CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 19 maggio 2009 ( 1 )

Causa C-133/08

Intercontainer Interfrigo SC (ICF)

contro

Balkenende Oosthuizen BV e MIC Operations BV

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Legge applicabile in mancanza di scelta — Contratto di noleggio — Criteri di collegamento — Separabilità»

1. 

Nel presente procedimento la Corte è invitata, per la prima volta, ad interpretare la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ( 2 ) e, più in particolare, l’art. 4 di detta Convenzione, che istituisce un meccanismo per designare la legge applicabile a un contratto in mancanza di scelta delle parti.

2. 

Nella specie si chiede alla Corte di pronunciarsi in merito all’individuazione, sulla base di detto articolo, della legge applicabile ad un contratto avente per oggetto la messa a disposizione di un mezzo per il trasporto di merci per un viaggio determinato.

3. 

Infatti, l’art. 4, n. 1, prima frase, della Convenzione di Roma prevede una regola generale che designa la legge applicabile al contratto in mancanza di scelta delle parti, accompagnata da una presunzione generale al n. 2 di tale articolo e da una presunzione speciale, enunciata al n. 4 del medesimo articolo, applicabile al contratto di trasporto di merci.

4. 

Inoltre, si interroga la Corte sulla questione se ad un contratto come quello in discussione nella causa principale sia parzialmente applicabile, conformemente all’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione di Roma, la legge di un paese diverso da quello col quale il contratto nel suo complesso presenta il collegamento più stretto.

5. 

Nelle presenti conclusioni indicherò i motivi per i quali ritengo che un contratto avente per oggetto la messa a disposizione di un mezzo per il trasporto di merci per un viaggio determinato non rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma, qualora la sede dell’impresa responsabile della messa a disposizione di tale mezzo di trasporto sia ubicata in un paese diverso da quello del luogo di carico o di scarico o della sede principale della controparte.

6. 

Spiegherò poi perché, a mio parere, per determinare la legge applicabile a tale contratto il giudice nazionale debba individuare, conformemente all’art. 4, n. 1, prima frase, della Convenzione di Roma, la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.

7. 

Infine, esporrò i motivi per i quali ritengo che al contratto controverso nel procedimento principale non sia parzialmente applicabile la legge di un paese diverso da quello con cui il contratto nel suo complesso presenta il collegamento più stretto.

I — Contesto normativo

8.

La Convenzione di Roma è entrata in vigore il 1o aprile 1991. All’epoca, gli Stati firmatari intendevano porre rimedio alla moltitudine di norme di conflitto esistenti uniformando le norme relative alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

9.

Le disposizioni della Convenzione di Roma si applicano, ai sensi dell’art. 1 di tale Convenzione, alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi, ad esclusione di talune materie elencate al n. 2 del medesimo articolo ( 3 ).

10.

La Convenzione di Roma sancisce, all’art. 3, il principio dell’autonomia della volontà delle parti. Infatti, secondo detta disposizione, «[i]l contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso».

11.

In mancanza di scelta, la Convenzione di Roma enuncia un principio generale, comune a tutti i contratti, per la determinazione della legge applicabile, accompagnato da talune presunzioni.

12.

In tal senso, ai sensi dell’art. 4, n. 1, di detta Convenzione, «[n]ella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro paese».

13.

L’art. 4, n. 2, della Convenzione di Roma così recita:

«Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell’esercizio dell’attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev’essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede».

14.

I contratti di trasporto di merci sono soggetti a una presunzione speciale. Infatti, ai sensi dell’art. 4, n. 4, della Convezione di Roma, «[l]a presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente».

15.

Tale disposizione precisa inoltre che, «[a]i fini dell’applicazione del presente paragrafo[,] sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci».

16.

Infine, la Convenzione di Roma prevede la possibilità per il giudice nazionale di escludere la presunzione enunciata all’art. 4, n. 2, quando la prestazione caratteristica non possa essere determinata, e quelle di cui all’art. 4, nn. 2-4, quando dal complesso delle circostanze risulti che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

II — Fatti e procedimento principale

17.

La Intercontainer Interfrigo SC (in prosieguo: l’«ICF») è una società con sede in Belgio. La Balkenende Oosthuizen BV (in prosieguo: la «Balkenende») e la MIC Operations BV (in prosieguo: la «MIC») sono società aventi sede nei Paesi Bassi.

18.

Nell’ambito di un progetto per un collegamento ferroviario per trasporto merci tra Amsterdam (Paesi Bassi) e Francoforte (Germania), la ICF, su incarico della MIC, metteva dei vagoni a disposizione della Balkenende. La ICF doveva assicurare il trasporto su rotaia e a tal fine acquistava le locomotive e i servizi necessari. La MIC noleggiava a terzi la capacità di carico di cui disponeva e doveva provvedere a tutta la parte operativa del trasporto.

19.

Le parti non stipulavano alcun contratto scritto. Veniva solo inviata dalla ICF una bozza di contratto, che designava la legge belga quale legge applicabile al contratto. Tale bozza non veniva firmata dalle parti. Tuttavia, gli accordi venivano eseguiti tra il 20 ottobre e il 13 novembre 1998, nonché tra il 16 novembre e il .

