Causa C-128/08

Jacques Damseaux

contro

Stato belga

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège)

«Libera circolazione dei capitali — Tassazione dei redditi mobiliari — Convenzione contro la doppia imposizione — Obbligo degli Stati membri ai sensi dell’art. 293 CE»

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009   I ‐ 6826

Massime della sentenza

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti

    (Art. 234 CE)

  2. Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi

    (Art. 56 CE)

  1.  La Corte non è competente, nell’ambito dell’art. 234 CE, a pronunciarsi sull’eventuale violazione, da parte di uno Stato membro contraente, delle disposizioni di convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri dirette ad eliminare o ad attenuare gli effetti negativi che discendono dalla coesistenza di sistemi fiscali nazionali. La Corte non può nemmeno esaminare il rapporto tra una misura nazionale e le disposizioni di una convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni, poiché tale questione non rientra nell’interpretazione del diritto comunitario.

    (v. punto 22)

  2.  Considerato che il diritto comunitario, al suo stato attuale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con riferimento all’eliminazione della doppia imposizione all’interno della Comunità europea, l’art. 56 CE non osta ad una convenzione fiscale bilaterale in forza della quale i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato membro possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che non prevede, a carico dello Stato membro di residenza dell’azionista, l’obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione sul piano giuridico che ne deriva.

    I dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato membro, infatti, possono essere oggetto, sul piano giuridico, di doppia imposizione qualora i due Stati membri decidano di esercitare la propria competenza fiscale e di assoggettare tali dividendi a tassazione a carico dell’azionista. Le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall’esercizio parallelo, da parte di diversi Stati membri, della loro competenza fiscale, ove tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni vietate dal Trattato.

    A tal riguardo, in una fattispecie in cui sia lo Stato membro della fonte dei dividendi sia lo Stato membro di residenza dell’azionista possano tassare tali dividendi, ritenere che spetti necessariamente allo Stato membro di residenza prevenire tale doppia imposizione si risolverebbe nel conferire una priorità nell’imposizione di detto genere di redditi allo Stato membro della fonte. Se è pur vero che una tale ripartizione di competenze sarebbe conforme, in particolare, alla prassi giuridica internazionale, quale si riflette nel modello di convenzione fiscale relativo ai redditi e al patrimonio elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è pacifico che il diritto comunitario, al suo stato attuale ed in una tale situazione, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri per quanto attiene all’eliminazione della doppia imposizione all’interno della Comunità. Conseguentemente, se è pur vero che uno Stato membro non può invocare una convenzione bilaterale per sfuggire agli obblighi su di essa incombenti in forza del Trattato, la circostanza che sia lo Stato membro della fonte dei dividendi sia lo Stato membro di residenza dell’azionista possano tassare tali dividendi non implica che lo Stato membro di residenza sia tenuto, in forza del diritto comunitario, a prevenire le conseguenze svantaggiose che potrebbero discendere dall’esercizio della competenza così ripartita tra i due Stati membri.

    (v. punti 26-27, 32-35 e dispositivo)