto di noleggio, il noleggiante che fornisca tale prestazione si obbliga di regola a mettere a disposizione del noleggiatore un mezzo di trasporto. Tuttavia, non è escluso che le obbligazioni del noleggiante comprendano non solo la semplice messa a disposizione del mezzo di trasporto, ma anche il trasporto delle merci propriamente detto. In tal caso, il contratto in parola rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 4, della Convenzione se il suo oggetto essenziale consiste nel trasporto di merci.

36

Va tuttavia rilevato che la presunzione stabilita dall’art. 4, n. 4, seconda frase, della Convenzione si applica solo se il noleggiante — supponendo che egli sia considerato vettore — ha la sua sede principale, al momento della conclusione del contratto, nel paese in cui è situato il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente.

37

Alla luce di tali considerazioni, si devono risolvere la prima questione e la prima parte della seconda questione dichiarando che l’art. 4, n. 4, ultima frase, della Convenzione dev’essere interpretato nel senso che il criterio di collegamento previsto dal detto art. 4, n. 4, seconda frase, è applicabile a un contratto di noleggio, diverso dal contratto a viaggio, solo qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto.

Sulla seconda parte della seconda questione nonché sulla terza e sulla quarta questione, relative alla possibilità per il giudice di scindere il contratto in più parti ai fini della determinazione della legge applicabile

Osservazioni presentate alla Corte

38

Il governo dei Paesi Bassi ritiene che il frazionamento del contratto sia possibile, ai sensi dell’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione, solo in via «eccezionale», qualora una parte del contratto sia separabile dal resto dello stesso e presenti un collegamento più stretto con un paese diverso da quello a cui si ricollegano le altre parti del contratto e sempreché tale separazione non rischi di perturbare le relazioni tra le disposizioni applicabili. Secondo detto governo, nel caso di specie, se il contratto di cui trattasi nella causa principale non riguarda essenzialmente il trasporto di merci, esso esula completamente dall’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 4, della Convenzione. Se tale contratto riguarda invece essenzialmente il trasporto di merci, esso rientra interamente nell’ambito di applicazione di tale art. 4, n. 4. Pertanto, sarebbe escluso che detto art. 4, n. 4, sia applicabile unicamente riguardo agli elementi del contratto relativi al trasporto di merci e che, per la parte restante, lo stesso contratto possa essere regolato dalla legge determinata in applicazione dell’art. 4, n. 2, della Convenzione.

39

Il governo ceco rileva che l’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione dev’essere applicato in via eccezionale, in quanto l’applicazione di una legge distinta a talune parti di un contratto, per quanto esse siano separabili dal resto, pregiudica i principi della certezza del diritto e del «legittimo affidamento». Pertanto, come risulterebbe dalla relazione Giuliano e Lagarde, l’eventuale separazione delle varie parti di un contratto dovrebbe rispondere ad esigenze di coerenza d’insieme.

40

La Commissione sottolinea che il frazionamento del contratto previsto dall’art. 4, n. 1, della Convenzione costituisce non un obbligo, ma una possibilità di cui dispone il giudice adito, della quale si potrebbe far uso unicamente laddove un contratto comprenda più parti, autonome e separabili. Nella causa principale, che ha per oggetto un accordo complesso, nel quale è in questione la stessa relazione tra il noleggio ed il trasporto di merci, secondo la Commissione ricorrere al frazionamento risulta essere una soluzione artificiosa. Infatti, se si trattasse di un contratto che ricade sotto l’art. 4, n. 4, della Convenzione, non occorrerebbe affatto procedere ad un suo frazionamento, poiché non vi sarebbe la necessità di assoggettare eventuali aspetti accessori connessi al trasporto ad una legislazione diversa da quella che si applica all’oggetto essenziale del contratto. In particolare, il diritto ad un corrispettivo della prestazione e la prescrizione sarebbero tanto strettamente legati al contratto di base che non sarebbe possibile separarli, pena violare il principio della certezza del diritto.

Risposta della Corte

41

Con la seconda parte della seconda questione nonché con la terza e con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in quali circostanze sia possibile applicare, ai sensi dell’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione, leggi nazionali diverse ad una stessa relazione contrattuale, in particolare per quanto riguarda la prescrizione dei diritti che discendono da un contratto come quello di cui trattasi nella causa principale. Lo Hoge Raad der Nederlanden, in particolare, chiede se, in caso di applicazione a un contratto di noleggio del criterio di collegamento previsto dall’art. 4, n. 4, della Convenzione, tale criterio riguardi unicamente la parte del contratto relativa al trasporto di merci.

42

A tal proposito va rammentato che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione, una parte del contratto, in via eccezionale, può essere assoggettata ad una legge diversa da quella applicata al resto del contratto, qualora presenti un collegamento più stretto con un paese diverso da quello a cui si ricollegano le altre parti del contratto.

