CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate l’8 settembre 2009 ( 1 )

Causa C-358/08

Aventis Pasteur SA

contro

OB

Indice

 

Introduzione

 

I — Ambito normativo

 

A — Diritto comunitario

 

B — Diritto nazionale

 

II — Circostanze in fatto e domanda di pronuncia pregiudiziale

 

A — Fatti

 

B — Prima domanda di pronuncia pregiudiziale e sentenza O’Byrne

 

C — Domanda di pronuncia pregiudiziale della House of Lords

 

III — Procedimento dinanzi alla Corte

 

IV — Osservazioni delle parti

 

V — Analisi giuridica

 

A — Prima domanda di pronuncia pregiudiziale e sentenza O’Byrne

 

1. Prima questione pregiudiziale: momento dell’immissione in circolazione di un prodotto

 

2. Analisi della soluzione fornita dalla Corte alla prima questione pregiudiziale

 

a) L’articolata nozione di produttore ai sensi dell’art. 3 della direttiva 85/374

 

b) Il momento da cui decorre la prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 alla luce dell’interpretazione funzionale della nozione di «produttore»

 

3. Seconda e terza questione pregiudiziale: coinvolgimento di un produttore in un procedimento pendente mediante sostituzione del convenuto

 

4. Analisi della soluzione fornita dalla Corte alla seconda e alla terza questione pregiudiziale

 

B — La domanda di pronuncia pregiudiziale della House of Lords

 

1. Osservazioni iniziali

 

2. Impossibilità di una sostituzione di convenuto con imputazione di un produttore una volta scaduto il termine prescrittivo di cui all’art. 11 della direttiva 85/374

 

3. Analisi delle premesse di cui alla questione pregiudiziale della House of Lords e delle relative conseguenze sul piano dell’applicazione della direttiva 85/374

 

a) Prescrizione ai sensi dell’art. 11 della direttiva 85/374 e sostituzione del convenuto anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione

 

i) Decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 in un caso come quello di cui al procedimento principale

 

ii) Possibilità di sostituzione di una parte del procedimento con il produttore, anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione ex art. 11 della direttiva 85/374

 

b) Conseguenze della qualifica di un fornitore come produttore ai sensi dell’art. 3 della direttiva 85/374

 

i) La qualifica di un fornitore come produttore a norma dell’art. 3, nn. 1, prima frase, e 3, della direttiva 85/374

 

ii) Conseguenze della qualifica di un fornitore come produttore a norma dell’art. 3, nn. 1, prima frase, e 3, della direttiva 85/374

 

4. Sunto

 

VI — Conclusione

«Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Artt. 3 e 11 — Errore relativo alla qualificazione come “produttore” — Procedimento giudiziario — Domanda di sostituzione del produttore al convenuto iniziale — Scadenza del termine di prescrizione»

Introduzione

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla House of Lords, verte sull’interpretazione dell’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ( 2 ). Il giudice del rinvio chiede lumi alla Corte segnatamente sulla questione se, e con quali modalità, un produttore possa figurare come convenuto in virtù di una sostituzione in un giudizio nel quale la parte lesa abbia fatto erroneamente valere i diritti derivatigli dalla suddetta direttiva contro il fornitore del prodotto, e il procedimento sia stato avviato entro il termine di prescrizione decennale previsto all’art. 11 della direttiva, ma l’istanza volta alla sostituzione del convenuto sia stata proposta solo dopo la scadenza di siffatto termine.

2.

La particolarità del presente rinvio pregiudiziale consiste nel fatto che la questione oggetto del rinvio — pur diversamente formulata — è già stata proposta alla Corte una prima volta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, in qualità di giudice di primo grado nell’ambito della stessa controversia, e decisa dalla Corte con la sentenza 9 febbraio 2006, O’Byrne ( 3 ). Poiché però alla House of Lords, giudice d’appello nella controversia, non è chiaro quale sia l’esatta portata della soluzione indicata dalla Corte, eccola riproporre nuovamente tale questione in via pregiudiziale alla Corte.

I — Ambito normativo

A — Diritto comunitario

3.

La direttiva 85/374 prevede, al suo art. 1, che «[i]l produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

4.

L’art. 3 della direttiva 85/374 così recita:

«(1)   Il termine «produttore» designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

(…)

(3)   Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore».

5.

L’art. 11 della direttiva 85/374 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore».

B — Diritto nazionale

6.

Il Regno Unito ha recepito la direttiva 85/374 con la prima parte del Consumer Protection Act (legge relativa alla tutela dei consumatori) del 1987, entrato in vigore il 1o marzo 1988.

7.

Inoltre, per il tramite di tale legge, è stato inserito nel Limitation Act (legge in materia di prescrizione) del 1980 un nuovo art. 11A, il cui n. 3 dispone quanto segue:

«Un procedimento al quale si applica il presente articolo non può essere promosso dopo la scadenza del periodo di dieci anni decorrente dal momento rilevante (…); il presente comma ha l’effetto di estinguere il diritto d’azione al termine del suddetto periodo di dieci anni, a prescindere dal fatto che tale diritto d’azione sia maturato o meno, o dal momento in cui, in virtù delle seguenti disposizioni della presente legge, ha iniziato a decorrere».

8.

Ai sensi dell’art. 35 del Limitation Act del 1980, di norma la sostituzione di un convenuto nell’ambito di un giudizio in corso successivamente alla scadenza del termine di prescrizione non è ammessa. Tuttavia, norme di procedura possono attribuire in via di eccezione agli organi giudiziari la facoltà di consentirvi.

9.

La Rule 19.5(3)(a) delle Civil Procedure Rules (norme di procedura civile) disciplina tale possibilità di sostituzione di una parte del procedimento una volta venuto a scadenza il termine decennale, nel caso in cui si tratti di un errore riguardante la persona contro cui è presentato il ricorso. Ai fini dell’applicazione di tale norma viene conferito alle giurisdizioni nazionali un ampio potere discrezionale. Esse dovranno tener conto del fatto che il convenuto perde il beneficio liberatorio dato dalla prescrizione e pertanto la richiesta di sostituzione, pur in presenza di tutti i requisiti necessari, dovrà essere accolta solo allorquando giustificata dalle circostanze di causa.

II — Circostanze in fatto e domanda di pronuncia pregiudiziale

A — Fatti

10.

Il resistente nel procedimento principale, veniva, da bambino, vaccinato presso uno studio medico del Regno Unito con una dose di vaccino HIB prodotto dalla società francese Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins SA, che in seguito ha cambiato la propria denominazione in Aventis Pasteur SA (in prosieguo: l’«APSA»). Il vaccino era commercializzato nel Regno Unito dalla società inglese Mérieux UK Limited, controllata al 100% dall’APSA. Nel 1994, l’APSA costituiva una joint venture con la società Merck Inc. La Mérieux UK Limited veniva trasformata in una filiale di tale joint venture cambiando successivamente denominazione in Aventis Pasteur MSD (in prosieguo: l’«APMSD»).

11.

Il vaccino iniettato al resistente faceva parte di una fornitura di diverse dosi di vaccino HIB inviate dall’APSA all’APMSD il 18 settembre 1992. Tale fornitura perveniva in data 22 settembre 1992 all’APMSD, la quale debitamente saldava all’APSA la regolare fattura emessa.

12.

In data ignota, probabilmente tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre del 1992, una parte di detta fornitura, comprendente il prodotto iniettato al resistente, veniva venduta dall’APMSD al Department of Health (Ministero della Salute), con consegna a un ospedale da quest’ultimo indicato, che a sua volta la forniva allo studio medico nel quale il resistente veniva vaccinato il 3 novembre 1992.

13.

Il resistente ha subito in seguito a ciò gravi danni cerebrali. Secondo il resistente, il suo danno cerebrale è stato causato dal vaccino che era, a suo dire, difettoso.

14.

Il 2 novembre 2000, il resistente avviava un procedimento giudiziario contro l’APMSD. Nei motivi del ricorso, notificato il 1o agosto 2001, il resistente sosteneva che il prodotto era stato fabbricato dall’APMSD ed era difettoso. Nel suo controricorso presentato il 29 novembre 2001, l’APMSD faceva notare di essere semplicemente il distributore del vaccino somministrato al resistente. Il 17 aprile 2002, in risposta ad una specifica richiesta, l’APMSD indicava quale produttore la Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins SA.

15.

Il 16 ottobre 2002, il resistente avviava un procedimento giudiziario separato contro l’APSA, chiedendo un risarcimento motivato dal fatto che l’APSA sarebbe stata la società produttrice del vaccino. In tale secondo procedimento l’APSA ammetteva di essere il produttore, ma sosteneva che l’azione avviata nei suoi confronti era prescritta. Il prodotto sarebbe stato immesso in commercio con la spedizione da essa effettuata il 18 settembre 1992 all’APMSD, la quale l’avrebbe ricevuta il 22 settembre successivo. Il termine decennale di cui all’art. 11A, n. 3, del Limitation Act del 1980 sarebbe pertanto venuto a scadenza il 22 settembre 2002.

16.

Oltre ad avviare tale nuovo procedimento contro l’APSA, il 10 marzo 2003 il resistente chiedeva la sostituzione dell’APMSD con l’APSA, in qualità di convenuta, nel primo procedimento. A titolo di motivazione essa asseriva che, al momento della proposizione della prima azione nel novembre 2000, egli aveva erroneamente creduto che il produttore del vaccino fosse l’APMSD. Avverso la domanda di sostituzione dopo la scadenza del termine decennale, l’APSA sosteneva l’incompatibilità del diritto nazionale, nella parte in cui consente tale sostituzione, con l’art. 11 della direttiva 85/374. Il resistente contestava tale argomento.

B — Prima domanda di pronuncia pregiudiziale e sentenza O’Byrne

17.

Stando così le cose, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, sospendeva il primo procedimento che era allora dinanzi ad essa pendente e sottoponeva in via pregiudiziale alla Corte tre questioni. La High Court of Justice chiedeva segnatamente quando potesse ritenersi, alla luce delle circostanze del giudizio a quo, che un prodotto fosse messo in circolazione ai sensi dell’art. 11 della direttiva 85/374 (prima questione), se un procedimento avviato erroneamente contro una società diversa da quella produttrice potesse trattarsi alla stregua di un «procedimento giudiziario contro il produttore» a norma del medesimo art. 11 (seconda questione), e se l’art. 11, in tali circostanze, consentisse una sostituzione del convenuto autorizzata da un giudice con imputazione di un altro produttore, nel caso in cui il pertinente procedimento fosse stato avviato prima della scadenza del termine decennale, ma la domanda di sostituzione fosse stata introdotta solo una volta scaduto tale termine (terza questione).