20.

Il 27 novembre 1998 la ICF inviava alla MIC una prima fattura per un importo di EUR 107512,50, relativa ai servizi prestati tra il 20 ottobre e il . Il veniva inviata alla MIC una seconda fattura per un importo di EUR 67100, relativa all’esecuzione degli accordi tra il 16 novembre e il .

21.

Poiché la MIC non aveva saldato la fattura del 27 novembre 1998, la ICF le intimava, in data , il pagamento della stessa, ma senza risultato.

22.

La ICF adiva il Rechtbank te Haarlem (Paesi Bassi) e chiedeva che la Balkenende e la MIC fossero condannate a pagare la fattura del 27 novembre 1998 e la relativa imposta sul valore aggiunto, oltre agli interessi e alle spese. La ICF sosteneva che la legge applicabile al contratto fosse la legge belga.

23.

Con sentenza 28 gennaio 2004 il Rechtbank te Haarlem affermava che il contratto era soggetto alla legge olandese. Poiché, secondo il diritto olandese, i crediti della ICF erano prescritti, detto giudice dichiarava irricevibile il ricorso.

24.

La ICF interponeva appello dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam. Quest’ultimo confermava la sentenza di primo grado. Esso respingeva la tesi della ICF secondo cui le parti avevano scelto il diritto belga quale legge applicabile al contratto, dato che il contratto era stato inviato alla Balkenende e alla MIC, ma non era stato firmato da queste ultime.

25.

Dinanzi al Gerechtshof, la ICF sosteneva che il diritto belga era applicabile in virtù dell’art. 4, n. 2, della Convenzione di Roma. Secondo detto giudice, si doveva ritenere che il contratto controverso riguardasse principalmente il trasporto di merci, ai sensi dell’art. 4, n. 4, ultima frase, di tale Convenzione. Inoltre, secondo lo stesso giudice, il contratto in questione presentava un collegamento più stretto con i Paesi Bassi che non con il Belgio e, pertanto, non era applicabile la presunzione di cui all’art. 4, n. 2, della menzionata Convenzione.

26.

La ICF ha proposto ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi).

27.

Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi in ordine all’interpretazione dell’art. 4 della Convenzione di Roma, sottopone alla Corte una serie di questioni pregiudiziali.

III — Le questioni pregiudiziali

28.

Lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il giudizio e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda solo il noleggio a viaggio e che altri tipi di noleggio esulano dall’ambito di applicazione di tale disposizione.

2)

Nel caso di risposta affermativa alla [prima questione], se l’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma debba essere poi interpretato nel senso che, nei limiti in cui anche altri tipi di noleggio abbiano per oggetto un trasporto di merci, il contratto in causa relativo a tale trasporto rientra nell’ambito di applicazione di questa disposizione, mentre per il resto il diritto applicabile è determinato dall’art. 4, n. 2, della Convenzione di Roma.

3)

In caso di risposta affermativa alla [seconda questione], a quale dei due ordinamenti giuridici indicati si debba far riferimento ai fini della valutazione dell’eccezione di prescrizione sollevata in relazione alla domanda fondata sul contratto.

4)

Se, qualora la parte essenziale del contratto riguardi il trasporto di merci, vada esclusa la distinzione di cui alla [seconda questione] e il diritto applicabile a tutti gli elementi del contratto debba essere determinato alla luce dell’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma.

5)

Se l’eccezione di cui all’art. 4, n. 5, seconda frase, della Convenzione di Roma debba essere interpretata nel senso che le presunzioni formulate all’art. 4, nn. 2[-]4, non valgono solo qualora dal complesso delle circostanze risulti che i criteri di collegamento in esse contenuti non hanno un effettivo valore di collegamento oppure nel senso che esse non valgono neppure qualora da tali circostanze risulti un collegamento prevalente con un altro paese».

IV — Analisi

A — Osservazioni preliminari

29.

Si deve anzitutto precisare che, in virtù dei protocolli del 19 dicembre 1988 ( 4 ), entrati in vigore il , la Corte è competente ad interpretare le disposizioni della Convenzione di Roma.

30.

Peraltro, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del primo protocollo 89/128, lo Hoge Raad der Nederlanden ha il potere di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad esso e vertente sull’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Roma.

B — Sulle questioni pregiudiziali

31.

La Corte è chiamata, per la prima volta, ad interpretare la Convenzione di Roma e, più precisamente, la disposizione di tale Convenzione relativa alla legge applicabile al contratto in mancanza di scelta delle parti.

32.

Per esaminare le questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio occorre descrivere preliminarmente il contenuto del sistema istituito dalla Convenzione di Roma.

1. Il sistema istituito dalla Convenzione di Roma

33.

Per continuare l’opera di unificazione giuridica nel settore del diritto privato internazionale, intrapresa con l’adozione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 5 ), gli Stati membri hanno adottato la Convenzione di Roma.

34.

