SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 dicembre 2008 ( *1 )

«Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Lavoratori autonomi frontalieri — Affitto rurale — Struttura agraria»

Nel procedimento C-13/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 23 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2008, nella causa promossa da:

Erich Stamm,

Anneliese Hauser,

con l’intervento di:

Regierungspräsidium Freiburg,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Stamm, dall’avv. J. Strick, Rechtsanwalt;

per il Regierungspräsidium Freiburg, dal sig. P. Brecht, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e F. Hoffmeister, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12, n. 1, 13, n. 1, e 15, n. 1, dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«accordo»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Stamm e la sig.ra Hauser al Regierungspräsidium Freiburg in merito all’applicabilità del principio della parità di trattamento ai lavoratori autonomi frontalieri svizzeri.

Contesto normativo

L’accordo

3

A termini dell’art. 1, lett. a) e d), dell’accordo, l’obiettivo di quest’ultimo è, in particolare, di conferire ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Confederazione svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno, di accesso a un’attività economica dipendente, di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti, nonché di garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.

4

Ai sensi dell’art. 2 dell’accordo, «[i]n conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente [a]ccordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità».

5

L’art. 16 dell’accordo, rubricato «Riferimento al diritto comunitario», è così formulato:

«1.   Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente [a]ccordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.

2.   Nella misura in cui l’applicazione del presente [a]ccordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente [a]ccordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’[a]ccordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza».

6

Il capo III dell’allegato I dell’accordo, dedicato alla libera circolazione delle persone, reca talune disposizioni specifiche relative ai lavoratori autonomi. L’art. 12, n. 1, di tale allegato dispone che «[i]l cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato “autonomo”) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine».

7

I nn. 2-6 del medesimo articolo contengono talune disposizioni procedurali inerenti al diritto di soggiorno dei lavoratori autonomi.

8

Con riguardo ai lavoratori autonomi frontalieri, l’art. 13 del menzionato allegato così dispone:

«1.   Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un’attività indipendente sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

2.   I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.

Tuttavia, l’autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un’attività indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica indipendente

3.   La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata».

9

L’art. 14 dell’allegato I dell’accordo, rubricato «Mobilità professionale e geografica», prevede che:

«1.   I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.

2.   La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un’attività indipendente a un’attività dipendente. La mobilità geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno».

10

In tema di parità di trattamento, l’art. 15 di tale allegato così prevede:

«1.   Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

2.   Le disposizioni dell’articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo».

11

Ai sensi dell’art. 16 del medesimo allegato, rubricato «Esercizio della pubblica potestà»:

«Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un’attività legata, anche occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità».

12

In forza dell’art. 23, n. 1, dell’allegato I dell’accordo, al destinatario dei servizi non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione.

13

L’art. 25 di detto allegato così dispone:

«1.   Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto di immobili. Egli può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.

(…)

3.   Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente [a]ccordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e [di] commercio di terreni non edificati e di abitazioni».

La normativa nazionale

14

Dalla decisione di rinvio risulta che la legge tedesca sull’obbligo di dichiarazione e sul diritto di opposizione in materia di affitti rurali (Gesetz über die Anzeige und Beanstandung von Landpachtverträgen, BGBl. 1985 I, pag. 2075; in prosieguo: l’«LPachtVG») reca talune disposizioni specifiche relative agli affitti rurali. I locatori devono dichiarare tali affitti all’amministrazione competente, che può opporsi alla loro stipulazione, in particolare qualora l’affitto comporti una ripartizione «inadeguata» del godimento del suolo.

15

Il giudice del rinvio precisa che, ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, dell’LPachtVG, l’affitto comporta una ripartizione «inadeguata» del godimento del suolo in particolare quando è in contrasto con le misure finalizzate al miglioramento della struttura agraria. Ciò avviene, tra l’altro, allorché gli appezzamenti agricoli vengono sottratti, a causa del loro affitto a non agricoltori, al godimento da parte di agricoltori che ne abbiano un urgente bisogno per creare e mantenere aziende produttive e competitive e che siano in grado di affittarle.