18.

In risposta a tali quesiti, la Corte nella sentenza O’Byrne così statuiva:

«1)

L’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che un prodotto è messo in circolazione allorché è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato nel processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato.

2.

Quando viene intentata un’azione contro una società erroneamente considerata il produttore di un prodotto mentre, in realtà, quest’ultimo era fabbricato da un’altra società, in linea di principio spetta al diritto nazionale stabilire le condizioni in base alle quali la sostituzione di una parte ad un’altra può intervenire nell’ambito di una siffatta azione. Un giudice nazionale che valuta le condizioni cui è subordinata tale sostituzione deve tuttavia assicurare che sia rispettato l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva, determinato dagli artt. 1 e 3 della medesima».

C — Domanda di pronuncia pregiudiziale della House of Lords

19.

A seguito della sentenza della Corte, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, in data 20 ottobre 2006 accoglieva la domanda di sostituzione di una parte del procedimento presentata dal resistente con la motivazione che l’APMSD sarebbe stata erroneamente citata come convenuta al posto dell’APSA. L’APSA proponeva ricorso dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello), ricorso che quest’ultima ha respinto il 9 ottobre 2007. La House of Lords ha dichiarato ammissibile l’impugnazione proposta dall’APSA.

20.

Nel presente procedimento di impugnazione, la House of Lords deve decidere se sia compatibile con la direttiva 85/374 che le disposizioni interne di uno Stato membro consentano, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, una sostituzione del convenuto con imputazione dell’effettivo produttore. La questione era già stata sottoposta alla Corte mediante la seconda e terza questione pregiudiziale della prima domanda di rinvio, e da essa decisa nella sentenza O’Byrne. Tuttavia, la House of Lords si è trovata di fronte a notevoli difficoltà interpretative riguardanti l’esatta portata della soluzione indicata.

21.

Pertanto, la House of Lords ha deliberato la sospensione del procedimento dinanzi ad essa pendente e ha nuovamente proposto alla Corte, a titolo pregiudiziale, la seguente questione:

«Se sia compatibile con la direttiva europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi il fatto che le leggi di uno Stato membro consentano la sostituzione del convenuto con un nuovo convenuto in un’azione proposta ai sensi della direttiva medesima dopo la scadenza del termine decennale per far valere i diritti di cui all’art. 11 della direttiva medesima, in circostanze in cui il solo soggetto indicato come convenuto nei procedimenti avviati durante il periodo decennale non rientrava nella definizione di cui all’art. 3 della direttiva».

III — Procedimento dinanzi alla Corte

22.

La domanda di pronuncia pregiudiziale dell’11 giugno 2008 è pervenuta alla Corte il 5 agosto successivo. Nella fase scritta, hanno presentato osservazioni il resistente e la ricorrente nel giudizio a quo, nonché la Commissione. I rappresentanti del resistente e della ricorrente in tale procedimento, nonché la Commissione, hanno poi presentato osservazioni all’udienza del 30 giugno 2009.

IV — Osservazioni delle parti

23.

L’APSA sostiene che la direttiva 85/374 si basi sulla ponderazione di molteplici interessi. A fronte dell’attribuzione in capo al produttore di una responsabilità indipendente da colpa, la direttiva lo lascerebbe indenne da addebiti in alcuni casi e prevederebbe taluni altri meccanismi protettivi a suo favore. In tale contesto, l’art. 11 della direttiva stabilirebbe che i diritti del consumatore derivanti dalla medesima si prescrivono allo scadere di un termine di dieci anni che decorre dal momento in cui il produttore ha immesso in circolazione il prodotto. La sola possibilità di interrompere il decorso di tale termine consisterebbe nel proporre ricorso contro il produttore a norma dell’art. 3. Poiché la finalità della direttiva 85/374 è quella di realizzare un’armonizzazione completa relativamente ai settori da essa disciplinati, la definizione di produttore contenuta all’art. 3 avrebbe carattere esaustivo. Non essendo l’APMSD un «produttore» a norma dell’art. 3, l’azione avviata contro di essa non avrebbe interrotto il termine di prescrizione decennale. Di conseguenza, con la scadenza del termine in oggetto si sarebbero estinti i diritti del danneggiato, che non potrebbe più farli valere ulteriormente né contro l’APMSD, convenuta originaria, né avverso l’APSA, nuova convenuta in giudizio.

24.

A parere del resistente nel procedimento principale, la direttiva 85/374 non osta a che norme di procedura di diritto interno dispongano che il fornitore di un prodotto, chiamato in giudizio prima della scadenza del termine decennale contemplato dall’art. 11, possa essere sostituito dal produttore, sia pure in circostanze eccezionali, anche nel caso in cui la domanda di sostituzione venga proposta solo una volta scaduto tale termine. Siffatte norme andrebbero considerate conformi alla direttiva segnatamente nei casi in cui la sostituzione di convenuto presupponga che il resistente abbia voluto ab initio far valere i propri diritti avverso un produttore e il giudice nazionale avesse facoltà di rigettare la domanda di sostituzione qualora il nuovo convenuto non avesse avuto contezza prima della scadenza del termine decennale delle intenzioni del resistente volte a far valere i propri diritti nei confronti del produttore.

25.

A parere della Commissione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nell’ambito del giudizio a quo, una sostituzione di convenuto ammessa in diritto interno sia compatibile con la direttiva 85/374 qualora la parte lesa abbia, nel termine decennale previsto, erroneamente avviato un’azione non già contro il produttore ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, quanto invece avverso un fornitore da qualificarsi come produttore a norma dell’art. 3, n. 3, della stessa, e abbia richiesto la sostituzione della parte convenuta solo una volta trascorsi i dieci anni. A tale quesito occorrerebbe rispondere affermativamente.

V — Analisi giuridica

26.

Il giudice del rinvio si rivolge in via pregiudiziale alla Corte con un quesito già sollevato in primo grado, nell’ambito della medesima controversia, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, cui la Corte ha già dato soluzione con la sentenza O’Byrne ( 4 ).

27.

Pur avendo la Corte emesso, nella prima causa O’Byrne, una sentenza passata in giudicato la cui efficacia vincolante non si limita unicamente al giudice del rinvio, ma al contrario si estende a ogni organo giudiziario il quale abbia a decidere in materia, una riproposizione del medesimo quesito nell’ambito della stessa controversia è ammissibile ( 5 ). Secondo una costante giurisprudenza, un nuovo rinvio può essere giustificato qualora il giudice nazionale si trovi di fronte a difficoltà di comprensione o di applicazione della sentenza, qualora egli sottoponga alla Corte una nuova questione di diritto, oppure qualora egli le sottoponga nuovi elementi di valutazione che possano indurla a risolvere diversamente una questione già sollevata ( 6 ). A tale proposito, spetta in linea di principio al giudice nazionale valutare se la decisione a titolo pregiudiziale già emessa gli abbia fornito sufficienti elementi di risposta ai fini della sentenza da emanare, oppure se sia necessario rivolgersi nuovamente al giudice comunitario ( 7 ).

28.

In tale contesto, nel prosieguo esaminerò innanzitutto la sentenza O’Byrne. Prenderò quindi le mosse da tale analisi per elaborare una proposta di soluzione alla questione pregiudiziale qui riformulata.

A — Prima domanda di pronuncia pregiudiziale e sentenza O’Byrne

1. Prima questione pregiudiziale: momento dell’immissione in circolazione di un prodotto

29.

Nella sentenza O’Byrne, la Corte ha dovuto innanzitutto pronunciarsi sulla questione se, nel caso in cui un prodotto è ceduto dalla società produttrice ad una filiale di distribuzione e da questa venduto a un terzo, l’art. 11 della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che la messa in circolazione del prodotto interviene al momento della cessione del prodotto dalla società produttrice alla filiale oppure allorché tale prodotto è ceduto da quest’ultima al detto terzo.

30.

Nel risolvere la questione pregiudiziale di cui sopra, la Corte ha sottolineato che la disciplina di cui all’art. 11 della direttiva, il cui scopo è quello di limitare nel tempo l’esercizio dei diritti da essa conferiti al danneggiato, ha un carattere neutro. Pertanto la determinazione dei limiti temporali entro cui l’azione del danneggiato deve essere proposta deve rispondere a criteri oggettivi ( 8 ).

31.

La Corte ha poi introdotto il principio secondo cui si può ritenere che un prodotto sia stato messo in circolazione ai sensi dell’art. 11 della direttiva quando è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato in un processo di commercializzazione in cui viene offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato. A questo proposito sarebbe sostanzialmente irrilevante il fatto che il prodotto fosse venduto direttamente dal produttore all’utilizzatore o al consumatore oppure che tale vendita fosse effettuata nell’ambito di un processo di distribuzione che implica uno o più operatori ( 9 ).

32.

Quando però i legami tra produttore e distributore sono talmente stretti da far sì che tale ultima entità sia in realtà implicata nel processo di fabbricazione del prodotto, nella nozione di produttore ai sensi dell’art. 11 della direttiva ricadrebbe anche l’entità che effettua la distribuzione, e la cessione del prodotto al distributore non comporterebbe la sua messa in circolazione. Spetta ai giudici nazionali stabilire se esistono legami così stretti ( 10 ).

2. Analisi della soluzione fornita dalla Corte alla prima questione pregiudiziale

33.

Rispondendo alla prima questione pregiudiziale, la Corte ha sostanzialmente stabilito che, di norma, un prodotto è messo in circolazione allorché è consegnato dal produttore a un fornitore. Qualora però emergano tra produttore e distributore legami così stretti da far sì che in realtà quest’ultimo sia coinvolto nel processo produttivo, anch’esso è da considerarsi come produttore ai sensi degli artt. 7 e 11 della direttiva 85/374. In tale caso, il prodotto si considererà immesso in circolazione al momento in cui il fornitore che può essere qualificato come produttore avrà effettuato la consegna ad un organismo terzo.

34.

Dato che la nozione di produttore utilizzata agli artt. 7 e 11 della direttiva rimanda alla sua definizione giuridica contenuta all’art. 3, la Corte nella sentenza O’Byrne ha optato per un’interpretazione funzionale della nozione di produttore di cui all’art. 3. Per dare un’idea dell’esatta portata e significato di tale interpretazione funzionale, illustrerò le diverse categorie di produttori di cui all’art. 3 per poi chiarire a quale di esse la Corte abbia fatto riferimento. Successivamente, spiegherò come una tale interpretazione funzionale si inserisca nella disciplina in materia di prescrizione prevista dalla direttiva 85/374.

a) L’articolata nozione di produttore ai sensi dell’art. 3 della direttiva 85/374

35.