Tale Convenzione è intesa, secondo il suo preambolo, a stabilire regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Nella relazione sulla Convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ( 6 ) si precisa che detta Convenzione è derivata dalla necessità di sopprimere gli inconvenienti dovuti alla diversità delle norme di conflitto, in particolare nel settore dei contratti. Secondo il sig. Vogelaar, all’epoca direttore generale del mercato interno e del ravvicinamento delle legislazioni presso la Commissione, la Convenzione di Roma avrebbe avuto risultati di grande utilità, in quanto avrebbe consolidato la certezza del diritto, rafforzato la fiducia nella stabilità dei rapporti giuridici, agevolato la stipulazione di accordi sulla competenza in funzione della legge applicabile e comportato nel complesso del diritto privato una maggiore tutela dei diritti acquisiti.

35.

Lo scopo della Convenzione di Roma è quindi uniformare le norme di conflitto affinché vengano designate le stesse leggi, a prescindere dal luogo in cui viene adottata la decisione.

36.

Per conseguire tale obiettivo, la Convenzione di Roma sancisce, all’art. 3, il principio dell’autonomia della volontà delle parti nella scelta della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Secondo tale principio, comune agli Stati membri, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.

37.

In mancanza di tale scelta, si è visto che l’art. 4 della Convenzione di Roma offre al giudice gli elementi necessari per determinare la legge applicabile. Il sistema istituito da tale disposizione si articola, a mio parere, nel modo seguente.

38.

L’art. 4, n. 1, della Convenzione di Roma dispone che, qualora le parti non abbiano scelto la legge applicabile, «il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro paese».

39.

La prima frase di tale disposizione, che può sembrare un po’ vaga, sembra in realtà rispecchiare molto bene le concezioni dei giudici degli Stati membri.

40.

Infatti, dalla relazione Giuliano Lagarde emerge che, nella maggior parte degli Stati membri, la concezione oggettiva per l’applicazione della legge al contratto prevale sugli elementi di collegamento fissi e precisi ( 7 ). Qualora le parti non abbiano scelto la legge applicabile al contratto, il giudice deve cercare indizi che consentano di localizzare tale contratto in un paese o nell’altro.

41.

Quanto all’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione di Roma, esso attiene a ciò che viene comunemente denominato «frazionamento» di un contratto. Esaminerò più dettagliatamente tale possibilità di frazionamento nell’ultima parte di questa esposizione.

42.

L’apparente vaghezza dell’art. 4, n. 1, della Convenzione di Roma è in parte attenuata da una serie di presunzioni formulate nei paragrafi seguenti dello stesso articolo.

43.

Infatti, l’art. 4, n. 2, della Convenzione di Roma dispone che «si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell’esercizio dell’attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev’essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede».

44.

La relazione Giuliano Lagarde precisa che tale disposizione rende concreta ed obiettiva la nozione di «collegamento più stretto» e apporta una considerevole semplificazione nella determinazione della legge applicabile al contratto in mancanza di scelta delle parti ( 8 ). Essa precisa inoltre che il collegamento del contratto dall’«interno» consente di evitare che tale collegamento si concretizzi tramite criteri esterni a detto contratto e che non presentano con esso alcuna connessione reale, quali la nazionalità delle parti o il luogo in cui il contratto è concluso ( 9 ).

45.

La scelta del luogo di residenza, dell’amministrazione centrale o della sede del fornitore della prestazione caratteristica quale luogo della legge applicabile al contratto si può anche spiegare, secondo me, con la circostanza che tale legge presenta il vantaggio di essere quella che il fornitore della prestazione può agevolmente conoscere, in particolare senza barriere linguistiche, e quella sulla cui applicazione esso può legittimamente fare affidamento.

46.

Inoltre, proprio in ragione della sua attività professionale, il fornitore della prestazione caratteristica sarà indotto a stipulare molteplici contratti. Sembra quindi auspicabile, per motivi pratici, che tutti i contratti da esso conclusi siano soggetti alla medesima legge. Si potrebbe certamente obiettare che lo stesso vale, in un contratto sinallagmatico, per la controparte. Tuttavia, nella grande maggioranza dei casi, la controprestazione consiste unicamente nel pagamento di una somma di denaro.

47.

Pertanto, la scelta del luogo di residenza, dell’amministrazione centrale o della sede del fornitore della prestazione caratteristica quale luogo della legge applicabile al contratto sembra la più appropriata.

48.

Tale presunzione generale è soggetta a due deroghe, elencate all’art. 4, nn. 3 e 4, della Convenzione di Roma.

49.

Infatti, in primo luogo, «[q]uando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume (…) che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l’immobile è situato».

50.

L’applicazione a questo tipo di contratto di una presunzione speciale che designa la lex rei sitae si può spiegare con il fatto che, in questo caso, l’elemento preponderante è l’immobile stesso.

51.

Sembra peraltro che sia questo il motivo per cui la relazione Giuliano Lagarde precisa che l’art. 4, n. 3, della Convenzione di Roma non si riferisce ai contratti per la costruzione o la riparazione di immobili ( 10 ). L’oggetto di tali contratti non è un diritto sull’immobile, bensì una prestazione di servizi, come i lavori da effettuare su tale immobile. In tal caso, si può presumere che la legge applicabile in mancanza di scelta delle parti sia definita dalla presunzione generale e corrisponda alla legge del luogo di residenza del fornitore della prestazione caratteristica.

52.

