CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 12 maggio 2009 ( 1 )

Causa C-89/08 P

Commissione europea

contro

Irlanda e altri

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Esenzione dall’accisa sugli oli minerali — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 1, lett. b), lett. v) — Difetto di motivazione — Ufficio di giudice — Motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio dal giudice comunitario — Violazione del principio del contraddittorio — Portata dell’obbligo di motivazione»

1. 

Il procedimento in esame dovrebbe consentire alla Corte di precisare gli obblighi derivanti dal principio del contraddittorio per il giudice comunitario quando quest’ultimo solleva d’ufficio un motivo d’ordine pubblico.

2. 

Tale questione è sorta nell’ambito dell’impugnazione proposta dalla Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione ( 2 ), nella quale il detto giudice ha annullato la decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente ( 3 ).

3. 

Nella decisione contestata la Commissione aveva qualificato quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune talune esenzioni dall’accisa sugli oli minerali autorizzate dal Consiglio dell’Unione europea su sua proposta, diversi anni prima, conformemente alle pertinenti direttive in materia di accisa.

4. 

Nella menzionata decisione essa aveva ritenuto che dette esenzioni non costituissero aiuti esistenti, bensì aiuti nuovi, i quali dovevano quindi, in linea di principio, formare oggetto di recupero presso i beneficiari. La Commissione aveva tuttavia riconosciuto che le relative decisioni di autorizzazione del Consiglio avevano ingenerato un legittimo affidamento sulla conformità delle stesse con le norme del mercato comune, ordinando, quindi, il loro recupero con decorrenza soltanto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’avvio del procedimento d’indagine formale di dette esenzioni alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

5. 

La decisione contestata ha costituito oggetto di un ricorso di annullamento da parte dell’Irlanda, della Repubblica francese e della Repubblica italiana, nonché di due società, la Eurallumina SpA ( 4 ) e la Aughinish Alumina Ltd ( 5 ).

6. 

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato d’ufficio che la detta decisione era viziata da un difetto di motivazione in quanto vi si affermava, senza fornire spiegazioni, che le esenzioni controverse non costituivano aiuti esistenti ai sensi dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 ( 6 ).

7. 

Il Tribunale ha disposto l’annullamento della decisione contestata sulla base di tale motivo, senza preliminarmente pronunciarsi sulle osservazioni delle parti in merito.

8. 

A sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza impugnata la Commissione deduce una serie di motivi. Essa afferma, anzitutto, che il Tribunale non era legittimato a rilevare d’ufficio il vizio de quo e, in secondo luogo, che il detto giudice ha violato il principio del contraddittorio. Essa chiede inoltre alla Corte di dichiarare la sentenza impugnata erronea nella parte in cui ritiene che la decisione contestata sia viziata da violazione dell’obbligo di motivazione per quanto concerne la mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

9. 

Suggerirò alla Corte di dichiarare che il Tribunale era perfettamente legittimato a rilevare d’ufficio tale vizio, ma che era altresì tenuto, conformemente al principio del contraddittorio, a raccogliere le osservazioni formulate dalle parti in merito. Ne dedurrò che l’inosservanza di tale obbligo giustifica l’annullamento della sentenza impugnata.

10. 

Suggerirò parimenti alla Corte di dichiarare che la decisione contestata non è viziata da un difetto di motivazione per quanto concerne la mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v ), del regolamento n. 659/1999, e di rinviare gli atti al Tribunale per l’esame dei motivi di annullamento della decisione medesima, dedotti dai tre Stati membri e dalle due società.

I — Contesto normativo

A — Le direttive relative alle accise sugli oli minerali

11.

Le accise sugli oli minerali sono state oggetto di diverse direttive, vale a dire la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ( 7 ), la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ( 8 ), nonché la direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( 9 ), che ha abrogato le direttive 92/81 e 92/82 con effetto dal 31 dicembre 2003.

12.

L’art. 8, n. 4, della direttiva 92/81 consentiva al Consiglio, su proposta della Commissione, di autorizzare uno Stato membro ad istituire esenzioni o riduzioni di aliquote d’accisa diverse da quelle previste dalla detta direttiva.

13.

La direttiva 2003/96 ha stabilito, all’art. 2, n. 4, lett. b), secondo trattino, che essa non si applicava ai prodotti energetici ad uso combinato, ossia a quelli destinati ad essere utilizzati sia come combustibile sia per fini diversi da quello di carburante o combustibile. In tal senso, a decorrere dal 31 dicembre 2003, data di entrata in vigore di tale direttiva, non esiste più alcuna aliquota minima per l’accisa sugli oli combustibili pesanti utilizzati nella produzione di allumina. Inoltre, all’art. 18, n. 1, la direttiva 2003/96 ha autorizzato gli Stati membri, con riserva di previo esame da parte del Consiglio, a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2006 le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell’allegato II, che menziona le esenzioni dalle accise degli oli combustibili pesanti utilizzati nella produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna.

B — Il regime degli aiuti di Stato

1. Il Trattato CE

14.

L’art. 87, n. 1, CE stabilisce quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

15.

L’art. 88 CE così dispone:

«1.   La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2.   Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

(…)

3.   Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

2. Il regolamento n. 659/1999

16.

Ai sensi dell’art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/1999, si intende per «aiuti esistenti»:

«(…)

v)

gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione».

II — Fatti

17.

L’Irlanda, la Repubblica italiana e la Repubblica francese esentavano dalle accise, rispettivamente dal 1983, dal 1993 e dal 1997, gli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina nella regione di Shannon, in Sardegna e nella regione di Gardanne.