Ai fini della definizione dell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 85/374, il legislatore si è basato su una nozione di produttore complessa e articolata su più livelli, focalizzata sull’art. 3 e comprendente quattro tipologie distinte:

(1)

il produttore stricto sensu, vale a dire il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente (art. 3, n. 1, prima frase);

(2)

il quasi-produttore, che si presenta come produttore in quanto appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto (art. 3, n. 1, seconda frase);

(3)

l’importatore che, nell’ambito della sua attività commerciale, importa un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita (art. 3, n. 2);

(4)

il fornitore che smercia il prodotto o, nel caso di un prodotto importato, l’importatore, quando non sia possibile individuare il produttore e il fornitore non comunichi, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto (art. 3, n. 3).

36.

Sottolineando, nella sentenza O’Byrne, che un organismo formalmente appartenente alla catena di distribuzione può da un punto di vista funzionale considerarsi alla stregua di un produttore in virtù del suo coinvolgimento nel processo produttivo, la Corte si è però riferita implicitamente alla categoria dei produttori stricto sensu di cui all’art. 3, n. 1, prima frase. Solo il produttore stricto sensu pone in essere un processo volto alla fabbricazione di un prodotto ed è conseguentemente in grado di gestirlo con il coinvolgimento di altri organismi.

37.

L’interpretazione funzionale della nozione di produttore, propria alla sentenza O’Byrne, si riferisce pertanto alla categoria dei produttori stricto sensu come definiti all’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 85/374. Le altre categorie di produttori non rientrano invece nell’ambito di tale interpretazione funzionale.

38.

Spetta al giudice nazionale valutare se il fornitore di un prodotto possa, nel caso specifico, considerarsi sotto il profilo funzionale come produttore ai sensi dell’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 85/374. A tale proposito, tuttavia, nella sentenza O’Byrne la Corte ha già chiarito ( 11 ) che la valutazione dell’esistenza di un siffatto stretto legame tra produttore e distributore, tale da coinvolgere in realtà quest’ultimo nel processo di fabbricazione, va effettuata a prescindere dal fatto che si tratti o no di persone giuridiche distinte. Non rileva neppure che il produttore stricto sensu fatturi i prodotti all’entità interessata e che quest’ultima ne paghi il prezzo come qualsiasi altro compratore, o quale entità e in quale momento debba essere considerata titolare del diritto di proprietà sui prodotti. Invece, è rilevante sapere se si tratti di imprese che esercitano attività di produzione differenti oppure, al contrario, di imprese di cui una, la controllata, agisce semplicemente come distributore o come depositario del prodotto fabbricato dalla società madre.

39.

Sulla base di tali criteri, è fondamentale, qualora si voglia considerare — sotto il profilo funzionale — un fornitore come produttore nel senso di cui all’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 85/374, accertare se il produttore, dopo aver consegnato il prodotto finito a tale entità formalmente inserita nella catena di distribuzione, abbia poi mantenuto de facto il controllo sul prodotto trasferito ( 12 ). Ciò accadrà segnatamente nei casi in cui il distributore non operi autonomamente sul mercato, ma segua invece le indicazioni del produttore che lo controlla.

40.

È compito del giudice nazionale, nel quadro di una valutazione del singolo caso con particolare considerazione del processo di fabbricazione e di distribuzione messo in opera dal produttore, dirimere la questione del trasferimento del controllo effettivo su un prodotto. Tuttavia non si deve dimenticare che nelle transazioni intercorrenti all’interno di gruppi industriali il trasferimento di un prodotto non implica normalmente la perdita del controllo su di esso, specie qualora si tratti — come nel giudizio di rinvio — della fornitura da parte del produttore a una filiale controllata al 100%.

41.

In caso di trasferimento del prodotto da parte del produttore a una società interamente controllata all’interno della catena di distribuzione, si può quindi presumere che il produttore mantenga il controllo sul prodotto fin quando la filiale non lo venda ad una persona o ad un’entità estranea al gruppo industriale. Tuttavia questa è una tesi confutabile. La realtà dell’economia è troppo variegata perché si possa affermare a prescindere dalla situazione concreta che un produttore non perde il proprio controllo di fatto su un prodotto quando lo trasferisce ad un organismo integrato nel gruppo industriale. La controprova della perdita del controllo, così come la dimostrazione del momento esatto in cui è avvenuto il trasferimento interno del prodotto stesso, spettano comunque al produttore, su cui gravano l’onere ed il rischio della prova. Oltretutto, onde evitare che il produttore possa trarre un vantaggio processuale dal fatto di avvalersi di relazioni industriali interne ignote al consumatore, occorre porre per tale controprova elevati requisiti.

42.

In mancanza di una controprova della perdita del controllo a seguito del trasferimento interno del prodotto, un distributore che si configuri come una filiale controllata al 100% dal produttore e da questi abbia ricevuto il prodotto va considerato come il fabbricante del medesimo, unitamente alla casa madre, a norma dell’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 85/374.

b) Il momento da cui decorre la prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 alla luce dell’interpretazione funzionale della nozione di «produttore»

43.

Tramite l’interpretazione funzionale della nozione di «produttore» contenuta all’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 85/374 si tiene conto del debito equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli dei produttori perseguito dalla direttiva stessa. Ciò è innanzitutto evidente riguardo alla determinazione del momento da cui decorre il termine di prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva, cui si riferiva la prima questione pregiudiziale della High Court of Justice.

44.

Dal punto di vista giuridico della prescrizione, la direttiva 85/374 prevede un duplice limite ratione temporis alla responsabilità del produttore.

45.

Da un lato, l’art. 10, n. 1, pone un termine di prescrizione triennale decorrente dalla data in cui il resistente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore. Pur essendo tale termine relativamente breve, il fatto che esso decorra solo a partire dal momento in cui diventino note le principali circostanze legittimanti il diritto ad agire in giudizio — od emerga la colposa ignoranza al riguardo — implica che il suo decorso potrebbe iniziare anche a distanza di anni dalla prima utilizzazione del prodotto. Inoltre, a norma dell’art. 10, n. 2, restano applicabili le disposizioni degli Stati membri che disciplinano la sospensione o l’interruzione della prescrizione.

46.

Oltre a tale termine di prescrizione triennale «variabile», la direttiva prevede, all’art. 11, un termine decennale «fisso» che decorre dalla data di immissione in circolazione del prodotto, che può essere interrotto solo mediante l’avvio di un procedimento giudiziario contro il produttore e che fa estinguere i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della direttiva medesima ( 13 ).

47.

Seppure la Corte, riferendosi nella sentenza O’Byrne al decimo ‘considerando’ della direttiva 85/374, abbia sottolineato come il termine di prescrizione decennale produca certezza del diritto nei confronti di tutte le parti in causa e possegga, in tal senso, un carattere neutro, non si può a mio parere non rilevare il fatto che l’art. 11, visto nell’ambito più generale della direttiva, dispiega un effetto neutralizzante anche e soprattutto a vantaggio del produttore.

48.

Come ha giustamente sottolineato l’avvocato generale Geelhoed nelle sue conclusioni del 2 giugno 2005 nella causa O’Byrne ( 14 ), la direttiva 85/374 mira a proteggere il consumatore attribuendo una responsabilità senza colpa al produttore — pur con attenuanti — per i danni cagionati da difetti del suo prodotto. Tale definizione della responsabilità del produttore come responsabilità senza colpa emerge immediatamente dal secondo ‘considerando’ della direttiva 85/374, ai sensi del quale solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un’adeguata soluzione del problema, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna ( 15 ). Tale definizione come responsabilità senza colpa trova conferma anche in un’analisi della direttiva sotto i profili letterale e sistematico. In tal modo, il danno passibile di riparazione viene logicamente circoscritto ai casi in cui esso tragga la sua origine da un difetto, senza presumere una condotta colposa o censurabile del produttore ( 16 ). In un tale contesto, a norma dell’art. 6 della direttiva 85/374 è il legittimo affidamento del consumatore, e non già l’obbligo di diligenza del produttore, a costituire il criterio sulla base del quale valutare il difetto di un prodotto ( 17 ).

49.

La responsabilità senza colpa del produttore ha un limite ratione temporis e si estingue, a norma dell’art. 11 della direttiva 85/374, al più tardi entro i dieci anni dal momento della messa in circolazione del prodotto. Tale termine decennale «fisso» si giustifica principalmente per il fatto che la responsabilità senza colpa costituisce per il produttore un onere maggiore di quanto non lo sia la responsabilità disciplinata dalle norme classiche di tipo contrattuale o aquiliano. Per non ostacolare il progresso tecnico ( 18 ), per limitare l’onere aggiuntivo che ne deriva per il produttore e per rendere possibile la copertura del rischio da responsabilità tramite assicurazioni ( 19 ), il legislatore nella stesura della direttiva ha ritenuto indispensabile delimitare ratione temporis la responsabilità senza colpa, garantendo così ai produttori una scadenza certa e uniforme in tutto l’ambito comunitario.

50.

Nella sistematica d’insieme della direttiva 85/374, il limite massimo decennale posto alla responsabilità del produttore all’art. 11 va quindi visto come un contrappeso rispetto al tipo di responsabilità, senza colpa, che grava sul medesimo. Ne deriva, quale diretta conseguenza, che uno spostamento del momento iniziale di siffatto termine di prescrizione si ripercuote necessariamente sull’equilibrio tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori introdotto dalla direttiva. Se il termine inizia a decorrere da un momento successivo, aumentano sia la tutela del consumatore che il rischio del produttore derivante dalla responsabilità. Se invece esso decorre da un momento precedente, sia la protezione conferita al consumatore che — in parallelo — i rischi da responsabilità del produttore diminuiranno.

51.

Onde impedire un’ingiustificata diminuzione del termine in causa a discapito del consumatore, la Corte, interpretando nella sentenza O’Byrne il concetto di «immissione in circolazione» in quanto evento generatore del decorso del termine, non ha fatto riferimento in primo luogo alla consegna materiale del prodotto da parte del produttore ad un’altra entità, quanto invece al processo di produzione da questi posto in essere ed al controllo esercitato in tale ambito. Il trasferimento del prodotto ad una filiale formalmente inserita nella catena di distribuzione non costituisce un’immissione in circolazione del prodotto qualora essa sia solo un’operazione interna al gruppo industriale e non implichi la perdita del controllo del prodotto da parte del produttore.

52.

