SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 luglio 2009 ( *1 )
«Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Recupero di dazi all’importazione o all’esportazione — Contabilizzazione dell’importo dei dazi — Iscrizione nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci — Iscrizione in un verbale che vale come contabilizzazione — Consegna di copia del verbale a titolo di comunicazione dell’importo dei dazi dovuti a norma di legge»
Nel procedimento C-126/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 26 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa
Distillerie Smeets Hasselt NV
contro
Stato belga,
Louis De Vos,
Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidatore della Transterminal Logistics NV,
Daniel Van den Langenbergh,
Firma De Vos NV
e
Stato belga
contro
Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidatore della Transterminal Logistics NV,
e
Louis De Vos
contro
Stato belga,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per la Distillerie Smeets Hasselt NV, dal sig. J. Verbist, advocaat; |
— |
per il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di agente; |
— |
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. S. Schønberg e M. van Beek, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 217, n. 1, e 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, in primo luogo, la Distillerie Smeets Hasselt NV, da un lato, e lo Stato belga, il sig. De Vos, la Bollen, Mathay & Co. BVBA, in qualità di liquidatore della Transterminal Logistics NV, il sig. Van den Langenbergh e la ditta De Vos NV, dall’altro, in secondo luogo, lo Stato belga, da un lato, e la Bollen, Mathay & Co. BVBA, in qualità di liquidatore della Transterminal Logistics NV, dall’altro, e, in terzo luogo, il sig. De Vos, da un lato, e lo Stato belga, dall’altro, in merito al ricupero di dazi doganali all’importazione. |
Contesto normativo
Il diritto comunitario
3 |
L’art. 217 del codice doganale così dispone: «1. Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione). (…) 2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che l’autorità doganale, tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l’obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento dei predetti importi». |
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Ai sensi dell’art. 221, n. 1, del codice: «L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato». |
Il diritto nazionale
5 |
Il computo e la comunicazione dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti in caso di illecito doganale sono disciplinati dagli artt. 267-272 della loi générale sur les douanes et accises (legge quadro belga in materia doganale e di accise), nella versione consolidata di cui al regio decreto 18 luglio 1977 (Belgische Staatsblad, , pag. 11425), convertito in legge , concernant les douanes et accises (legge belga in materia doganale e di accise; Belgische Staatsblad, , pag. 9013; in prosieguo: la «LGDA»). |
6 |
A norma dell’art. 267 della LGDA: «Allorché vengono constatati con verbale delitti, frodi o contravvenzioni, tale atto viene predisposto immediatamente, o il più presto possibile, da almeno due persone a ciò competenti, una delle quali deve essere nominata o incaricata dall’amministrazione della dogana e delle accise». |
7 |
L’art. 268 della LGDA così dispone: «Il verbale contiene un’esposizione concisa e precisa degli accertamenti e della motivazione della sanzione, con indicazione delle persone, della loro qualifica, del giorno e del luogo, in osservanza di quanto disposto dall’art. 176, per i casi specifici ivi elencati». |
8 |
L’art. 270 della LGDA stabilisce quanto segue: «Entro i cinque giorni successivi alla redazione del verbale di cui all’art. 267, sull’originale viene apposto il visto definitivo di un superiore gerarchico dell’ufficiale verbalizzante e copia del medesimo viene consegnata ai trasgressori. Qualora i trasgressori non accettino tale comunicazione o risultino ignoti, la notificazione è eseguita nelle mani del sindaco del comune in cui l’infrazione è stata accertata, o di un suo delegato». |
9 |
L’art. 271 della LGDA così recita: «Il trasgressore, presente al momento della constatazione, è invitato ad assistere alla redazione del verbale e, se lo desidera, a sottoscriverlo e a riceverne immediatamente una copia; ove sia invece assente, una copia del processo verbale viene inviata al trasgressore per lettera raccomandata». |
10 |
Ai sensi dell’art. 272 della LGDA: «I verbali dei funzionari, concernenti i loro atti e l’esercizio delle loro funzioni, fanno piena fede in giudizio, fino a prova di falso. Le imprecisioni eventualmente contenute in un verbale, che non riguardano i fatti, ma solo l’applicazione della legge, non fanno venir meno il valore probatorio del verbale, ma devono essere corrette in sede di notifica della citazione; il verbale redatto da un unico funzionario non ha, di per sé solo, valore di prova». |
Causa principale e questione pregiudiziale
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La causa principale, così come descritta dal giudice del rinvio, verte sull’appuramento fraudolento di partite di alcool etilico soggette al regime di perfezionamento attivo conformemente alle norme rilevanti del codice doganale. Tali partite sono state sostituite con altre partite di merci, nel caso di specie acqua, e pertanto sottratte al citato regime doganale. |
12 |
Con sentenza 26 settembre 2006, lo Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha tra l’altro condannato in solido la Distillerie Smeets Hasselt NV ed il sig. De Vos al pagamento dei dazi all’importazione dovuti in conseguenza di tale frode. |