16

Il giudice del rinvio aggiunge che, alla luce della propria giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore dell’accordo, il fatto che, mediante il loro affitto ad agricoltori svizzeri le cui aziende abbiano sede in Svizzera, taluni appezzamenti agricoli siano sottratti al godimento da parte di agricoltori tedeschi che esercitino la propria attività a titolo principale e che ne abbiano urgente bisogno per creare e mantenere aziende produttive e competitive contrasta con le misure di miglioramento della struttura agraria tedesca. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione dell’art. 4 dell’LPachtVG, detti agricoltori svizzeri devono essere considerati come estranei alla struttura agraria tedesca e, quindi, come non agricoltori.

Causa principale e questione pregiudiziale

17

In data 10 ottobre 2005, il sig. Stamm, agricoltore svizzero la cui azienda ha sede in Svizzera, ha stipulato con la sig.ra Hauser, residente in Germania, un contratto di affitto rurale avente ad oggetto taluni fondi agricoli di superficie pari a 2,75 ha ubicati in Germania. Il canone di affitto annuo previsto dal contratto ammontava a EUR 686.

18

Il Landwirtschaftsamt (Ufficio agricolo tedesco) ha contestato tale contratto di affitto rurale e ha ordinato alle parti di annullarlo immediatamente. Il ricorso giurisdizionale e le domande in via subordinata presentati dal sig. Stamm sono stati rigettati dall’Amtsgericht Waldshut-Tiengen (Tribunale di primo grado), che ha annullato il contratto per il motivo che l’affitto in questione comportava una ripartizione «inadeguata» del godimento del suolo.

19

Dopo aver adito senza successo l’Oberlandesgericht Karlsruhe in Freiburg (Corte d’appello), il sig. Stamm ha presentato, dinanzi al giudice del rinvio, un’istanza per il riconoscimento della validità del contratto di affitto stipulato con la sig.ra Hauser. Ad avviso di detto giudice, il contratto di affitto rurale in questione dovrebbe essere annullato in considerazione della giurisprudenza sopra richiamata, poiché nel caso di specie alcuni agricoltori tedeschi, intenzionati ad ampliare le proprie aziende, hanno manifestato interesse a prendere in affitto i medesimi terreni.

20

Tuttavia, il giudice del rinvio rammenta che, qualora l’obbligo di assicurare la parità di trattamento previsto all’art. 15, n. 1, dell’allegato I dell’accordo fosse applicabile non solo ai «lavoratori autonomi» di cui all’art. 12, n. 1, del medesimo allegato, ma anche ai «lavoratori autonomi frontalieri» di cui all’art. 13, n. 1, dell’allegato, ciò osterebbe al mantenimento della suddetta giurisprudenza. Non sarebbe pertanto ammissibile considerare gli agricoltori svizzeri che esercitino la loro attività a titolo principale, e la cui sede aziendale si trovi in Svizzera, come non agricoltori ai fini dell’applicazione dell’art. 4 dell’LPachtVG. Ad essi dovrebbe invece essere garantito un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli agricoltori tedeschi che esercitano la loro attività a titolo principale.

21

Ritenendo che l’interpretazione delle clausole dell’accordo sia necessaria al fine di emettere la propria decisione, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, ai sensi dell’art. 15, n. 1, dell’allegato I dell’accordo si debba garantire, nel paese ospitante, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini nazionali, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, solo ai “lavoratori autonomi” di cui all’art. 12, n. 1, dell’allegato I dell’accordo, oppure anche ai “lavoratori autonomi frontalieri” di cui all’art. 13, n. 1, dell’allegato I dell’accordo».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

22

Il Regierungspräsidium Freiburg sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile poiché la questione deferita è irrilevante ai fini della soluzione della causa principale. Esso osserva che il sig. Stamm non è né un «lavoratore autonomo» né un «lavoratore autonomo frontaliero» ai sensi dell’allegato I dell’accordo e che, in ogni caso, un agricoltore la cui sede aziendale si trovi in Svizzera e che si limiti a coltivare terreni agricoli in Germania prima di importare in Svizzera i prodotti agricoli ivi raccolti in esenzione da dazi doganali non rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 12 o 13 del suddetto allegato, a prescindere dalla sua nazionalità.