La Corte ha dunque fatto uso di un’interpretazione funzionale della nozione di produttore di cui all’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 85/374 onde impedire che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere, a seguito di transazioni puramente interne, in una situazione nella quale il produttore non abbia ancora perso il controllo del suo prodotto. Una soluzione contraria avrebbe infatti avuto l’effetto di offrire al produttore la possibilità di ridurre notevolmente il termine decennale mediante atti di stoccaggio e di conservazione della merce all’interno del gruppo industriale ( 20 ), con conseguente perturbamento dell’equilibrio tra gli interessi dei produttori e dei consumatori voluto dalla direttiva.

3. Seconda e terza questione pregiudiziale: coinvolgimento di un produttore in un procedimento pendente mediante sostituzione del convenuto

53.

Con la seconda e la terza questione su cui la Corte ha dovuto statuire in via pregiudiziale nella sentenza O’Byrne, il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se, quando un’azione sia intentata contro una società erroneamente considerata il fabbricante di un prodotto, il diritto nazionale possa conferire ai giudici di uno Stato membro la discrezionalità di considerare una siffatta azione alla stregua di un «procedimento giudiziario contro il produttore» a norma dell’art. 11 della direttiva 85/374 (seconda questione), e se in tale contesto l’art. 11 della direttiva osti ad una disciplina nazionale che consente ad uno Stato membro di conferire ad un giudice il potere discrezionale di autorizzare la sostituzione di una parte in qualità di convenuto in un procedimento avviato erroneamente contro un’altra impresa prima della scadenza del periodo decennale, in circostanze in cui la domanda di sostituzione sia stata proposta una volta scaduto tale periodo e nessun procedimento sia stato avviato entro i termini contro il produttore relativamente al prodotto in causa (terza questione).

54.

Risolvendo tali questioni, esaminate congiuntamente, la Corte ha innanzitutto statuito che la direttiva non si pronuncia sui meccanismi processuali da attuare quando un danneggiato propone un’azione risarcitoria per danno da prodotti difettosi e commette un errore relativo alla persona del produttore. Spetta dunque in linea di principio al diritto processuale nazionale stabilire le condizioni in base alle quali può intervenire la sostituzione di una parte con un’altra nell’ambito di una siffatta azione ( 21 ).

55.

La Corte ha poi sottolineato che la direttiva persegue un’armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati e che la determinazione della cerchia dei responsabili operata dagli artt. 1 e 3 dev’essere considerata tassativa. Solo nei casi tassativamente elencati all’art. 3 altre persone possono essere considerate produttori ( 22 ).

56.

Alla luce di tali considerazioni, rispondendo alla seconda e alla terza questione pregiudiziale la Corte è giunta alla conclusione che, in casi come quello di cui al procedimento principale, spetta al diritto nazionale stabilire le condizioni in base alle quali nell’ambito di una siffatta azione può intervenire la sostituzione di una parte ad un’altra. Un giudice nazionale che valuta le condizioni cui è subordinata tale sostituzione deve tuttavia assicurare che sia rispettato l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva, determinato dagli artt. 1 e 3 della medesima ( 23 ).

4. Analisi della soluzione fornita dalla Corte alla seconda e alla terza questione pregiudiziale

57.

Approfondendo l’analisi della sentenza O’Byrne sono pervenuta alla conclusione che la risposta fornita dalla Corte alla seconda e terza questione, e segnatamente il punto relativo all’esigenza del rispetto da parte del giudice nazionale dell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 85/374 nell’esame dei requisiti per la sostituzione di una parte, si presti a due interpretazioni radicalmente diverse.

58.

Da un lato, la sentenza potrebbe essere interpretata nel senso che la sostituzione di un convenuto, ammessa ai sensi del diritto nazionale, può soddisfare i requisiti della direttiva 85/374 se il «nuovo» convenuto ricade nell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva medesima e il procedimento era stato avviato erroneamente — e quindi in buona fede —, ma nei termini, contro un’impresa diversa dal produttore, anche se l’istanza di sostituzione è stata presentata solo dopo la scadenza del termine decennale. Tale è l’interpretazione che la High Court of Justice ha palesemente posto alla base della propria decisione del 20 ottobre 2006, con cui ha accolto l’istanza del resistente volta alla sostituzione del convenuto. Anche la House of Lords sembra orientarsi a maggioranza per tale interpretazione.

59.

Pur essendo questa prima interpretazione certamente in sintonia con il tenore della decisione, a mio giudizio la sentenza O’Byrne contiene diversi indizi che potrebbero far ritenere che la Corte sia in realtà giunta alla soluzione opposta.

60.

Milita a favore di questa seconda opzione interpretativa un’analisi a tutto campo della sentenza O’Byrne, con particolare riguardo alla riformulazione della seconda e terza questione pregiudiziale da parte della Corte. Le due questioni sono state riassunte in un solo punto e risolte nel senso che le condizioni cui è subordinata la sostituzione di una parte sono determinate dal diritto interno, ma che il giudice nazionale non può ampliare l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva effettuando l’esame del ricorrere delle condizioni di siffatta sostituzione.

61.

Con tale riferimento all’obbligo di rispettare l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 85/374 si è lasciato senza risposta, nel quadro della soluzione fornita al secondo quesito, il caso del procedimento avviato erroneamente contro un’impresa diversa da quella produttrice in quanto «procedimento giudiziario contro il produttore» a norma dell’art. 11, poiché ciò avrebbe implicato che un’impresa non rientrante nella nozione di «produttore» di cui all’art. 11 fosse qualificata come «produttore» in violazione dell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 85/374.

62.

Una siffatta soluzione negativa alla seconda questione pregiudiziale implica, per gli stessi motivi, una risposta negativa alla terza. Se il procedimento avviato erroneamente contro un’impresa diversa da quella produttrice non può qualificarsi come un «procedimento giudiziario contro il produttore», una volta trascorso il termine decennale qualsiasi effetto interruttivo della prescrizione a norma dell’art. 11 della direttiva 85/374 verrà meno e qualunque pretesa nei confronti del produttore effettivo si estinguerà, sempre che non sia stato avviato contro di esso alcun altro procedimento. Pertanto, è escluso che successivamente il produttore medesimo, a seguito di sostituzione, possa ritrovarsi convenuto in un procedimento già in corso e nel quale siano stati fatti valere in giudizio contro un’altra impresa diritti ormai prescrittisi. In caso contrario, il giudizio contro un’impresa diversa dal produttore verrebbe di fatto trattato alla stregua di un procedimento avverso il produttore effettivo, cosa che la Corte rispondendo alla seconda questione pregiudiziale aveva escluso.

B — La domanda di pronuncia pregiudiziale della House of Lords

1. Osservazioni iniziali

63.

Tramite la propria domanda di rinvio pregiudiziale dell’11 giugno 2008, la House of Lords chiede nuovamente, in sostanza, se una sostituzione del convenuto in circostanze quali quelle del giudizio a quo sia compatibile con la direttiva 85/374. Nel sollevare tale quesito, la House of Lords è partita dalla presunzione che l’APMSD, il fornitore originariamente convenuto nel procedimento principale, non possa essere qualificata come «produttore» ai sensi dell’art. 3 della direttiva 85/374 e che l’istanza di sostituzione sia stata presentata successivamente alla scadenza del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 11 della direttiva medesima.

64.

Tuttavia, l’APSA ha osservato che nel procedimento principale non era ancora stato definitivamente chiarito se l’APMSD potesse definirsi come «produttore» a norma dell’art. 3 della direttiva 85/374, né era chiaro se l’azione in giudizio contro l’APSA il 16 ottobre 2002 fosse stata intentata prima della scadenza del termine decennale di cui all’art. 11. Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo, la Commissione sostiene a tale proposito, segnatamente, che l’APMSD va considerata come un produttore a norma dell’art. 3 della direttiva e che pertanto la questione pregiudiziale dev’essere oggetto di riformulazione.

65.

Anche se la Corte non è chiamata a valutare il merito della controversia principale, essa può però, tenendo presenti le peculiarità della stessa, fornire al giudice del rinvio ogni utile elemento volto a facilitarne la risoluzione.

66.

In tale contesto, analizzerò quindi innanzitutto la questione pregiudiziale nella formulazione datane dalla House of Lords. Successivamente, esaminerò le premesse da cui essa è partita e le loro possibili conseguenze ai fini della soluzione della questione pregiudiziale.

2. Impossibilità di una sostituzione di convenuto con imputazione di un produttore una volta scaduto il termine prescrittivo di cui all’art. 11 della direttiva 85/374

67.

Il nocciolo della questione da chiarire per risolvere la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla House of Lords è se, e a quali condizioni, il diritto nazionale possa conferire a un danneggiato, onde far valere giudizialmente i propri diritti derivanti dalla direttiva, la possibilità di citare in qualità di convenuto un produttore successivamente alla scadenza del termine di prescrizione posto all’art. 11 della direttiva 85/374, allorquando il procedimento sia stato erroneamente avviato contro un distributore anteriormente a tale scadenza.

68.

A mio avviso, tale sostituzione del convenuto con un produttore ormai esonerato per effetto della scadenza della prescrizione decennale è incompatibile con la direttiva 85/374.

69.

Innanzitutto, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la direttiva 85/374 persegue un’armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. Il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato dalla direttiva stessa e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall’economia di quest’ultima ( 24 ).

70.

Parimenti, in una costante giurisprudenza, la Corte ha deciso che l’art. 13 della direttiva 85/374, ai sensi del quale quest’ultima lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base alla specifica disciplina in materia di responsabilità esistente al momento della notifica di questa direttiva, non può essere interpretato nel senso che esso lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello previsto dalla detta direttiva ( 25 ).

71.

Coerentemente con tali indicazioni, la direttiva 85/374 non prevede solo i limiti minimi, ma anche livelli massimi per quanto riguarda la responsabilità senza colpa del produttore ( 26 ), laddove la norma in tema di prescrizione dettata all’art. 11 va indubbiamente qualificata come determinazione del limite massimo di tempo per quanto riguarda siffatta responsabilità.

72.

Da un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 11 della direttiva 85/374 emerge incontrovertibilmente, a tale riguardo, che i diritti che ne derivano al danneggiato contro il produttore dovrebbero estinguersi completamente una volta trascorso il termine di prescrizione decennale ivi contemplato. Nelle diverse versioni linguistiche di tale disposizione l’estinzione dei diritti in questione è rispettivamente definita con i termini «prenehajo», «erlöschen», «shall be extinguished», «s’éteignent», «se extinguirán», «si estinguono», «komen te vervallen». Il tenore letterale dell’articolo non offre pertanto alcun elemento per supporre che i diritti derivanti dalla direttiva potrebbero per un qualsiasi motivo rinascere dopo la loro estinzione.