13 |
Dinanzi al giudice del rinvio, adito con ricorso in cassazione avverso la citata sentenza, la Distillerie Smeets Hasselt NV ha dedotto in particolare che, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 217, n. 1, e 221, n. 1, del codice doganale, il giudice d’appello non poteva concludere che il verbale di accertamento emesso dai funzionari doganali sulla scorta della vigente normativa nazionale costituisse un «registro contabile» o un «altro supporto che ne faccia le veci» ai sensi del citato art. 217, n. 1. |
14 |
Pertanto lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente: «Se gli artt. 217, n. 1, e 221, n. 1, del [codice doganale] debbano essere intesi nel senso che la (…) contabilizzazione di un’obbligazione doganale possa legittimamente avvenire anche mediante l’iscrizione dell’importo [dei dazi risultanti da tale obbligazione] in un verbale redatto ai sensi della LGDA compilato da verbalizzanti e non da persone che sono competenti a iscrivere siffatto importo nella contabilità, e che siffatto verbale possa essere considerato come una contabilizzazione o come un qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, ai sensi dell’art. 217, n. 1, [del codice doganale]». |
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
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La Commissione delle Comunità europee eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per motivazione insufficiente. |
16 |
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 39; , cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège, Racc. pag. I-2549, punto 30, nonché , causa C-506/04, Wilson, Racc. pag. I-8613, punto 38). |
17 |
Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di dare risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri, nonché agli altri interessati, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, sentenze Albany, cit., punto 40; 12 aprile 2005, causa C-145/03, Keller, Racc. pag. I-2529, punto 30, e Wilson, cit., punto 39). |
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Nel caso di specie, da un lato, l’ordinanza di rinvio contiene ragguagli sufficienti per consentire ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di presentare osservazioni. Emerge del resto dalle osservazioni presentate dal governo belga e dalla Commissione che essi sono stati in grado di prendere posizione adeguatamente sulla questione sollevata dal giudice del rinvio. |
19 |
Dall’altro, la Corte si considera sufficientemente edotta dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio e nelle osservazioni che le sono state presentate per potere risolvere efficacemente la questione di cui trattasi. |
20 |
Da quanto esposto risulta che la Corte deve risolvere la questione sottopostale. |
Risposta della Corte
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Con la sua questione, il giudice del rinvio intende accertare se l’iscrizione dell’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale in un verbale come quello in cui l’autorità nazionale accerti infrazioni all’LGDA possa integrare gli estremi della contabilizzazione di tale importo, ai sensi degli artt. 217 e 221 del codice doganale. |
22 |
Al fine di risolvere tale questione va rilevato che dall’art. 217, n. 1, primo comma, del codice doganale emerge che la contabilizzazione consiste nell’iscrizione da parte dell’autorità doganale dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione, risultante da un’obbligazione doganale, nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci. |
23 |
Conformemente all’art. 217, n. 2, del detto codice, spetta agli Stati membri stabilire le modalità pratiche della citata contabilizzazione, che possono essere diverse a seconda che l’autorità doganale, tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l’obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento dei predetti importi. |
24 |
Occorre rilevare in proposito che quando, come nella causa principale, il procedimento di ricupero dell’importo dei dazi riguarda un’obbligazione doganale sorta in esito all’accertamento da parte della competente autorità nazionale di una frode alla vigente normativa doganale, l’esito di siffatto procedimento è di per sé incerto, per cui non sussiste garanzia per l’autorità di cui trattasi del pagamento di tale importo. |
25 |
Pertanto, vista la discrezionalità conferita agli Stati membri dall’art. 217, n. 2, del codice doganale, occorre considerare che essi sono legittimati a stabilire che la contabilizzazione dell’importo dei dazi, risultante da un’obbligazione doganale, si realizzi tramite l’iscrizione di tale importo nel verbale emesso dall’autorità doganale competente all’accertamento di un’infrazione della vigente normativa doganale, quale l’autorità menzionata nell’art. 267 della LGDA. |
26 |
La questione pregiudiziale va quindi risolta dichiarando che l’art. 217 del codice doganale dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono stabilire che la contabilizzazione dell’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale si realizzi mediante l’iscrizione di tale importo nel verbale emesso dalla competente autorità doganale in accertamento di un’infrazione della vigente normativa doganale. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
L’art. 217 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono stabilire che la contabilizzazione dell’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale si realizzi mediante l’iscrizione di tale importo nel verbale emesso dalla competente autorità doganale in accertamento di un’infrazione della vigente normativa doganale. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.