In secondo luogo, l’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma dispone che «[l]a presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci».

53.

Il ricorso ad una presunzione speciale per il contratto di trasporto di merci può spiegarsi con il fatto che molto spesso, nei rapporti internazionali, il luogo di residenza abituale del fornitore della prestazione caratteristica, vale a dire il vettore, dato che l’oggetto principale di tale contratto è il trasporto delle merci, non presenta un collegamento oggettivo con il contratto. Tale ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso di un vettore stabilito in Germania incaricato di trasportare le merci di un mittente francese dalla Francia all’Italia.

54.

Pertanto, il contratto è disciplinato dalla legge del paese sul cui territorio il vettore ha la propria residenza abituale solo se tale paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Vi è quindi una convergenza verso lo stesso luogo di vari fattori di localizzazione.

55.

Se queste due condizioni non sussistono, l’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma non è applicabile.

56.

Detta disposizione non precisa quale sia, in tal caso, la soluzione da adottare.

57.

Mi sembra ragionevole ritenere che, in una situazione del genere, il giudice chiamato a individuare la legge applicabile al contratto debba fare riferimento alla regola generale di cui all’art. 4, n. 1, della stessa Convenzione. Esso potrebbe dunque valutare gli elementi del contratto che gli consentono di localizzarne il centro di gravità.

58.

Si pone dunque il problema se, in tale situazione, si ricada nell’ambito della presunzione generale di cui all’art. 4, n. 2, della medesima Convenzione. Ritengo di no, per i seguenti motivi.

59.

Ricordo che l’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma dispone che «[l]a presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci».

60.

Sono del parere che questa prima frase vada interpretata nel senso che, se il luogo della residenza abituale del vettore e quello di carico o scarico o della sede principale del mittente non coincidono, la presunzione del n. 2 non si applica in alcun caso.

61.

Infatti, la presunzione speciale di cui all’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma equivale, in realtà, ad applicare la legge del luogo di residenza del fornitore della prestazione caratteristica, vale a dire il vettore.

62.

Si è visto che gli autori della Convenzione di Roma hanno ritenuto che la residenza del vettore non fosse un elemento sufficiente per collegare il contratto alla legge del luogo di tale residenza. Un altro elemento, vale a dire il luogo di carico, di scarico o della sede principale del mittente, deve quindi confermare lo stretto collegamento tra il contratto e il paese di residenza del vettore.

63.

Se gli autori della Convenzione si sono curati di subordinare a tali condizioni il collegamento di un contratto di trasporto di merci alla legge del luogo di residenza del vettore, ritengo che il rinvio alla presunzione generale di cui all’art. 4, n. 2, della Convenzione di Roma, laddove non sussistano le condizioni, priverebbe di utilità l’art. 4, n. 4, di detta Convenzione.

64.

Come si è precisato, il contratto di trasporto di merci è un contratto complesso, i cui elementi di collegamento sono numerosi e sparsi. Il vettore può essere stabilito in Francia, il mittente in Italia e il trasporto può avvenire tra i Paesi Bassi e il Belgio. Nessuno di questi luoghi sembra prevalente rispetto agli altri. È, a mio parere, soprattutto per questo motivo che il contratto di trasporto di merci è stato oggetto, nella Convenzione di Roma, di una presunzione speciale.

65.

Ritengo quindi che il giudice debba cercare caso per caso, qualora non sussistano le condizioni di cui all’art. 4, n. 4, di tale Convenzione, il paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto, conformemente alla regola generale enunciata all’art. 4, n. 1, della detta Convenzione ( 11 ).

66.

Sebbene la Convenzione di Roma miri a determinare, attraverso il meccanismo delle presunzioni, una maggiore prevedibilità nell’applicazione della norma di conflitto, esiste tuttavia un elemento, ripreso nel regolamento Roma I, che tende a dimostrare che nel sistema di tale Convenzione è stata conservata una certa flessibilità.

67.

Infatti, l’art. 4, n. 5, della Convenzione di Roma dispone che «[è] esclusa l’applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2[-4] vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese».

68.

Tale disposizione, a mio parere, deve essere letta come segue. Se la prestazione caratteristica non può essere determinata mediante il meccanismo previsto dall’art. 4, n. 5, della Convenzione di Roma, si rinvia alla regola generale sancita dall’art. 4, n. 1, della medesima Convenzione, secondo la quale il contratto è disciplinato dalla legge del paese con cui presenta il collegamento più stretto.

69.

Peraltro, anche nel caso in cui la prestazione caratteristica sia determinata, la presunzione di cui all’art. 4, n. 2, della detta Convenzione può essere esclusa, se dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta il collegamento più stretto con un altro paese. Lo stesso vale per quanto riguarda le presunzioni dell’art. 4, nn. 3 e 4, della Convenzione di Roma.

70.

Secondo la relazione Giuliano Lagarde, la ragion d’essere dell’art. 4, n. 5, è che, poiché la Convenzione di Roma stabilisce una norma di conflitto a carattere generale, destinata a trovare applicazione a quasi tutte le categorie di contratti, l’inevitabile contropartita è lasciare un margine di discrezionalità al giudice quando dall’insieme delle circostanze risulti che il collegamento inizialmente ritenuto più stretto è stato soppiantato da un altro ( 12 ).