73.

Inoltre, l’interpretazione in virtù della quale la scadenza del termine prescrittivo di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 conduce irrimediabilmente alla scomparsa dei diritti che in forza della stessa spettano al danneggiato nei confronti del produttore ormai esonerato è in sintonia con la giurisprudenza della Corte circa le finalità perseguite dalla direttiva stessa.

74.

Con riferimento al primo ‘considerando’, la Corte ha statuito in una costante giurisprudenza che la direttiva 85/374 non ha come obiettivo solamente di evitare le differenze nel livello di tutela dei consumatori, ma anche di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici e di agevolare la libera circolazione delle merci ( 27 ).

75.

Nell’accostamento di questi tre obiettivi, la tutela del consumatore non riveste, nell’ambito della direttiva 85/374, alcun carattere prioritario rispetto agli altri due ( 28 ), e ciò contrariamente a quanto accade per molte altre direttive riguardanti i consumatori ( 29 ). Lo scopo della direttiva 85/374 — come esplicitamente menzionato al settimo ‘considerando’ — consiste nel ripartire equamente i rischi tra il danneggiato ed il produttore ( 30 ).

76.

In tale ambito, la Corte statuisce nella costante giurisprudenza che norme nazionali a tutela dei consumatori le quali oltrepassano i limiti posti dalla direttiva 85/374 sono, rispetto alla perseguita finalità della totale armonizzazione, contrarie a quest’ultima ( 31 ).

77.

Come ho già spiegato, in questo contesto il termine prescrittivo decennale di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 è volto a garantire nei confronti dei produttori una data di estinzione certa della responsabilità senza colpa di cui essi sono gravati. In tal modo, non solo si circoscrive l’onere aggiuntivo incombente sui produttori, ma si rende al contempo più agevolmente assicurabile il rischio derivante da siffatta responsabilità ( 32 ).

78.

Entrambe tali finalità si possono raggiungere solo se i momenti di inizio e di fine del termine decennale sono soggetti a una disciplina comunitaria uniforme. Perciò, il decorso della prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 è determinato mediante criteri verificabili oggettivamente: il termine decorre dal momento in cui il produttore immette il prodotto in circolazione, e ha una durata di dieci anni. Onde impedire differenze di carattere nazionale nella configurazione del termine decennale dovute a norme interne agli Stati membri ostative od interruttive della prescrizione, nella stesura della direttiva il legislatore ha inoltre disciplinato tassativamente, all’art. 11, i casi di interruzione della prescrizione: solo l’avvio di un procedimento giudiziario avverso il produttore è suscettibile di condurre ad un’interruzione del termine decennale. Un’azione rivolta contro persone diverse dal produttore non potrà avere tale effetto ( 33 ).

79.

Da un punto di vista sistematico, tale disciplina tassativa dei casi di interruzione della prescrizione a norma dell’art. 11 della direttiva 85/374 costituisce un indizio molto chiaro del fatto che i diritti derivanti dalla direttiva, estintisi a norma del suddetto articolo, non possono più essere fatti valere in giudizio, neanche mediante la sostituzione di una parte in causa — ammessa in diritto interno — durante un procedimento già in atto contro un fornitore. Se un danneggiato i cui diritti da far valere nei confronti di un produttore si siano già estinti potesse citare quest’ultimo come convenuto in un altro giudizio in cui i medesimi diritti sono stati fatti valere contro un fornitore, si creerebbe in definitiva un nuovo motivo di interruzione della prescrizione. In tal caso, infatti, l’avvio di un procedimento contro un’impresa erroneamente ritenuta produttrice potrebbe di fatto interrompere la prescrizione anche nei riguardi dei produttori. Ne conseguirebbe uno sfondamento verso l’alto del limite ratione temporis alla responsabilità dei produttori previsto all’art. 11, incompatibile con la completa armonizzazione nel settore voluta dalla direttiva 85/374.

80.

Concludo pertanto che è incompatibile con la direttiva 85/374 una normativa nazionale che consenta ad un danneggiato, mediante la sostituzione di una parte del procedimento, di citare quale convenuto un produttore ormai esonerato da responsabilità per prescrizione del termine di cui all’art. 11 della direttiva in un giudizio nel quale detto danneggiato abbia erroneamente ma tempestivamente fatto valere contro un’altra impresa i diritti spettantigli ai sensi della direttiva medesima.

3. Analisi delle premesse di cui alla questione pregiudiziale della House of Lords e delle relative conseguenze sul piano dell’applicazione della direttiva 85/374

81.

Come ho già illustrato, l’APSA sostiene che nel procedimento principale non è stata fornita alcuna soluzione sulle ipotesi poste alla base della domanda di pronuncia pregiudiziale, secondo cui l’APMSD non sarebbe un produttore ai sensi dell’art. 3 della direttiva 85/374 e l’APSA sarebbe stata chiamata in giudizio solo una volta scaduto il termine di prescrizione decennale. Inoltre, la Commissione propende chiaramente per la tesi che l’APMSD sia un produttore a norma dell’art. 3, n. 3, e pertanto suggerisce una riformulazione della questione pregiudiziale alla luce di tale fatto.

82.

Poiché la Corte può fornire al giudice a quo ogni elemento utile ad agevolare la risoluzione della controversia principale, analizzerò puntualmente le due ipotesi di fondo fatte proprie dalla House of Lords, chiarendo come vada normalmente definito il decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 in circostanze quali quelle del giudizio di rinvio e come vada valutata, alla luce della direttiva, la sostituzione del convenuto con un produttore qualora la relativa istanza sia stata presentata anteriormente alla scadenza di detto termine. Successivamente, tratterò le conseguenze che scaturiscono dalla qualifica di «produttore» ex art. 3 della direttiva 85/374 attribuita a un fornitore quale l’APMSD in un caso come quello che caratterizza il procedimento principale.

a) Prescrizione ai sensi dell’art. 11 della direttiva 85/374 e sostituzione del convenuto anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione

i) Decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 in un caso come quello di cui al procedimento principale

83.

A norma dell’art. 11 della direttiva 85/374, i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della medesima si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto.

84.

La Corte ha già risolto in modo inequivocabile la questione relativa al momento esatto in cui il prodotto è stato messo in circolazione nella sentenza O’Byrne, originata dalla prima domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla High Court of Justice.

85.

Nella citata sentenza la Corte ha statuito che un prodotto è messo in circolazione solo allorché è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato nel processo di commercializzazione in cui viene offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato ( 34 ). Segnatamente, il trasferimento a una società controllata formalmente inserita nella catena di distribuzione non significa che il prodotto sia stato immesso in circolazione, qualora tale trasferimento rappresenti una transazione meramente interna ad un gruppo industriale e non implichi una perdita di controllo del produttore sulla propria merce ( 35 ).

86.

Qualora il giudice nazionale nel procedimento principale dovesse in ultima analisi confermare che i legami tra l’APSA e l’APMSD erano così stretti che quest’ultima non poteva decidere autonomamente sulla condotta da tenere nei riguardi del vaccino in causa, questo dovrebbe ritenersi immesso in circolazione solo nel momento in cui l’APMSD lo ha venduto ad un terzo.

87.

A tale proposito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la data di invio del vaccino dall’APSA all’APMSD è stata individuata molto esattamente nel giudizio di rinvio. Il vaccino è stato spedito il 18 settembre 1992 ed è pervenuto all’APMSD il 22 settembre seguente. Invece, non è chiaro quale sia stato l’esatto momento nel quale l’APMSD lo ha venduto al Ministero della Salute. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, la vendita è avvenuta «probabilmente a fine settembre o inizio ottobre 1992». Il 3 novembre 1992, il vaccino è stato infine iniettato al resistente.

88.

In data 16 ottobre 2002, il resistente ha avviato un giudizio avverso l’APSA al fine di far valere i suoi diritti derivanti dalla direttiva 85/374.

89.

Se il decorso del termine di prescrizione decennale nei confronti dell’APSA avesse dovuto iniziare solo a partire dal momento della consegna del vaccino al Ministero della Salute, occorrerebbe accertare, per determinare l’inizio del suddetto termine, il preciso momento della sua vendita a tale ente da parte dell’APMSD. Indipendentemente dalla questione se in una tale circostanza il decorso del termine nei confronti dell’APSA non fosse già stato interrotto entro i termini dal ricorso contro l’APMSD ( 36 ), il giudizio contro l’APSA, avviato il 16 ottobre 2002, sarebbe stato in ogni caso avviato prima della scadenza del termine decennale qualora il vaccino fosse stato immesso in circolazione solo a partire dal momento della sua vendita al Ministero della Salute in data 16 ottobre 1992 o più tardi ( 37 ).

90.

Anche ipotizzando che non si riesca più ad accertare il momento esatto della vendita del vaccino al Ministero della Salute, evento generatore del termine di prescrizione, ma lo si potesse collocare unicamente nel lasso di tempo intercorrente tra il 22 settembre — momento dell’arrivo presso l’APMSD — e il 3 novembre 1992 — data della vaccinazione del resistente —, l’avvio del procedimento in giudizio contro l’APSA il 16 ottobre 2002 avrebbe in ogni caso interrotto ancora in tempo utile il termine di prescrizione. Opponendo l’eccezione della prescrizione, l’APSA dovrebbe però anche dimostrare in che momento il vaccino è stato immesso in circolazione ( 38 ). Se, in quanto produttore, l’APSA riuscisse solo a limitare tale momento ad un dato lasso di tempo, che inizia più di dieci anni prima del ricorso, ma termina meno di dieci anni prima, in tale veste APSA dovrebbe sopportare l’onere ed il rischio della prova derivanti dall’individuazione del momento esatto di inizio della prescrizione ( 39 ). In mancanza di un accertamento preciso del momento di immissione in circolazione, il giudizio avviato il 16 ottobre 2002 sopravverrebbe comunque in tempo utile anche in tale ultima ipotesi, dispiegando così un effetto interruttivo della prescrizione nei confronti dell’APSA.

ii) Possibilità di sostituzione di una parte del procedimento con il produttore, anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione ex art. 11 della direttiva 85/374

91.

La direttiva 85/374 non precisa quali norme di procedura siano di applicazione qualora un danneggiato voglia far valere i diritti che la direttiva gli conferisce contro un produttore. Se il diritto processuale interno prevede la possibilità di sostituire il convenuto nell’ambito di un procedimento già pendente e di far valere così i propri diritti in giudizio nei confronti del nuovo convenuto, tale sostituzione di convenuto in linea di principio va considerata come una modalità ammissibile di azione contro il produttore.

