Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001

[Art. 6 UE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001 e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)]

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Trattamento di tali dati da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari — Regolamento n. 45/2001

[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 2, lett. a), e 8, lett. b), e n. 1049/2001]

Massima

1. L’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che prevede un’eccezione all’accesso a un documento nel caso in cui la divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata o dell’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali, prevede un regime specifico e rafforzato di tutela di una persona i cui dati personali possano, eventualmente, essere comunicati al pubblico. Tale disposizione è indivisibile ed esige che l’eventuale pregiudizio alla vita privata e all’integrità dell’individuo sia sempre esaminato e valutato in conformità con la suddetta normativa, in particolare con il regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Sebbene, secondo l’art. 1, n. 1, del regolamento n. 45/2001, l’oggetto di quest’ultimo sia quello di garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata per quanto attiene al trattamento di dati personali, detta disposizione non consente di dividere i casi di trattamento di dati personali in due categorie, vale a dire una categoria nella quale tale trattamento sia esaminato sulla sola base dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e un’altra categoria in cui tale trattamento risulti soggetto alle disposizioni del regolamento n. 45/2001. A tale riguardo, anche se dalla prima frase del quindicesimo ‘considerando’ del suddetto regolamento emerge che il legislatore dell’Unione ha menzionato la necessità di procedere all’applicazione dell’art. 6 UE e, per suo tramite, dell’art. 8 della CEDU qualora tale trattamento venga effettuato dalle istituzioni e organi comunitari per esercitare attività che esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento, e in particolare quelle di cui ai titoli V e VI del Trattato UE, nella versione anteriore al Trattato di Lisbona, per contro, siffatto rinvio non risulta necessario per un trattamento effettuato nell’esercizio di attività che ricadono nel campo di applicazione del citato regolamento, dato che, in tal caso, si applica indubbiamente lo stesso regolamento n. 45/2001.

Ne consegue che, qualora una domanda fondata sul regolamento n. 1049/2001 sia diretta a ottenere l’accesso a documenti che contengono dati personali, le disposizioni del regolamento n. 45/2001 sono integralmente applicabili, compresi i suoi artt. 8 e 18, che costituiscono disposizioni fondamentali del regime di protezione istituito da detto regolamento.

(v. punti 57, 59-64)

2. L’elenco dei partecipanti ad una riunione svoltasi nell’ambito di un procedimento per inadempimento che figura nel verbale di tale riunione contiene dati personali, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, poiché le persone che hanno partecipato a detta riunione possono esservi identificate.

Esigendo che, per le persone che non hanno prestato il proprio consenso espresso alla diffusione dei loro dati personali contenuti nel suddetto verbale, si dimostri la necessità del trasferimento di tali dati personali, la Commissione si conforma alle disposizioni dell’art. 8, lett. b), del citato regolamento.

Infatti, qualora, nell’ambito di una domanda di accesso a tale verbale ai sensi del regolamento n. 1049/2001, non venga fornita alcuna motivazione espressa e legittima né alcun argomento convincente per dimostrare la necessità del trasferimento di questi dati personali, la Commissione non può soppesare i differenti interessi delle parti in causa. Essa non è neppure in grado di verificare se sussistano ragioni per presumere che tale trasferimento arrecherebbe pregiudizio agli interessi legittimi delle persone coinvolte, come richiesto dall’art. 8, lett. b), del regolamento n. 45/2001.

(v. punti 70, 77-78)