43

Dal tenore letterale di tale disposizione risulta che la norma che prevede la separazione del contratto ha carattere eccezionale. A tal riguardo, la relazione Giuliano e Lagarde afferma che l’espressione «in via eccezionale», contenuta nell’ultima frase dell’art. 4, n. 1, «è (…) da interpretarsi nel senso che il giudice deve applicare il frazionamento il più raramente possibile».

44

Al fine di determinare le condizioni in presenza delle quali il giudice può procedere alla separazione del contratto, va considerato che, come ricordato nelle osservazioni preliminari che compaiono ai punti 22-23 della presente sentenza, lo scopo della Convenzione è elevare il livello di certezza del diritto rafforzando la fiducia nella stabilità delle relazioni tra i contraenti. Un tale scopo non può essere raggiunto se il sistema di determinazione della legge applicabile non è chiaro e se quest’ultima non è prevedibile con un buon grado di certezza.

45

Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 83 e 84 delle conclusioni, la possibilità di separare un contratto in più parti per assoggettarle ad una pluralità di leggi contravviene agli scopi della Convenzione e dev’essere ammessa unicamente qualora il contratto riunisca una pluralità di parti che possono essere ritenute autonome le une dalle altre.

46

Pertanto, al fine di accertare se una parte del contratto possa essere assoggettata ad una legge diversa, si deve determinare se il suo oggetto sia autonomo rispetto a quello del resto del contratto.

47

Se così è, ogni parte del contratto dev’essere assoggettata ad un’unica legge. Di conseguenza, per quanto riguarda in particolare le norme relative alla prescrizione di un diritto, esse devono provenire dallo stesso ordinamento giuridico che si applica al corrispondente obbligo. A tal riguardo si deve rammentare che, conformemente all’art. 10, n. 1, lett. d), della Convenzione, la legge applicabile al contratto regola in particolare la prescrizione delle obbligazioni.

48

Alla luce di tali considerazioni, la seconda parte della seconda questione nonché la terza e la quarta questione devono essere risolte dichiarando che l’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione dev’essere interpretato nel senso che una parte del contratto può essere regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto unicamente qualora il suo oggetto si presenti come autonomo.

49

Nel caso in cui il criterio di collegamento applicato a un contratto di noleggio sia quello previsto dall’art. 4, n. 4, della Convenzione, tale criterio dev’essere applicato all’intero contratto, a meno che la parte del contratto relativa al trasporto non si presenti come autonoma rispetto al resto del contratto.

Sulla quinta questione, relativa all’applicazione dell’art. 4, n. 5, seconda frase, della Convenzione

Osservazioni presentate alla Corte

50

Secondo il governo dei Paesi Bassi, l’art. 4, n. 5, seconda frase, della Convenzione stabilisce una deroga ai criteri previsti dal suo art. 4, nn. 2-4. Pertanto, un collegamento qualificato come «tenue» con un paese diverso da quelli designati sulla base del detto art. 4, nn. 2-4, sarebbe insufficiente a giustificare una deroga a tali criteri, altrimenti questi ultimi non potrebbero più essere ritenuti i criteri principali di collegamento. Ne conseguirebbe che la deroga prevista dall’art. 4, n. 5, della Convenzione potrebbe essere applicata unicamente se dal complesso delle circostanze risultasse che tali criteri non hanno un effettivo valore di collegamento e che il contratto presenta un collegamento preponderante con un altro paese.

51

Secondo il governo ceco, l’art. 4, n. 5, della Convenzione non è una lex specialis rispetto a tale art. 4, nn. 2-4, bensì costituisce una disposizione distinta che riguarda la situazione in cui da tutte le circostanze del caso di specie e dalla relazione contrattuale nel suo insieme risulta con estrema chiarezza che il contratto è collegato molto più strettamente ad un paese diverso da quello che risulterebbe designato in applicazione degli altri criteri di collegamento.

52

Per contro, la Commissione sottolinea che l’art. 4, n. 5, della Convenzione dev’essere interpretato in modo restrittivo, nel senso che unicamente qualora i criteri previsti dai nn. 2-4 del detto articolo non presentino un reale valore di collegamento è possibile prendere in considerazione altri fattori. L’esistenza di tali presunzioni imporrebbe, infatti, che ad esse sia accordata un’importanza significativa. Gli altri fattori di collegamento potrebbero, di conseguenza, essere presi in considerazione solo se, eccezionalmente, i detti criteri non operassero in modo efficace.

Risposta della Corte

53

Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se l’eccezione di cui all’art. 4, n. 5, seconda frase, della Convenzione debba essere interpretata nel senso che le presunzioni risultanti dal detto art. 4, nn. 2-4, devono essere disapplicate unicamente qualora dal complesso delle circostanze risulti che i criteri ivi previsti non hanno un effettivo valore di collegamento ovvero nel senso che il giudice deve disapplicarle se da tali circostanze risulti l’esistenza di un collegamento più importante con un altro paese.

