Causa C-75/08

The Queen, su istanza di:

Christopher Mellor

contro

Secretary of State for Communities and Local Government

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Obbligo di rendere pubblica la motivazione di una decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 22 gennaio 2009   I ‐ 3801

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 aprile 2009   I ‐ 3815

Massime della sentenza

Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337

(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 4 e allegato II)

L’art. 4 della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che la decisione secondo la quale non è necessario che un progetto rientrante nell’allegato II della citata direttiva sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale, contenga essa stessa le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che questa non fosse necessaria. Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.

Nell’ipotesi in cui la decisione di uno Stato membro di non sottoporre un progetto rientrante nell’allegato II di detta direttiva ad una valutazione dell’impatto ambientale, in conformità agli artt. 5 e 10 della citata direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene — unita agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli interessati ed eventualmente completata dalle ulteriori informazioni necessarie che l’amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire a detti interessati, su loro richiesta — sia atta a consentire a questi ultimi di valutare l’opportunità di presentare un ricorso avverso tale decisione.

(v. punti 61, 66, dispositivo 1-2)