71.

L’applicazione dell’art. 4, n. 5, della Convenzione di Roma è oggetto di dibattito. Sembrano infatti delinearsi due orientamenti. Secondo il primo orientamento, detta disposizione è sussidiaria rispetto alle presunzioni generale e speciali. Tale orientamento, minoritario, sembra essere stato adottato dai giudici scozzesi e olandesi. La menzionata disposizione entrerebbe in linea di conto solo quando, tenuto conto delle peculiari circostanze del caso di specie, la sede principale del fornitore della prestazione caratteristica del contratto sia priva di reale rilevanza quale criterio di collegamento ( 13 ).

72.

In tal caso, le presunzioni di cui all’art. 4, nn. 2-4, della Convenzione di Roma sono considerate forti.

73.

Il secondo orientamento sviluppatosi in relazione al disposto dell’art. 4, n. 5, di detta Convenzione è più fluttuante e più flessibile. Sembrerebbe che l’esclusione delle presunzioni non sia soggetta a norme rigorose ( 14 ), dato che i giudici scelgono di applicare tale disposizione vuoi senza prima esaminare le presunzioni, vuoi motivandone l’esclusione.

74.

Sono del parere che, per motivi di rispetto del principio della certezza del diritto e per garantire la prevedibilità cui mira la Convenzione di Roma, si debba applicare l’art. 4, n. 5, di detta Convenzione nei limiti in cui sia accertato che le presunzioni di cui all’art. 4, nn. 2-4, della medesima Convenzione non rispecchiano il reale collegamento del contratto al luogo così designato ( 15 ).

75.

Si è visto infatti che la Convenzione di Roma è stata adottata per sopprimere gli inconvenienti risultanti dalla diversità delle norme di conflitto e rafforzare la prevedibilità dell’applicazione di tali norme. Il regolamento Roma I riprende peraltro tali obiettivi. Il sedicesimo ‘considerando’ di detto regolamento enuncia che, «[p]er contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale [di detto] regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità».

76.

Per rafforzare la certezza del diritto, gli autori della Convenzione di Roma si sono quindi preoccupati di stabilire delle presunzioni. Tali presunzioni sono destinate a designare la legge del paese il cui collegamento con il contratto viene ritenuto più stretto. Tale ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso di un contratto di locazione la cui legge designata sarà, ai sensi dell’art. 4, n. 3, della detta Convenzione, la legge del paese in cui è situato l’immobile.

77.

Tuttavia, a mio parere, la ratio dell’art. 4, n. 5, della menzionata Convenzione impone che, se il giudice ritiene che la legge del paese così designato non presenti un reale collegamento con il contratto, le presunzioni, che sono presunzioni semplici ( 16 ), possano venir meno ( 17 ).

78.

Per riprendere l’esempio del contratto di locazione, si può supporre che un contratto di questo tipo, concluso tra due cittadini francesi e il cui oggetto sia una locazione stagionale in Italia, presenti un collegamento più stretto con la Francia. In tal caso, vari elementi convergono verso un paese diverso da quello designato in base alla presunzione. I contraenti sono entrambi cittadini francesi, il contratto è stato indubbiamente concluso in Francia e sarebbe a priori nel loro interesse che la legge francese fosse la legge applicabile al contratto, se non altro per motivi attinenti alla lingua e in quanto tale legge è presumibilmente quella da essi conosciuta.

79.

Questa flessibilità nell’applicazione della norma di conflitto si può giustificare con la volontà di non imporre arbitrariamente la legge di un paese che presenti in definitiva soltanto un debole collegamento reale con il contratto.

80.

Si riscontra del pari una certa flessibilità nell’applicazione della norma di conflitto di cui all’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione di Roma. Tale disposizione prevede infatti che, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro paese.

81.

La questione del frazionamento di un contratto sembra essere stata dibattuta dal gruppo di lavoro incaricato di redigere il progetto della Convenzione di Roma.

82.

Nella relazione Giuliano Lagarde si precisa infatti che «nessuna delegazione desiderava incoraggiare il frazionamento», ma che «la maggior parte degli esperti hanno ritenuto opportuno lasciare al giudice [tale] facoltà (…), purché in via eccezionale e per una parte autonoma e separabile (…) rispetto al contratto e non alla controversia» ( 18 ).

83.

Secondo il prof. Lagarde, la nozione di separabilità del contratto dev’essere interpretata in senso restrittivo. In particolare, due obbligazioni non sono necessariamente separabili in ragione del fatto che vengono eseguite in due paesi diversi. Il prof. Lagarde rileva inoltre che, affinché una parte del contratto possa essere considerata separabile, occorre che essa possa essere oggetto di una soluzione separata, indipendente da quella data agli altri elementi del contratto ( 19 ).

84.

Così, un contratto che comporti sia una vendita di materiale che un impegno a fornire assistenza tecnica potrebbe essere soggetto a leggi diverse, dato che questi due elementi sono oggettivamente separabili ( 20 ).

85.