92.

Fin quando il termine di prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 non è scaduto, il produttore può quindi ritrovarsi convenuto mediante l’istituto — ammesso in diritto processuale interno — della sostituzione di una parte nell’ambito di un altro procedimento nel quale sono state erroneamente fatte valere contro un’altra impresa pretese risarcitorie derivanti da responsabilità per danno da prodotti difettosi.

93.

Lo stesso deve valere allorquando il danneggiato abbia interrotto il termine di prescrizione ex art. 11 della direttiva 85/374 tramite azione di ricorso separata contro il produttore. Poiché l’effetto di tale interruzione della prescrizione va al di là del procedimento in sé, sarebbe compatibile con la direttiva 85/374 che il produttore, in connessione con il procedimento originario, potesse essere convenuto, mediante lo strumento — ammesso in diritto interno — della sostituzione di una parte in un altro procedimento nel quale gli stessi diritti sono stati erroneamente fatti valere contro un’altra impresa.

b) Conseguenze della qualifica di un fornitore come produttore ai sensi dell’art. 3 della direttiva 85/374

94.

Emerge dalle indicazioni delle parti e dalle informazioni contenute nel fascicolo che il giudice nazionale non si è ancora pronunciato, nell’ambito del procedimento principale, sulla qualifica dell’APMSD come produttore a norma dell’art. 3 della direttiva 85/374. In tale contesto, nel prosieguo mi concentrerò sui presupposti e sulle conseguenze della qualifica di un fornitore quale l’APMSD come produttore ai sensi dell’art. 3, nn. 1, prima frase, e 3, della direttiva.

i) La qualifica di un fornitore come produttore a norma dell’art. 3, nn. 1, prima frase, e 3, della direttiva 85/374

95.

Secondo l’interpretazione funzionale della nozione di produttore posta dalla Corte alla base della sua sentenza O’Byrne, un organismo che distribuisce un prodotto rientra nella nozione di produttore stricto sensu ex art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 85/374 allorché i legami tra il produttore e il fornitore siano così stretti che il primo, dopo aver consegnato il prodotto al secondo, ne mantenga di fatto il controllo ( 40 ). Qualora, nel procedimento principale, il giudice nazionale dovesse in ultima analisi confermare tali stretti legami, l’APMSD dovrebbe logicamente qualificarsi come produttore unitamente all’APSA alla luce dell’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 85/374.

96.

Inoltre, a norma dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, quando non possa individuarsi il produttore del prodotto, si considera tale ogni fornitore, a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto stesso.

97.

L’inquadramento del fornitore come produttore alla luce dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 è pertanto plausibile in casi nei quali il danneggiato non possa individuare l’identità del produttore secondo quanto disposto dall’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374. Vista tuttavia l’inequivocabile formulazione di tale norma, il mero dato di fatto della non conoscenza dell’identità del produttore non basta. Il danneggiato deve infatti anche dimostrare di non aver potuto accertare l’identità di quest’ultimo ( 41 ). La direttiva non precisa i motivi per i quali siffatta identità è sconosciuta al danneggiato, pertanto spetta al giudice nazionale valutare se si potesse o meno accertare il produttore viste le concrete circostanze di causa ( 42 ).

98.

Presupposto per l’applicazione all’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 è inoltre il fatto che il fornitore non abbia comunicato al danneggiato l’identità del produttore o del proprio fornitore entro un lasso di tempo ragionevole. Se anche la direttiva non contiene ulteriori indicazioni in merito alla definizione del lasso di tempo entro il quale il fornitore deve comunicare la sua risposta, si deve considerare che esso decorra a partire dal momento in cui il danneggiato fa valere nei confronti del fornitore i diritti che gli derivano dalla direttiva. Onde evitare che un fornitore ritardi la comunicazione dell’identità del produttore complicando così o addirittura rendendo impossibile al danneggiato, vista la scadenza del termine decennale, perseguire la sua azione in giudizio contro quest’ultimo, occorre ritenere che il termine entro il quale si debba rivelare l’identità del produttore o del proprio fornitore decorra al più tardi dal momento in cui il danneggiato abbia ritualmente sollevato di fronte al fornitore pretese risarcitorie derivanti dalle norme in tema di responsabilità per prodotti difettosi, sia in forma di diffida che mediante l’avvio di un procedimento in giudizio. Al riguardo, tale termine inizia a decorrere solo quando la pretesa fatta valere in relazione al prodotto sia sufficientemente caratterizzata.

99.

Un fornitore può evitare di vedersi qualificato come produttore a norma dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 solo rivelando l’identità del produttore o del proprio fornitore. Se il fornitore è a conoscenza dell’identità del produttore o della persona che gli ha fornito la merce, ai fini di un esonero da responsabilità non basta che comunichi di non essere il produttore. Esso è invece tenuto a comunicare entro il termine ragionevole tutte le necessarie informazioni, anche senza essere stato sollecitato in tal senso dal danneggiato ( 43 ).

ii) Conseguenze della qualifica di un fornitore come produttore a norma dell’art. 3, nn. 1, prima frase, e 3, della direttiva 85/374

100.

Nel caso in cui i giudici nazionali nel procedimento principale pervengano alla conclusione che l’APMSD vada considerata come un produttore ai sensi dell’art. 3, n. 1, prima frase, o dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, l’APMSD dovrebbe essere ritenuta responsabile in quanto produttore, secondo le disposizioni della direttiva medesima, per i danni derivati da difetti del vaccino.

101.

In considerazione del fatto che il danneggiato ha già fatto valere nel procedimento principale le proprie pretese derivanti da responsabilità per prodotti difettosi contro l’APMSD in data 2 novembre 2000 e che ha depositato le motivazioni del proprio ricorso il 1o agosto 2001, il termine di prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 sarebbe stato interrotto in tempo utile nei riguardi di tale società.

102.

Inoltre, una qualifica dell’APMSD come produttore non escluderebbe un ricorso aggiuntivo contro l’APSA. Nel caso in cui i diritti derivanti dalla direttiva siano fatti valere contro più produttori, l’art. 5 della direttiva stessa prevede espressamente che essi rispondano in solido nei confronti del danneggiato, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa.

103.

Peraltro, a questo proposito occorre tener presente che l’azione contro uno fra più produttori a norma dell’art. 3 della direttiva 85/374 interrompe la prescrizione di cui all’art. 11 unicamente nei confronti del produttore chiamato in giudizio. Tuttavia, neanche in tali circostanze si possono ignorare le conseguenze dell’interpretazione funzionale della nozione di «produttore» di cui all’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva ( 44 ).

104.

Anche se, secondo l’economia della direttiva, tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo rispondono in solido nei confronti del consumatore in caso di difetti del prodotto finito, il termine di prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva va applicato separatamente per ogni produttore interessato.

105.

Nelle proprie osservazioni scritte, la Commissione propone una diversa valutazione, secondo la quale l’azione intentata contro un fornitore da qualificarsi come produttore a norma dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 potrebbe interrompere il decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 11 della medesima nei confronti di un produttore ex art. 3, n. 1, prima frase. Da tale interpretazione conseguirebbe però in definitiva che l’azione nei confronti di un produttore ex art. 3 interromperebbe il termine di prescrizione decennale nei riguardi di tutti gli altri produttori così definiti ai sensi della medesima disposizione. Tale approccio è contrario alle finalità della direttiva 85/374, non tiene conto della giurisprudenza della Corte e, in risposta a un quesito, è stato mitigato dalla Commissione stessa in sede di fase orale.

106.

Innanzitutto, occorre rilevare che la Corte, interpretando nella sentenza O’Byrne la nozione di immissione in circolazione in quanto evento che fa decorrere il termine di prescrizione, si è riferita al processo produttivo posto in essere da un dato produttore per uno specifico prodotto. In tale contesto, il produttore di una parte componente o il fornitore da qualificarsi come produttore (di una parte componente) che vendano tale parte componente ad un ulteriore fabbricante di una parte componente o a un produttore finale, di norma immettono in circolazione tale parte; cosicché il termine di prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva comincia a decorrere da quel momento ( 45 ). Qualora più produttori o fornitori da qualificarsi come tali siano legati tra loro in un processo di trasformazione, il momento di inizio del termine di prescrizione dovrà determinarsi separatamente per ogni produttore. Se un procedimento giudiziario contro un produttore o un fornitore da qualificarsi come tale interrompesse il decorso della prescrizione nei confronti di tutti gli altri produttori o fornitori ad essi assimilati — a prescindere dal fatto che essi vengano mai chiamati in giudizio o anche solamente vengano a conoscenza dello stesso —, tale circostanza difficilmente potrebbe conciliarsi con l’approccio fatto proprio dalla sentenza O’Byrne in favore di una valutazione specifica delle singole fattispecie.

107.

Inoltre, occorre ricordare che il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 tende in linea di principio a garantire ai produttori una data fissa di scadenza per la loro responsabilità senza colpa ( 46 ). Siffatto limite ratione temporis della responsabilità si fonda altresì su considerazioni tecniche di natura probatoria, poiché i motivi liberatori a favore del fabbricante di una parte componente o del produttore finale menzionati all’art. 7, lett. e) (rischio derivante da uno sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche) ed f) (parte componente non difettosa), esigono una prova delle condizioni in cui si trovava il prodotto al momento dell’immissione in circolazione. Dato che i produttori sopportano non solo l’onere, ma anche il rischio della prova e addurre un’esimente diviene con il passare del tempo sempre più difficile, sarebbe in contrasto con il meccanismo di ponderazione degli interessi creato dalla direttiva 85/374 se il solo ricorso presentato contro un produttore o fornitore da qualificarsi come tale fosse sufficiente a interrompere il termine di prescrizione decennale nei confronti di tutti gli altri produttori inseriti nel processo di trasformazione, segnatamente a prescindere che essi siano mai stati coinvolti nel procedimento o ne fossero a conoscenza, e ciò tanto più che tali processi possono protrarsi anche molto a lungo.

108.

A mio parere, un ricorso ritualmente presentato contro un fornitore può pertanto non dispiegare alcun effetto interruttivo della prescrizione nei confronti di un produttore ex art. 3, n. 1, della direttiva anche allorché il fornitore, secondo il giudice nazionale, vada qualificato come produttore ai sensi dell’art. 3, n. 3, della stessa.

109.