23

Anche la Commissione delle Comunità europee manifesta riserve circa la rilevanza della questione deferita. Infatti, essa sostiene che un lavoratore autonomo frontaliero deve essere stabilito nel territorio dell’altra parte contraente, come previsto in via generale e per tutti i lavoratori autonomi dall’art. 12, n. 1, dell’allegato I dell’accordo. Posto che dagli atti non emerge che il sig. Stamm è titolare di una seconda azienda con sede nel territorio della Repubblica federale di Germania, per mezzo della quale egli si integrerebbe nell’economia tedesca e si rivolgerebbe ai cittadini di quello Stato, la Commissione non può escludere che l’interessato possa essere considerato come non stabilito in Germania e non avente la qualità di «lavoratore autonomo frontaliero» ai sensi dell’accordo.

24

Tali eccezioni devono essere respinte.

25

Secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenze 15 maggio 2003, causa C-300/01, Salzmann, Racc. pag. I-4899, punti 29 e 31, nonché 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I-4233, punto 22). Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenze 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e 202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 25, nonché van der Weerd e a., cit., punto 22).

26

Orbene, il giudice del rinvio ha inequivocabilmente qualificato il sig. Stamm come «lavoratore autonomo frontaliero».

27

Pertanto, non sembra che l’interpretazione delle disposizioni dell’accordo richiesta sia priva di rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale. Di conseguenza, la presunzione di rilevanza di cui gode la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere esclusa dalle obiezioni formulate dal Regierungspräsidium Freiburg e dalla Commissione.

28

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

29

In via preliminare, si deve rilevare che il contesto della causa principale è determinato dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e che, pertanto, le disposizioni transitorie e relative all’evoluzione dell’accordo ai sensi dell’art. 10 di quest’ultimo e del capo VII dell’allegato I dell’accordo non costituiscono oggetto di esame da parte della Corte.

30

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la parità di trattamento sancita all’art. 15 dell’allegato I dell’accordo sia applicabile ai «lavoratori autonomi frontalieri» di cui all’art. 13 del medesimo allegato.

31

Il Regierungspräsidium Freiburg sostiene che il principio secondo cui ai lavoratori autonomi deve essere riservato un trattamento non meno favorevole, sancito all’art. 15, n. 1, dell’allegato I dell’accordo, si applica soltanto ai «lavoratori autonomi» di cui all’art. 12, n. 1, di tale allegato, e non ai «lavoratori autonomi frontalieri» di cui all’art. 13, n. 1, del medesimo allegato. Esso ritiene che la propria interpretazione sia confortata dall’economia nonché dalla formulazione dell’accordo, il quale non tratta in modo rigorosamente identico i lavoratori autonomi e i lavoratori autonomi frontalieri, ma, al contrario, opera volutamente una distinzione fra queste due categorie di soggetti.

32

Siffatta interpretazione non può, tuttavia, essere accolta.

33

Anzitutto, occorre rammentare che il capo III dell’allegato I dell’accordo, rubricato «Autonomi», comprende gli artt 12-16 di detto allegato. L’art. 12 dell’allegato concerne i lavoratori autonomi, vale a dire i cittadini di una parte contraente stabiliti o che desiderino stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente. L’art. 13 del medesimo allegato concerne i lavoratori autonomi frontalieri, una categoria di lavoratori autonomi che risiedono sul territorio di una parte contraente ed esercitano un’attività indipendente sul territorio dell’altra parte contraente. Gli artt. 14 e 15 dell’allegato I dell’accordo riguardano, rispettivamente, la mobilità professionale e geografica e la parità di trattamento dei lavoratori autonomi. L’art. 16 di tale allegato prevede la possibilità di negare a questi ultimi il diritto di praticare un’attività legata all’esercizio della pubblica autorità.

