Cause riunite C-22/08 e C-23/08

Athanasios Vatsouras e Josif Koupatantze

contro

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sozialgericht Nürnberg)

«Cittadinanza europea — Libera circolazione delle persone — Artt. 12 CE e 39 CE — Direttiva 2004/38/CE — Art. 24, n. 2 — Sindacato di validità — Cittadini di uno Stato membro — Attività lavorativa esercitata in un altro Stato membro — Livello della retribuzione e durata dell’attività — Conservazione dello status di “lavoratore” — Diritto alle prestazioni previste in favore delle persone in cerca di occupazione»

Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 12 marzo 2009   I ‐ 4588

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009   I ‐ 4609

Massime della sentenza

  1. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Nozione – Esistenza di un rapporto di lavoro – Esercizio di attività reali e effettive

    (Art. 39 CE)

  2. Cittadinanza dell’Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Deroga al principio della parità di trattamento dei cittadini dell’Unione

    (Art. 39, n. 2, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24, n. 2)

  3. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto – Ambito di applicazione

    (Art. 12 CE)

  1.  Indipendentemente dal livello limitato della retribuzione e dalla breve durata dell’attività lavorativa, come un’attività lavorativa in forma ridotta, di breve durata e inidonea a garantire i mezzi di sussistenza a chi la esercita o durata poco più di un mese, non si può escludere che tale attività lavorativa, alla luce di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, possa essere considerata dalle autorità nazionali come reale ed effettiva e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di «lavoratore» ai sensi dell’art. 39 CE.

    A tale riguardo, la nozione di «lavoratore» ai sensi dell’art. 39 CE ha portata comunitaria e non dev’essere interpretata restrittivamente. Per essere qualificato come «lavoratore», un soggetto deve svolgere attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è il fatto che una persona fornisca per un certo periodo di tempo, in favore e sotto la direzione di un’altra persona, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione.

    (v. punti 25-26, 30)

  2.  Per quanto riguarda il diritto dei cittadini degli Stati membri che cercano un’occupazione in un altro Stato membro, la deroga al principio della parità di trattamento di cui godono i cittadini dell’Unione, diversi dai lavoratori subordinati o autonomi, dai soggetti che mantengano tale status e dai loro familiari che soggiornano nel territorio di uno Stato membro ospitante prevista all’art. 24, n. 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96, secondo cui lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d’assistenza sociale, in particolare, ai disoccupati durante il lasso di tempo più lungo nel quale essi hanno il diritto di soggiornarvi, dev’essere interpretata alla luce dell’art. 39, n. 2, CE.

    A tal riguardo, i cittadini degli Stati membri alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro, i quali abbiano stabilito legami reali con il mercato del lavoro di quest’ultimo, possono avvalersi dell’art. 39, n. 2, CE al fine di beneficiare di una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Spetta alle competenti autorità nazionali e, ove occorra, ai giudici nazionali, non solo constatare l’esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro, ma altresì esaminare gli elementi costitutivi della suddetta prestazione, ed in particolare i suoi obiettivi e le condizioni per la sua concessione. L’obiettivo della prestazione dev’essere esaminato con riguardo ai suoi risultati e non alla sua struttura formale. Così, non possono essere considerate «prestazioni d’assistenza sociale», ai sensi dell’art. 24, n. 2, della direttiva 2004/38, le prestazioni di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che ne dà la legislazione nazionale, siano destinate a facilitare l’accesso al mercato del lavoro.

    (v. punti 34-35, 40-42, 44-46, dispositivo 1)

  3.  L’art. 12 CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilità di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi.

    Infatti, l’art. 12, primo comma, CE vieta, nell’ambito di applicazione del Trattato e senza pregiudizio delle disposizioni dallo stesso previste, qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Tale disposizione riguarda le situazioni, rientranti nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini di un altro Stato membro per la sola ragione della sua nazionalità, e non trova applicazione nel caso di un’eventuale disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli degli Stati terzi.

    (v. punti 51-53, dispositivo 2)