Causa C-118/08
Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL
contro
Administración del Estado
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)
«Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di equivalenza — Azione di responsabilità nei confronti dello Stato — Violazione del diritto dell’Unione — Violazione della Costituzione»
Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 9 luglio 2009 I ‐ 638
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 gennaio 2010 I ‐ 652
Massime della sentenza
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti
(Art. 234 CE)
Diritto dell’Unione – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli
Non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto dell’Unione; essa è però competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti a tale diritto che gli consentano di pronunciarsi sulla detta compatibilità per la definizione della causa della quale è adito.
A tal fine, l’origine legislativa, regolamentare o giurisprudenziale delle regole di diritto nazionale di cui il giudice nazionale deve valutare la conformità al diritto dell’Unione alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte non incide affatto sulla competenza di quest’ultima a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.
(v. punti 23-24)
Il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una regola di uno Stato membro in forza della quale un’azione di responsabilità contro lo Stato fondata su una violazione di tale diritto da parte di una legge nazionale, constatata da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciata ai sensi dell’art. 226 CE, può avere esito positivo solo qualora il ricorrente abbia previamente esaurito tutti i rimedi interni diretti a contestare la validità dell’atto amministrativo lesivo adottato sulla base di tale legge, sebbene una regola siffatta non sia applicabile ad un’azione di responsabilità contro lo Stato fondata sulla violazione della Costituzione da parte di tale stessa legge, constatata dal giudice competente.
Infatti, il principio di equivalenza richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno. Orbene, alla luce del loro oggetto e dei loro elementi essenziali, le due azioni di responsabilità di cui trattasi possono essere considerate simili, in quanto, da un lato, attengono esattamente allo stesso oggetto, cioè il risarcimento del danno subìto dal soggetto leso a causa di un atto o di un’omissione dello Stato, e, dall’altro, l’unica differenza esistente tra le due azioni in questione consiste nella circostanza che le violazioni di diritto su cui esse si fondano sarebbero constatate, per una di esse, dalla Corte in una sentenza pronunciata in forza dell’art. 226 CE e, per l’altra, da una sentenza del giudice nazionale competente. Orbene, tale ultima circostanza, in mancanza di altri elementi che consentano di concludere nel senso dell’esistenza di altre differenze tra dette azioni, non può essere sufficiente per constatare una distinzione tra tali due azioni alla luce del principio di equivalenza. Pertanto, il principio di equivalenza osta all’applicazione di una regola siffatta.
(v. punti 33, 36, 43-46, 48 e dispositivo)