Se invece il giudice nazionale nel procedimento principale dovesse pervenire alla conclusione che un fornitore quale l’APMSD debba essere qualificato, insieme all’APSA, alla stregua di un produttore ex art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 85/374 a causa del suo coinvolgimento nel processo produttivo posto in essere dall’APSA, un ricorso presentato entro i termini contro l’APMSD dispiegherebbe senz’altro effetti interruttivi della prescrizione nei riguardi dell’APSA.

110.

In quest’ultima ipotesi è determinante la circostanza secondo la quale il fornitore, coinvolto abbastanza da vicino nel processo produttivo posto in essere dal produttore, debba qualificarsi come produttore unitamente ad esso a norma dell’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva. Essendo entrambi da considerarsi come produttori ex art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva in virtù dell’interpretazione funzionale della nozione di produttore, è logico che anche il termine di prescrizione segua per entrambi lo stesso corso.

111.

A tale proposito, nella sentenza O’Byrne, dopo un’accurata ponderazione degli interessi dei consumatori e dei produttori, la Corte ha fatto coincidere il momento di inizio del termine di prescrizione decennale ex art. 11 della direttiva 85/374 per il produttore stricto sensu e per il fornitore coinvolto nel processo produttivo col momento in cui quest’ultimo immette il prodotto in circolazione. Con gli stessi interessi in gioco, dev’essere uguale anche il decorso del termine di prescrizione.

112.

Poiché il decorso del termine di prescrizione ex art. 11 della direttiva si interrompe unicamente mediante l’avvio di un procedimento giudiziario, una configurazione unitaria di tale termine per il produttore e il fornitore, entrambi considerati come produttori ai sensi dell’art. 3, n. 1, prima frase, presuppone che l’azione intentata nei confronti del fornitore interrompa non solo il decorso del termine di prescrizione decennale nei confronti di quest’ultimo, ma anche nei riguardi del produttore nel cui processo produttivo esso è coinvolto.

113.

Giungo pertanto alla conclusione che la qualificazione — la cui valutazione spetta al giudice nazionale — del fornitore di un prodotto come fabbricante di tale prodotto implica che il fornitore risponde del danno causato da un difetto del prodotto conformemente al disposto dell’art. 1 della direttiva, e ciò a prescindere dal fatto che lo si qualifichi come produttore ex art. 3, n. 1, oppure ex art. 3, n. 3, della direttiva stessa. Inoltre, dalla qualificazione di un fornitore alla stregua di un produttore a norma dell’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva consegue che il termine di prescrizione decennale proprio del produttore, nel cui processo di produzione il fornitore è coinvolto, inizia a decorrere dal momento in cui il fornitore immette in circolazione il prodotto. Nel contempo, un giudizio avviato contro il fornitore coinvolto nel processo produttivo interromperà il decorso della prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva anche nei confronti del produttore medesimo.

4. Sunto

114.

Alla luce di quanto sopra, concludo nel senso che la sostituzione di una parte del procedimento, ammessa in diritto interno, mediante la quale un produttore venga citato quale convenuto in un procedimento in cui sono fatti valere diritti derivanti dalla direttiva 85/374, costituisce una forma di ricorso compatibile con la direttiva medesima purché il produttore non fosse già esonerato da responsabilità per scadenza del termine di prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva al momento della presentazione dell’istanza di sostituzione.

115.

Se il giudice nazionale nel procedimento principale dovesse pervenire alla conclusione che l’APMSD sia da considerarsi come produttore alla luce dell’art. 3, nn. 1, prima frase, o 3 della direttiva, detta società dovrebbe, conformemente all’art. 1 della direttiva medesima, rispondere dei danni causati dal prodotto difettoso. Inoltre, dalla qualificazione dell’APMSD come produttore a norma dell’art. 3, n. 1, prima frase, conseguirebbe che un ricorso presentato contro di essa interromperebbe il decorso del termine di prescrizione ex art. 11 della direttiva anche nei confronti dell’APSA, nel cui processo di produzione essa è coinvolta.

VI — Conclusione

116.

Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottoposta dalla House of Lords:

Una normativa nazionale che consenta, nell’ambito di un ricorso avente ad oggetto diritti derivanti dalla direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, la sostituzione del fornitore convenuto con il produttore, a seguito di un’istanza di sostituzione di una parte del procedimento, è compatibile con la direttiva medesima purché il produttore non fosse già esonerato da responsabilità al momento della presentazione dell’istanza di sostituzione, per scadenza del termine di prescrizione di cui all’art. 11 della direttiva 85/374.

Se un fornitore viene qualificato come produttore ai sensi dell’art. 3 della direttiva 85/374, egli risponde dei danni causati dal prodotto difettoso conformemente al disposto dell’art. 1 della direttiva medesima. Dalla qualificazione del fornitore come produttore a norma dell’art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 85/374 consegue altresì che un ricorso presentato contro di esso interrompe il termine di prescrizione ex art. 11 della direttiva anche nei confronti del produttore nel cui processo di produzione il fornitore è coinvolto.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) GU L 210, pag. 29.

( 3 ) Sentenza 9 febbraio 2006, causa C-127/04 (Racc. pag. I-1313).

( 4 ) Cit. alla nota 3.

( 5 ) H.-W. Rengeling /A. Middeke/M. Gellermann, Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, Monaco 2003, § 10, punto 87.

( 6 ) Sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretura di Salò (Racc. pag. 2545, punto 12), e ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, Wünsche (Racc. pag. 947, punto 15).

( 7 ) V. al riguardo A. Dauses, «P — Gerichtsbarkeit der EU», in Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts (a cura di M. von Dauses), P. II, punto 224 (EL 23).

( 8 ) Sentenza O’Byrne (cit. alla nota 3, punto 26).

( 9 ) Ibidem, punti 27 e segg.

( 10 ) Ibidem, punti 29 e segg.

( 11 ) Ibidem, punti 30 e seg.

( 12 ) In tal senso, anche l’avvocato generale Geelhoed nelle sue conclusioni nella causa O’Byrne (cit. alla nota 3, paragrafo 43), secondo cui occorre prendere come punto di riferimento il controllo ovvero la rinuncia al controllo sul prodotto. V. anche G. Viney/P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, 3a ed., Parigi 2006, pag. 881; P. Jourdain, «Responsabilité civile. Responsabilités spéciales. Produits défectueux», RTD civ. 2006, pagg. 331, 333.

( 13 ) Dato che, a norma dell’art. 11, i diritti derivanti dalla direttiva si estinguono alla scadenza del termine decennale, la dottrina è solita qualificare siffatto termine non già come «termine di prescrizione», quanto invece come un «termine di estinzione», definendolo più precisamente, ricorrendo a categorie giuridiche di diritto interno, come «von Amtwegen zu beachtende Ausschlussfrist» (F. Graf von Westphalen, Produkthaftungshandbuch, vol. 2, 2a ed., Monaco 1999, § 79 punto 15), «vervaltermijn» (L. Dommering-van Rongen, Productaansprakelijkheid, Amsterdam 2000, pag. 92 e seg.), «délai d’extinction» (Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, 6a ed., Parigi 2006, punto 8461). Siffatto uso di nozioni elaborate in diritto interno cela tuttavia il rischio di introdurre indirettamente nell’interpretazione dell’art. 11 della direttiva principi di diritto processuale insiti in tali nozioni. Inoltre, nel decimo ‘considerando’ della direttiva si fa esplicito riferimento ad un «termine di prescrizione uniforme dell’azione di risarcimento». In tale contesto, nella causa O’Byrne (cit. alla nota 3), sia la sentenza della Corte che le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed hanno giustamente definito il termine decennale di cui all’art. 11 della direttiva 85/374 come un termine di prescrizione, intendendo tale nozione in una dimensione di diritto comunitario.

( 14 ) Conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa O’Byrne (cit. alla nota 3, paragrafo 29).

( 15 ) V. al riguardo solo J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits. Etude de droit comparé, Parigi 2004, punto 434, pag. 432 e seg.

( 16 ) V. unicamente H.C. Taschner, «Product liability: basic problems in comparative law perspective», in Product Liability in Comparative Perspective (a cura di D. Fairgrieve), Cambridge 2005, pag. 155, in particolare pag. 161, che sottolinea come l’art. 4 della direttiva 85/374 definisca la fattispecie unicamente sulla base di un danno, un difetto e una connessione causale, non considerando rilevante la condotta del produttore. La responsabilità del produttore non sarebbe pertanto «fault based» quanto invece «defect based».

( 17 ) Tuttavia, il problema relativo all’inqudramento giuridico della responsabilità del produttore ha dato luogo a discussioni particolarmente vivaci, soprattutto nella dottrina di lingua tedesca, dove si è proposto di inquadrarla non solo come responsabilità senza colpa, ma anche come responsabilità oggettiva, in quanto combinazione di diversi elementi della responsabilità per e senza colpa a seconda del tipo di difetto del prodotto, od ancora come mescolanza di responsabilità oggettiva e di responsabilità esente da colpa per prodotti difettosi (v. solo J. Oechsler, in: Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, vol. 2, Berlino 2002, Einl zum ProdHaftG, punto 27). Anche in altri ordinamenti si danno le più variegate risposte al problema della natura giuridica della responsabilità del produttore, ad esempio utilizzando i concetti di «responsabilité quasi objective», «responsabilité mixte» (Ph. le Tourneau, cit. alla nota 13, punto 8350) o «responsabilité de plein droit» nella dottrina francese, «risicoaansprakelijkheid» (M. van Empel/H.A. Ritsema, Aansprakelijkheid voor producten, 2a ed., Deventer 1992, pag. 53) e «risicoaansprakelijkheid met schuldelementen» (L. Dommering-van Rongen, cit. alla nota 13, pag. 36) in quella olandese, «objectieve aansprakelijkheid met eerbiedigend karakter» in quella belga (D. Wuyts, «Productaansprakelijkheid: een Richtlijn voor (n)iets?», TBBR 2008, pag. 3, in particolare pag. 7). In tale discussione si dimentica però molto spesso che mediante la direttiva 85/374 è stata introdotta una normativa comunitaria in materia di responsabilità nella quale i concetti di responsabilità sviluppati in diritto interno non possono trovare automatica applicazione. Non essendo la colpa presupposto di responsabilità né nel tenore letterale, né nelle finalità o nella sistematica della direttiva 85/374, la tipologia di responsabilità colà disciplinata è da qualificarsi, dal punto di vista del diritto comunitario, come una responsabilità esente da colpa (giustamente H.C. Taschner/E. Frietsch, Produkthaftungsgesetz und EG-Produkthaftungsrichtlinie, Monaco 1990, 2a ed., Art. 1 della direttiva, n. 2. V. anche C. Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht, vol. II, Monaco 1999, punto 391, che circoscrive tale responsabilità, in modo molto sfumato, come fondata su un mero meccanismo di imputazione).

