Causa C-88/08

David Hütter

contro

Technische Universität Graz

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione basata sull’età — Determinazione della remunerazione dei dipendenti a contratto statali — Esclusione dell’esperienza professionale acquisita anteriormente al compimento dei diciotto anni»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009   I ‐ 5327

Massime della sentenza

Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78

(Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1, 2 e 6)

Gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, al fine di non sfavorire la formazione generale rispetto alla formazione professionale e di promuovere l’inserimento dei giovani apprendisti sul mercato del lavoro, esclude che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato membro.

Infatti, benché obiettivi del genere debbano, in linea di principio, essere ritenuti tali da giustificare oggettivamente e ragionevolmente, nell’ambito del diritto nazionale, come previsto dall’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78, una disparità di trattamento in ragione dell’età sancita dagli Stati membri, una normativa siffatta non può tuttavia essere ritenuta appropriata per il perseguimento di tali obiettivi ai sensi della disposizione citata. Con riguardo all’obiettivo di non svantaggiare la formazione generale rispetto alla formazione professionale, il criterio dell’età alla quale è stata acquisita l’esperienza professionale non appare adeguato rispetto alla sua realizzazione, atteso che tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di formazione seguita. Con riguardo all’obiettivo di valorizzare l’inserimento sul mercato del lavoro dei giovani che hanno seguito una formazione professionale, siffatta normativa nazionale, non prendendo in considerazione l’età delle persone al momento della loro assunzione, non risulta appropriata al fine di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di una categoria di lavoratori definita dalla giovane età degli stessi.

(v. punti 43, 48-51 e dispositivo)