Preciso inoltre che, secondo la relazione Giuliano Lagarde, «l’espressione “in via eccezionale” è (…) da interpretarsi nel senso che il giudice deve applicare il frazionamento il più raramente possibile» ( 21 ).

86.

La scelta di consentire il frazionamento solo a titolo eccezionale si può facilmente giustificare con la volontà di non compromettere la coerenza di un contratto e di non compiere scelte in ordine alla legge applicabile che diano luogo a risultati contraddittori ( 22 ).

87.

Gli stessi giudici nazionali sono peraltro restii ad applicare il frazionamento. La Court of Appeal (England & Wales) (Regno Unito), ad esempio, ha dichiarato che il frazionamento può applicarsi solo per clausole distinte e autonome di uno stesso contratto che possano essere esaminate separatamente dal resto del medesimo contratto ( 23 ).

88.

Del pari, il Bundesgerichtshof (Germania), molto prima dell’elaborazione della Convenzione di Roma, ha ritenuto che, di regola, si debba determinare un elemento preponderante del contratto e applicare un’unica normativa ad un rapporto giuridico ( 24 ).

89.

Il frazionamento di un contratto è dunque soggetto a limiti e va quindi applicato in via eccezionale. Esso non deve condurre a vanificare lo scopo principale della Convenzione di Roma, che consiste nel garantire una certa prevedibilità nell’applicazione delle norme in materia di conflitto di leggi.

90.

Passo ora ad esaminare le questioni pregiudiziali alla luce di tali considerazioni.

2. Le questioni pregiudiziali

91.

Ritengo che le questioni pregiudiziali debbano essere analizzate nel modo seguente.

92.

Anzitutto, con la prima questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se un contratto come quello controverso rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma.

93.

Poi, con la quinta questione, si chiede alla Corte di precisare la portata dell’art. 4, n. 5, di detta Convenzione, secondo cui le presunzioni di cui all’art. 4, nn. 2-4, della stessa non valgono, se dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

94.

Infine, con la seconda, terza e quarta questione il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di applicare il frazionamento ad un contratto come quello controverso. Esso si pone tale domanda in particolare alla luce del fatto che i termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto variano a seconda della legge applicabile.

95.

Ritengo che si debbano esaminare congiuntamente la prima e la quinta questione. Sembra infatti di capire che, con tali questioni, il giudice del rinvio chieda alla Corte di determinare, tenuto conto del sistema istituito dall’art. 4 della Convenzione di Roma, la legge applicabile ad un contratto come quello in discussione nella causa principale.

96.

Indicherò quindi, da un lato, i motivi per i quali ritengo che tale contratto non possa essere soggetto all’applicazione dell’art. 4, n. 4, di detta Convenzione e, dall’altro, i motivi per i quali reputo che, per determinare la legge applicabile al contratto in questione, il giudice del rinvio debba individuare il paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto controverso, conformemente all’art. 4, n. 1, della detta Convenzione.

97.

Infine, esporrò i motivi per i quali ritengo che tale contratto non possa essere oggetto di frazionamento.

a) Sull’applicazione del sistema istituito dall’art. 4 della Convenzione di Roma al contratto controverso

98.

Il giudice del rinvio si domanda se il contratto eseguito tra la ICF e la MIC possa essere qualificato come contratto di trasporto di merci e rientri quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma.

99.

Ricordo che, in virtù di tale contratto, la ICF ha messo dei vagoni a disposizione della Balkenende, la quale a sua volta agiva per conto della MIC, e ha provveduto al trasporto di merci su rotaia tra Amsterdam e Francoforte. Soltanto la MIC, che aveva noleggiato a terzi la capacità di carico di cui disponeva, si è occupata della parte operativa del trasporto.

100.

Il giudice del rinvio rileva inoltre che la ICF è una società con sede in Belgio, mentre la Balkenende e la MIC hanno sede nei Paesi Bassi.

101.

Come si è rilevato al paragrafo 54 delle presenti conclusioni, l’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma è applicabile solo se il paese sul cui territorio risiede il vettore coincide con quello in cui è situato il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. È irrilevante, a questo stadio dell’analisi, sapere se il contratto concluso tra, da una parte, la ICF e, dall’altra, la Balkenende e la MIC possa essere qualificato come contratto di trasporto di merci ai sensi della menzionata disposizione.

102.

Si deve quindi constatare che, nella specie, tali luoghi non coincidono. Infatti, la ICF ha sede in Belgio, mentre le controparti, la Balkenende e la MIC, hanno sede nei Paesi Bassi. Inoltre, il trasporto viene effettuato da Amsterdam a Francoforte, il che significa che il carico avviene nei Paesi Bassi e lo scarico in Germania.

103.

Di conseguenza, anche ammettendo che il contratto in questione venga qualificato come contratto di trasporto di merci ai sensi dell’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma, ritengo che esso non possa ricadere nell’ambito di applicazione di tale disposizione, in quanto non ne sussistono le necessarie condizioni.

104.

Pertanto, conformemente a quanto si è osservato in precedenza, sono del parere che, qualora non siano soddisfatte le condizioni della menzionata disposizione, si applichi la regola generale enunciata all’art. 4, n. 1, della Convenzione di Roma.

105.