( 18 ) Seppure il produttore, a norma dell’art. 7, lett. e), della direttiva non sia responsabile qualora provi che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto, ad esso incombe pur sempre l’onere — oltre che il rischio — della prova di tale assenza di responsabilità. Pertanto, tale motivo di discarico di responsabilità ha solo parzialmente scongiurato il rischio di ostacoli all’innovazione insito nella responsabilità senza colpa. È per questo che, giustamente, l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 85/374 ha sottolineato che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano, e che non sarebbe perciò equo pretendere che il produttore fosse responsabile, senza limiti di tempo, dei difetti dei suoi prodotti.

( 19 ) Nella pertinente dottrina, come motivo principale dell’introduzione del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 11 della direttiva 85/374, si fa riferimento soprattutto alla possibilità di prevedere una copertura assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità per i prodotti; v. J.-S. Borghetti, (cit. alla nota 15), pag. 491 e segg.; A. van Wassenaer van Catwijck, Productenaansprakelijkheid in Europees verband, 2a ed., Zwolle 1991, pag. 104; H.J. Kullmann, Produkthaftungsgesetz, 2a ed., Berlino 1997, pag. 149.

( 20 ) In tal senso, anche l’avvocato generale Geelhoed nelle sue conclusioni nella causa O’Byrne (cit. alla nota 3, paragrafi 48 e segg.).

( 21 ) Sentenza O’Byrne (cit. alla nota 3, punto 34).

( 22 ) Ibidem, punti 35 e 37.

( 23 ) Ibidem, punto 39.

( 24 ) Sentenze 4 giugno 2009, causa C-285/08, Moteurs Leroy Somer (Racc. pag. I-4733, punti 20 e segg.); 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Skov Æg (Racc. pag. I-199, punti 22 e segg.); 25 aprile 2002, causa C-52/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-3827, punti 16 e 24); 25 aprile 2002, causa C-154/00, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3879, punti 12 e 20), nonché 25 aprile 2002, causa C-183/00, González Sánchez (Racc. pag. I-3901, punto 25).

( 25 ) Sentenze Moteurs Leroy Somer (punto 22), Skov Æg (punto 39), Commissione/Francia (punto 21), Commissione/Grecia (punto 17) e González Sánchez (punto 30), citate alla nota 24.

( 26 ) La direttiva 85/374 non esclude comunque l’applicazione di normative nazionali discordanti in tema di responsabilità contrattuale od aquiliana, a condizione che poggino su altri presupposti giuridici. V. U. Magnus, «Die Produkthaftung des Zwischenhändlers vor dem EuGH», GPR 2006, pag. 121, in particolare pag. 123, che in proposito sottolinea giustamente come la direttiva non sia da considerarsi una normativa globale in tema di responsabilità per i prodotti, visto che pone in essere in questo campo unicamente una regolamentazione parziale — seppur pienamente armonizzata — per mezzo della figura della responsabilità senza colpa.

( 27 ) Sentenze Moteurs Leroy Somer (punto 29), Commissione/Francia (punto 17), Commissione/Grecia (punto 13), e González Sánchez (punto 26), citate alla nota 24.

( 28 ) V. R. Schaub, «Abschied vom nationalen Produkthaftungsrecht? Anspruch und Wirklichkeit der EG-Produkthaftung», ZEuP 2003, pag. 562, in particolare pag. 570; U. Schroeter, «Zur historischen Auslegung sekundären Gemeinschaftsrechts und deren Grenzen am Beispiel der Produkthaftungsrichtlinie», ELR 2006, pag. 296, in particolare pag. 297; S. Whittaker, «Form and Substance in the Harmonisation of Product Liability in Europe», ZEuP 2007, pag. 858, in particolare pag. 866; M. Bacache, «La loi no 98-389 du 19 mai 1998, 10 ans après», Resp. civ. et assur. 2008, étude 7, punto 2.

( 29 ) Nelle sentenze Commissione/Francia (punto 18), Commissione/Grecia (punto 14), e González Sánchez (punto 27), citate alla nota 24, la Corte ha giustamente sottolineato che altre direttive in tema di consumatori contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente gli Stati membri ad adottare o mantenere, sulle questioni che esse disciplinano, disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato dei consumatori. V. art. 8 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59), l’art. 8 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), l’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19), l’art. 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12).

( 30 ) Ai sensi del settimo ‘considerando’ della direttiva 85/374, una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore implica che quest’ultimo possa esimersi dalla responsabilità se prova l’esistenza di alcuni fatti che lo liberano.

( 31 ) Sono fondamentali in materia le sentenze citate alla nota 24, Commissione/Francia e Commissione/Grecia. In tali sentenze sono stati considerati come atti in violazione della direttiva: l’ampliamento della nozione di danno a seguito di mancata osservanza dell’art. 9, primo comma, lett. b), che prevede a carico del consumatore una franchigia di 500 euro (sentenze Commissione/Francia, punti 26 e segg., e Commissione/Grecia, punto 34), l’applicazione illimitata al fornitore, nei suoi rapporti con i consumatori, della responsabilità del produttore (sentenza Commissione/Francia, punti 36 e segg.), l’introduzione di ulteriori requisiti di fatto per l’esonero della responsabilità ai sensi dell’art. 7, lett. d) ed e) (sentenza Commissione/Francia, punti 42 e segg.). Nella giurisprudenza successiva sono stati qualificati come contrari alla direttiva: una normativa che disponga che il fornitore risponde direttamente dei difetti di un prodotto nei confronti dei consumatori (sentenza Skov Æg, cit. alla nota 24; confermata dalla sentenza 5 luglio 2007, causa C-327/05, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-93), e la limitazione dell’esonero dalla responsabilità del fornitore ai sensi dell’art. 3, n. 3, ai casi in cui il produttore resti ignoto (sentenza 14 marzo 2006, causa C-177/04, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2461).

( 32 ) V., al riguardo, paragrafo 47 e segg. delle presenti conclusioni.

( 33 ) Nelle sue conclusioni nella causa O’Byrne, l’avvocato generale Geelhoed (cit. alla nota 3, paragrafo 58) ha giustamente sottolineato che il termine di dieci anni non si interrompe ove il danneggiato abbia erroneamente avviato un procedimento contro un soggetto che non è da considerarsi come produttore ai sensi dell’art. 3. V. del pari H.C. Taschner/E. Frietsch (cit. alla nota 17), Art. 11 della direttiva, punto 8, il quale sottolinea che allorquando dovesse risultare in giudizio che l’azione è stata intentata contro la persona sbagliata, il diritto ad agire contro il vero convenuto si estinguerebbe. Così anche H.J. Kullmann (cit. alla nota 19, pag. 152).

( 34 ) Sentenza O’Byrne (cit. alla nota 3, punto 32).

( 35 ) V. paragrafo 39 e segg. delle presenti conclusioni.

( 36 ) V. paragrafo 109 e segg. delle presenti conclusioni.

( 37 ) Sebbene la direttiva 85/374 non determini esplicitamente il metodo di calcolo del termine, anche tale calcolo — in ossequio alla finalità della completa armonizzazione — deve avvenire uniformemente su base comunitaria. Al riguardo appare opportuno, alla luce delle finalità perseguite dalla direttiva, prendere in considerazione il metodo di calcolo che sta alla base di diversi atti giuridici comunitari, metodo secondo il quale, in omaggio al principio dies a quo non computatur in termino, non si tiene conto del giorno nel quale si verifica l’evento generatore del termine (v. anche solo artt. 80 e seg. del regolamento di procedura della Corte). In tal modo si garantisce segnatamente che il consumatore possa pienamente usufruire del termine a sua disposizione (v. sentenza 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset, Racc. pag. 223, in merito all’art. 80 e seg. del regolamento di procedura della Corte). Pertanto, il termine posto all’art. 11 della direttiva 85/374 scade in linea di principio col terminare dello stesso giorno in cui, dieci anni prima, il prodotto è stato immesso in circolazione.

( 38 ) V. H.C. Taschner/E. Frietsch (cit. alla nota 17), Art. 11 della direttiva, punto 4; L. Dommering-van Rongen (cit. alla nota 13, pag. 173).

( 39 ) V. J. Schmidt-Salzer, Kommentar EG-Richtlinie Produkthaftung, vol. 1, Heidelberg 1986, Art. 11, punto 14; J.-S. Borghetti (cit. alla nota 15), punto 512, pag. 492, in particolare nota 271; F. Graf von Westphalen (cit. alla nota 13), § 79, punto 17.

( 40 ) V. paragrafi 39 e segg. delle presenti conclusioni.

( 41 ) V. soltanto L. Dommering-van Rongen (cit. alla nota 13, pag. 92 e segg.).

( 42 ) Di regola, si tratterà di prodotti non contrassegnati o non contenenti indicazioni sull’imballaggio o nelle istruzioni per l’uso; v. H.C. Taschner/E. Frietsch (cit. alla nota 17), Art. 3 della direttiva, punto 24.

( 43 ) V. H.C. Taschner/E. Frietsch (cit. alla nota 17), art. 3 della direttiva, punto 28; L. Dommering-van Rongen (cit. alla nota 41, pag. 93). Problematiche a tale riguardo sono le norme nazionali di trasposizione che prescrivono un invito formale a comunicare l’identità del produttore o del proprio fornitore, come ad esempio l’art. 4, n. 3, del Produkthaftungsgesetz (legge sulla responsabilità da prodotto) tedesco (termine di risposta di un mese a partire dall’invito a dar comunicazione in merito); l’art. 2, n. 3 del Consumer Protection Act inglese del 1987 (termine di risposta ragionevole a decorrere dall’invito a dar comunicazione); l’art. 2, n. 3, del Liability for Defective Products Act irlandese del 1991 (termine di risposta ragionevole a decorrere dall’invito a dar comunicazione). V. C. Hodges, «Product liability of suppliers: the notification trap», ELRev 2002, 27(6), pag. 758, in particolare pag. 764.

( 44 ) V. paragrafo 109 e segg. delle presenti conclusioni.

( 45 ) V. al riguardo F. Graf von Westphalen (cit. alla nota 13), § 79, punto 18; H.J. Kullmann (cit. alla nota 19, pag. 151); H.J. D. Wuyts (cit. alla nota 17, punto 41); L. Dommering-van Rongen (cit. alla nota 13, pag. 173 e seg.); M. van Empel/H.A. Ritsema (cit. alla nota 17, pag. 83).

( 46 ) V. in proposito paragrafo 47 e segg. delle presenti conclusioni.