34

Si deve necessariamente constatare che il suddetto titolo III non reca alcuna disposizione in virtù della quale gli artt. 14-16 dell’allegato I dell’accordo debbano essere applicati soltanto ai «lavoratori autonomi» di cui all’art. 12, n. 1, di tale allegato e non ai «lavoratori autonomi frontalieri» di cui all’art. 13, n. 1, del medesimo.

35

In effetti, nel suddetto titolo III non vi è alcun elemento che indichi che i lavoratori autonomi frontalieri non godano della mobilità professionale e geografica sul territorio dello Stato ospitante ai sensi dell’art. 14 dell’allegato I dell’accordo, e che ad essi non possa essere negato il diritto di praticare un’attività legata all’esercizio della pubblica autorità in tale Stato, conformemente all’art. 16 del medesimo allegato. Per quanto riguarda la mobilità geografica, tale constatazione resta valida anche se il relativo diritto deve essere esercitato con modalità tali da garantire che venga conservata la permanenza della qualità di «lavoratore autonomo frontaliero», come definita all’art. 13 dell’allegato.

36

Non vi è inoltre alcuna disposizione del capo III dell’allegato I dell’accordo che indichi, con riguardo al principio di parità di trattamento sancito all’art. 15 di tale allegato, che i lavoratori autonomi frontalieri non possano avvalersi di tale principio.

37

Dato che né la formulazione delle disposizioni del capo III dell’allegato I dell’accordo né l’economia di tale capo forniscono elementi sulla base dei quali poter escludere l’applicabilità degli artt. 14-16 di tale allegato ai lavoratori autonomi frontalieri, non si può sostenere che questi ultimi, contemplati all’art. 13, n. 1, di tale allegato, non siano considerati come lavoratori autonomi nell’ambito di tale capo, alla stessa stregua dei soggetti ai quali si applica l’art. 12 del medesimo allegato.

38

Questa constatazione è avvalorata dall’art. 15, n. 2, dell’allegato I dell’accordo, a termini del quale «[l]e disposizioni dell’articolo 9 [di questo] allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al [capo III]». Dal momento che tale paragrafo rinvia ai «lavoratori autonomi di cui» a tale capo, e non già ai lavoratori autonomi di cui all’art. 12 di detto allegato, le parti dell’accordo non avevano l’intento di operare una distinzione tra i lavoratori autonomi e i lavoratori autonomi frontalieri in ordine all’applicabilità ad essi degli artt. 14-16 dell’allegato I dell’accordo. Al contrario, tale circostanza dimostra che la mobilità professionale e geografica, la parità di trattamento nonché la facoltà di escludere taluni soggetti dal praticare un’attività legata all’esercizio della pubblica autorità, previste agli articoli da ultimo menzionati, si applicano indistintamente ai soggetti di cui all’art. 12 di tale allegato, da un lato, ed a quelli di cui all’art. 13 di esso, dall’altro.

39

Sul punto è opportuno aggiungere, sull’esempio della Commissione, che l’accordo distingue i lavoratori autonomi frontalieri soltanto in un articolo e in vista di finalità specifiche, segnatamente per stabilire nei loro confronti talune regole più favorevoli in materia di diritto di soggiorno. Difatti, contrariamente agli altri lavoratori autonomi contemplati all’art. 12 dell’allegato I dell’accordo, i lavoratori autonomi frontalieri non necessitano di una carta di soggiorno. È evidente che le parti dell’accordo, le quali hanno favorito i frontalieri, non hanno potuto avere l’intento di svantaggiare questi ultimi in ordine all’applicabilità del principio della parità di trattamento.

40

Del resto, la tesi sostenuta dal sig. Stamm, secondo cui i lavoratori autonomi frontalieri beneficiano del principio della parità di trattamento, è corroborata dall’economia dei capi II e III dell’allegato I dell’accordo, dagli obiettivi generali di quest’ultimo, nonché dall’interpretazione che occorre dare all’art. 25 di tale allegato.