Il giudice del rinvio deve quindi cercare il paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto in discussione nella causa principale. In tale ricerca possono essere presi in considerazione vari elementi. In particolare, si potrà tenere conto del luogo in cui è stato concluso il contratto, del luogo di esecuzione dello stesso, del luogo di residenza delle parti e dell’oggetto del contratto. Tali elementi condurranno il giudice verso un luogo di convergenza, il centro di gravità del contratto.

106.

I pochi elementi forniti dal giudice del rinvio sembrano fare dei Paesi Bassi il centro di gravità del contratto. Ricordo infatti che la ICF ha sede in Belgio, la Balkenende e la MIC hanno sede nei Paesi Bassi e il trasporto viene effettuato da Amsterdam a Francoforte.

107.

Pertanto, al contratto in questione si dovrebbe applicare la legge olandese. In ogni caso, spetta al giudice nazionale individuare il paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.

108.

In base al complesso di questi elementi, ritengo che un contratto avente per oggetto la messa a disposizione di un mezzo per il trasporto di merci per un viaggio determinato esuli dall’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma quando l’impresa incaricata della messa a disposizione di tale trasporto abbia sede in un paese diverso da quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale della controparte.

109.

Ritengo quindi che, per determinare la legge applicabile a tale contratto, il giudice nazionale debba individuare, conformemente all’art. 4, n. 1, della Convenzione di Roma, la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.

b) Sulla possibilità di frazionamento

110.

Con la seconda, terza e quarta questione, il giudice del rinvio intende sapere se si possa applicare il frazionamento ad un contratto come quello in discussione nella causa principale. Esso si pone tale domanda, in particolare, in ragione del fatto che i termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto variano a seconda della legge applicabile.

111.

Sembra di capire che, con tali questioni, il giudice del rinvio intende sapere, in realtà, se l’obbligazione della Balkenende e della MIC, consistente nel fornire la contropartita dell’obbligazione eseguita dalla ICF, possa essere separata dal resto del contratto concluso fra tali soggetti, posto che, a seconda della legge applicabile, l’azione della ICF può risultare prescritta o meno.

112.

Come si è visto, il frazionamento è previsto a titolo eccezionale all’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione di Roma.

113.

Il frazionamento, in definitiva, presenta interesse solo se la parte di contratto cui si intende applicare una legge diversa si distingue quale elemento autonomo dal complesso del contratto e se tale parte presenta un collegamento più stretto con la legge di un altro paese.

114.

Nella specie mi sembra difficile prospettare un frazionamento. Il contratto concluso tra la ICF, da una parte, e la Balkenende e la MIC, dall’altra, ha per oggetto una prestazione unica, vale a dire la messa a disposizione di un mezzo per il trasporto di merci per un viaggio determinato, la cui contropartita consiste nel pagamento di una somma di denaro. Tale reciprocità delle obbligazioni delle parti sembra imporre l’unicità della legge applicabile al contratto.

115.

La situazione sarebbe diversa, secondo me, se il contratto controverso comportasse obbligazioni multiple, separabili le une dalle altre, come, ad esempio, una volta giunta la merce a Francoforte, l’obbligazione consistente nel consegnarla sul territorio tedesco. In tal caso, queste due obbligazioni mi sembrerebbero oggettivamente separabili.

116.

Aggiungo inoltre che, anche ammettendo che una parte del contratto in discussione nella causa principale possa essere separata dal resto, rimane il fatto che, conformemente all’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione di Roma, il giudice deve accertare che tale parte autonoma presenti un collegamento più stretto con la legge di un altro paese. In base a quanto ho rilevato ai paragrafi 106 e 107 delle presenti conclusioni, mi sembra difficile collegare una qualsiasi parte del contratto alla legge belga, secondo la quale, lo ricordo, l’azione della ICF non è prescritta.

117.

Pertanto, ritengo che, nell’ambito di un contratto il cui oggetto consista nella messa a disposizione di un mezzo per il trasporto di merci per un viaggio determinato, l’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione di Roma non sia applicabile.

V — Conclusione

118.

Per tutte le considerazioni svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dallo Hoge Raad der Nederlanden:

«Un contratto avente per oggetto la messa a disposizione di un mezzo per il trasporto di merci per un viaggio determinato non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 4, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (Convenzione di Roma), quando l’impresa incaricata della messa a disposizione di tale trasporto abbia sede in un paese diverso da quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale della controparte.

La legge applicabile a tale contratto, conformemente all’art. 4, n. 1, prima frase, della Convenzione di Roma, è quella del paese con cui detto contratto presenta il collegamento più stretto. Tale collegamento può essere dedotto, ad esempio, dal fatto che in un contratto come quello in discussione nella causa principale i contraenti siano stabiliti nei Paesi Bassi e il luogo di carico sia situato in questo stesso paese.

L’art. 4, n. 1, seconda frase, della Convenzione di Roma dev’essere interpretato nel senso che ad una parte di un contratto si può applicare la legge di un paese diverso se tale parte si distingue quale elemento autonomo dal complesso del contratto. Non soddisfa tale condizione un contratto come quello controverso, il cui oggetto consiste in un’unica prestazione, vale a dire la messa a disposizione di un mezzo per il trasporto di merci per un viaggio determinato».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Convenzione aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma»).

