Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 ottobre 2008 – Commissione / Grecia

(causa C‑36/08)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/16/CEE – Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico – Trasposizione non corretta»

1.                     Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Domanda diretta a far ingiungere ad uno Stato membro di adottare determinati provvedimenti (Art. 226 CE) (v. punti 8-10)

2.                     Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Medici – Direttiva 93/16 (Direttiva del Consiglio 93/16, art. 30, 31 e 36) (v. dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1) – Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico.

Dispositivo

1)

Adottando e mantenendo in vigore norme come quelle dell’art. 29, paragrafi d.1 e d.2, della legge 3209/2003, non conformi agli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detti artt. 30, 31 e 36.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.