41

In primo luogo, l’analisi della struttura dei capi II e III dell’allegato I dell’accordo, rubricati rispettivamente «Lavoratori dipendenti» e «Autonomi», dimostra che la costruzione di detti capi è identica.

42

Così, occorre constatare, in proposito, che il capo II di tale allegato reca ai suoi artt. 6 e 7, rispettivamente, le disposizioni relative ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori dipendenti frontalieri e prevede, ai suoi artt. 8-10, i principi della mobilità professionale e geografica, della parità di trattamento, nonché la facoltà di escludere i lavoratori dipendenti dal diritto di occupare taluni impieghi presso la pubblica amministrazione. Detto capo non contiene alcun elemento atto ad indicare che tali principi e tale facoltà non si applicano ai lavoratori dipendenti frontalieri, bensì unicamente ai lavoratori dipendenti. In detto capo non sussiste alcuna disposizione sulla base della quale poter affermare che i lavoratori dipendenti frontalieri non godano della mobilità professionale e geografica, purché tale qualità sia preservata, e della parità di trattamento, o che non si possa rifiutare ad essi, se del caso, un impiego presso la pubblica amministrazione.

43

Dalla circostanza che, da un lato, il principio della parità di trattamento riguarda sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori dipendenti frontalieri e, dall’altro, che l’economia del capo II dell’allegato I dell’accordo e quella del capo III di tale allegato sono analoghe discende che le parti dell’accordo non hanno inteso stabilire una distinzione tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori dipendenti frontalieri in ordine all’applicabilità ad essi di tale principio.

44

In secondo luogo, per quanto concerne la finalità dell’accordo, è opportuno ricordare che, ai sensi del suo art. 1, lett. a) e d), esso si prefigge di conferire ai cittadini degli Stati membri della Comunità e della Confederazione svizzera un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo nonché le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. Orbene, come rileva la Commissione, se i lavoratori autonomi frontalieri potessero essere assoggettati, nell’esercizio della propria attività, a talune restrizioni particolari che non si applicano agli altri lavoratori autonomi, gli obiettivi sopra menzionati si potrebbero raggiungere solo in parte.

45

Per di più, in forza dell’art. 2 dell’accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non possono essere oggetto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni degli allegati I-III dell’accordo, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.

46

L’interpretazione teleologica degli artt. 12, 13 e 15 dell’allegato I dell’accordo, alla luce degli artt. 1, lett. a) e d), e 2 di quest’ultimo, non consente quindi che i lavoratori autonomi frontalieri siano privati, nello Stato ospitante, di un trattamento non meno favorevole di quello da esso riservato ai cittadini nazionali in ordine all’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio.

47

In terzo luogo, con riguardo al capo VI dell’allegato I dell’accordo, rubricato «Acquisto di immobili», occorre rilevare che l’articolo unico che costituisce detto capo, segnatamente l’art. 25 di tale allegato, prevede, al suo n. 3, che un frontaliero goda dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica.

48

Anche se l’articolo citato al punto precedente della presente sentenza non include gli affitti rurali, le parti contraenti non potevano prevedere di riservare a tali contratti un trattamento meno favorevole di quello accordato all’acquisto di immobili, il quale di norma garantisce un godimento più ampio dei diritti reali in questione.

49

Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la questione deferita dichiarando che, in forza dell’art. 15, n. 1, dell’allegato I dell’accordo, una parte contraente deve accordare ai «lavoratori autonomi frontalieri», ai sensi dell’art. 13 di tale allegato, dell’altra parte contraente, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio nello Stato ospitante, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest’ultimo ai propri cittadini.

Sulle spese

50

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

In forza dell’art. 15, n. 1, dell’allegato I dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, una parte contraente deve accordare ai «lavoratori autonomi frontalieri», ai sensi dell’art. 13 di tale allegato, dell’altra parte contraente, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio nello Stato ospitante, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest’ultimo ai propri cittadini.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.