54

Come è stato sottolineato nelle osservazioni preliminari svolte ai punti 24-26 della presente sentenza, l’art. 4 della Convenzione, che fissa i criteri di collegamento applicabili alle obbligazioni contrattuali in mancanza di scelta, da parte dei contraenti, della legge applicabile al contratto, sancisce, al suo n. 1, il principio generale secondo cui il contratto dev’essere regolato dalla legge del paese con il quale esso ha il collegamento più stretto.

55

Al fine di assicurare un elevato livello di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali, l’art. 4 della Convenzione sancisce, ai suoi nn. 2-4, una serie di criteri che consentono di presumere con quale paese il contratto presenti il collegamento più stretto. Tali criteri operano, infatti, come presunzioni, nel senso che il giudice adito è tenuto a prenderli in considerazione per determinare la legge applicabile al contratto.

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Ai sensi dell’art. 4, n. 5, prima frase, della Convenzione, il criterio di collegamento dato dal luogo di residenza della parte che offre la prestazione caratteristica può essere escluso se tale luogo non è determinabile. Ai sensi di tale art. 4, n. 5, seconda frase, tutte le «presunzioni» vengono meno «quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese».

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È necessario a tal riguardo determinare la funzione e lo scopo dell’art. 4, n. 5, seconda frase, della Convenzione.

58

Dalla relazione Giuliano e Lagarde risulta che gli estensori della Convenzione hanno ritenuto indispensabile «prevedere l’applicazione di una legge diversa da quelle a cui si riferiscono le presunzioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 quando, dall’insieme delle circostanze, si possa desumere che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese». Dalla detta relazione risulta altresì che l’art. 4, n. 5, della Convenzione lascia al giudice «un certo margine di discrezionalità quanto alla presenza, nella fattispecie, dell’insieme delle circostanze che giustificano la non applicazione delle presunzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4» e che una siffatta disposizione costituisce «[l]’inevitabile contropartita di una norma di conflitto a carattere generale, destinata a trovare applicazione per quasi tutte le categorie di contratti».

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Risulta quindi dalla relazione Giuliano e Lagarde che l’art. 4, n. 5, della Convenzione ha lo scopo di controbilanciare il regime delle presunzioni risultante dallo stesso articolo, conciliando le esigenze di certezza del diritto, cui risponde il detto art. 4, nn. 2-4, con la necessità di prevedere una certa flessibilità nella determinazione della legge che presenta effettivamente il collegamento più stretto con il contratto in questione.

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Infatti, dato che lo scopo principale dell’art. 4 della Convenzione consiste nel far applicare al contratto la legge del paese con cui esso presenta il collegamento più stretto, il detto art. 4, n. 5, dev’essere interpretato nel senso che esso consente al giudice adito di applicare, in ciascuna fattispecie, il criterio che permette di determinare l’esistenza di tale collegamento, disapplicando le «presunzioni» se esse non designano il paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

61

Va quindi stabilito se tali presunzioni possano venire meno unicamente qualora non abbiano un effettivo valore di collegamento ovvero qualora il giudice constati che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

62

Come risulta dallo spirito e dalla lettera dell’art. 4 della Convenzione, il giudice deve sempre procedere alla determinazione della legge applicabile sulla base delle dette presunzioni, le quali rispondono alla generale esigenza di prevedibilità della legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali.

63

Tuttavia, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello che è designato sulla scorta delle presunzioni stabilite dall’art. 4, nn. 2-4, della Convenzione, spetta al detto giudice disapplicare tale art. 4, nn. 2-4.

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Tenuto conto di tali considerazioni, si deve risolvere la quinta questione dichiarando che l’art. 4, n. 5, della Convenzione dev’essere interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta di uno dei criteri previsti dal detto art. 4, nn. 2-4, il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’art. 4, n. 4, ultima frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso che il criterio di collegamento previsto dal detto art. 4, n. 4, seconda frase, è applicabile ad un contratto di noleggio, diverso dal contratto a viaggio, solo qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto.

 

2)

L’art. 4, n. 1, seconda frase, di tale Convenzione dev’essere interpretato nel senso che una parte del contratto può essere regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto unicamente qualora il suo oggetto si presenti come autonomo.

Nel caso in cui il criterio di collegamento applicato a un contratto di noleggio sia quello previsto dall’art. 4, n. 4, di tale Convenzione, detto criterio dev’essere applicato all’intero contratto, a meno che la parte del contratto relativa al trasporto non si presenti come autonoma rispetto al resto del contratto.

 

3)

L’art. 4, n. 5, della stessa Convenzione dev’essere interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta di uno dei criteri previsti dal detto art. 4, nn. 2-4, il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.