( 3 ) Si tratta, ad esempio, delle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, delle obbligazioni contrattuali relative a testamenti e successioni, dei regimi matrimoniali, dei diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o ancora delle clausole compromissorie e delle convenzioni sul foro competente.

( 4 ) Primo protocollo 89/128/CEE concernente l’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1989, L 48, pag. 1), e convenzioni di adesione del , e , nonché secondo protocollo 89/129/CEE, che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l’interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il (GU 1989, L 48, pag. 17), e convenzioni di adesione del , e .

( 5 ) GU 1972, L 299, pag. 32. Tale Convenzione è stata sostituita dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

( 6 ) Relazione del prof. Mario Giuliano, docente all’Università di Milano, e del prof. Paul Lagarde, docente all’Università di Parigi I (GU 1980, C 282, pag. 1; in prosieguo: la «relazione Giuliano Lagarde»).

( 7 ) V. art. 4, n. 1, della relazione Giuliano Lagarde.

( 8 ) V. art. 4, n. 3, settimo comma, della relazione Giuliano Lagarde.

( 9 ) V. art. 4, n. 3, secondo comma, della relazione Giuliano Lagarde.

( 10 ) V. art. 4, n. 4, quarto comma, della relazione Giuliano Lagarde.

( 11 ) Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), sembra porre rimedio a tale lacuna lasciata dall’art. 4, n. 4, della Convenzione di Roma. Infatti, in virtù dell’art. 5, n. 1, del regolamento Roma I, applicabile ai contratti di trasporto di merci, se le condizioni enunciate all’art. 4, n. 4, di detta Convenzione e riprese nel regolamento Roma I non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti. Si potrebbe quindi pensare che la certezza del diritto e la prevedibilità della legge applicabile abbiano prevalso sulla flessibilità nell’applicazione della norma di conflitto.

( 12 ) V. art. 4, n. 7, quarto e quinto comma, della relazione Giuliano Lagarde.

( 13 ) V., in particolare, sentenza dello Hoge Raad der Nederlanden 25 settembre 1992, Société Nouvelle des Papeteries de l’AA SA v. BV Machinefabriek BOA (Nederlandse Jurisprudentie 1992, n. 750), e sentenza della Court of Session (Scotland) (Regno Unito) , Caledonia Subsea Ltd v. Micoperi Srl (2002 SLT 1022).

( 14 ) V., in particolare, sentenza della Cour de cassation (Francia) 19 dicembre 2006 (cass com n. 05-19.723). In tal senso, la Cour de cassation ha dichiarato che, «ai sensi dell’art. 4, n. 1, della Convenzione di Roma, il contratto è regolato dalla legge del paese con cui esso presenta il collegamento più stretto; dal combinato disposto dei nn. 2 e 5 risulta che, per determinare la legge più appropriata, il giudice adito deve effettuare un confronto tra il collegamento esistente fra il contratto e, da una parte, il paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la sua residenza abituale, nonché, dall’altra, l’altro paese in questione, e cercare quello con il quale esso presenta il collegamento più stretto». V. anche sentenza della High Court of Justice (England & Wales) (Regno Unito) , Bank of Baroda v. Vysya Bank ([1994] 2 Lloyd’s Rep. 87, 93), in cui il giudice inglese ha escluso la presunzione di cui all’art. 4, n. 2, della Convenzione di Roma a vantaggio dell’art. 4, n. 5, di tale Convenzione, che collega il contratto alla legge con cui esso presenta, secondo le circostanze di ogni singolo caso, il collegamento più stretto.

( 15 ) V., in tal senso, Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della convenzione di Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima [COM(2002) 654 def., pagg. 27 e 28].

( 16 ) V. art. 4, n. 9, della relazione Giuliano Lagarde.

( 17 ) Tale possibilità viene peraltro ripresa all’art. 4, n. 3, del regolamento Roma I.

( 18 ) V. art. 4, n. 8, secondo comma, della relazione Giuliano Lagarde. V. anche art. 3, n. 4, di detta relazione.

( 19 ) P. Lagarde, «Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980», RC Dip, 80(2), aprile-giugno 1991, pag. 287.

( 20 ) P. Mayer, e V. Heuzé, Droit international privé, 9a edizione, Montchrestien, Parigi, 2007, n. 710.

( 21 ) V. art. 4, n. 8, quarto comma, della relazione Giuliano Lagarde.

( 22 ) V. art. 3, n. 4, primo comma, della relazione Giuliano Lagarde.

( 23 ) Sentenza 28 luglio 1998, The Governor and Company of Bank of Scotland of the Mound v. Butcher [(1998) EWCA Civ 1306]. V. anche sentenze della High Court of Justice (England & Wales) , CGU International Insurance plc v. Szabo & Ors. [(2002) 1 All ER (Comm) 83], e , American Motorists Insurance Co (Amico) v. Cellstar Corp & Anor [(2003) EWCA Civ 206, punto 33].

( 24 ) Sentenza del Bundesgerichtshof 7 maggio 1969 (VIII ZR 142/68, DB 1969, 1053).