18.

Tali esenzioni venivano autorizzate, rispettivamente, con le decisioni del Consiglio 92/510/CEE ( 10 ), 93/697/CE ( 11 ) e 97/425/CE ( 12 ). Le dette autorizzazioni venivano più volte prorogate dal Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224/CE ( 13 ), fino al 31 dicembre 2006.

19.

Il punto cinque della motivazione della decisione 2001/224 precisava che quest’ultima non pregiudicava l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico che avrebbero potuto essere, in particolare, intentati a norma degli artt. 87 CE e 88 CE e che essa non dispensava gli Stati membri, a norma dell’art. 88 CE, dall’obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che potevano essere istituiti.

20.

Con tre decisioni datate 30 ottobre 2001, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 2 febbraio 2002 ( 14 ), la Commissione avviava, con riferimento a ciascuna delle esenzioni controverse, il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. In esito a tale procedimento, la Commissione adottava la decisione contestata.

21.

Nella detta decisione la Commissione rilevava che le esenzioni concesse anteriormente al 1o gennaio 2004, data di entrata in vigore della direttiva 2003/96, costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

22.

Essa sosteneva che tali esenzioni dovessero essere considerate quali aiuti nuovi e non quali aiuti esistenti. La Commissione fondava tale valutazione, in particolare, sul fatto che le esenzioni in questione non esistevano prima dell’entrata in vigore del Trattato negli Stati membri interessati, che la Commissione e il Consiglio non le avevano mai autorizzate alla luce delle norme sugli aiuti di Stato e che le disposizioni di cui all’art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999 non erano applicabili ( 15 ).

23.

Al punto 69 della decisione contestata, la Commissione affermava che l’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 non era applicabile nella fattispecie.

24.

Essa illustrava, inoltre, in qual misura gli aiuti di Stato erano incompatibili con il mercato comune.

25.

Per quanto concerne le esenzioni concesse a decorrere dal 1o gennaio 2004, essa decideva di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE.

26.

La Commissione esaminava, infine, in qual misura gli aiuti relativi alle esenzioni concesse fino al 31 dicembre 2003 dovessero essere recuperati. Essa ricordava che gli Stati membri sono tenuti a recuperare gli aiuti illegittimi dichiarati incompatibili con il mercato comune, salvo il caso in cui ciò risulti in contrasto con un principio generale del diritto comunitario, come la tutela del legittimo affidamento o la certezza del diritto.

27.

La Commissione riteneva, alla luce delle decisioni di esenzione e del fatto che esse, ivi compresa la decisione 2001/224, erano state adottate su sua proposta, che i beneficiari delle esenzioni controverse potessero legittimamente invocare il legittimo affidamento, considerata la compatibilità delle stesse con il diritto comunitario in generale, limitatamente, tuttavia, sino al 2 febbraio 2002, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle decisioni di avvio del procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE.

28.

Nel dispositivo della decisione contestata si precisa che le esenzioni in questione, concesse fino al 31 dicembre 2003, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE; che gli aiuti concessi tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003 sono incompatibili con il mercato comune non avendo i beneficiari versato un’aliquota pari, come minimo, a euro 13,01 per 1000 kg di olio minerale pesante e, infine, che tali aiuti incompatibili devono essere oggetto di recupero da parte dei tre Stati membri interessati.

III — Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

29.

Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale in data 16, 17 e 23 febbraio 2006, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Eurallumina e la Aughinish Alumina proponevano ricorsi di annullamento totale o parziale della decisione contestata. I singoli procedimenti venivano riuniti ai fini della fase orale e della decisione.

30.

Le ricorrenti, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, deducevano in sostanza 23 motivi vertenti, in particolare, sull’errata qualificazione delle esenzioni controverse come aiuti nuovi — laddove si tratterebbe, invece, di aiuti esistenti — sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, del rispetto di un termine ragionevole, di presunzione di validità, del principio lex specialis derogat legi generali, dell’effetto utile e di buona amministrazione. Esse invocavano, inoltre, la violazione dell’art. 87 CE, nonché dell’obbligo di motivazione relativamente all’applicazione di tale articolo.

31.

Al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento 659/1999, di aver ritenuto opportuno rilevare d’ufficio il motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata.

32.

Dopo aver ricordato che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che dev’essere rilevato d’ufficio dal giudice comunitario e dopo aver richiamato la giurisprudenza relativa alla portata dell’obbligo di motivazione di un atto comunitario, il Tribunale ha osservato che, nella decisione contestata, la Commissione ha esaminato se le esenzioni in questione costituissero aiuti nuovi o aiuti esistenti e ha affermato che l’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 non era applicabile nella fattispecie, senza indicare le ragioni di tale inapplicabilità.

33.

Il Tribunale ha considerato, ai punti 56-62 della sentenza impugnata, che le seguenti circostanze particolari imponevano un’accurata motivazione da parte della Commissione in merito alla mancata applicazione della suddetta disposizione.

34.

In primo luogo, in varie decisioni di autorizzazione delle esenzioni in questione si fa presente che la Commissione riconosce che tali esenzioni non comportano distorsioni di concorrenza, e non risultano elementi dai quali si possa desumere che la nozione di distorsione di concorrenza abbia una portata diversa in materia fiscale rispetto a quella che essa possiede nel settore degli aiuti di Stato. In molte di dette decisioni viene altresì precisato che le esenzioni in questione dovranno essere periodicamente riesaminate dalla Commissione per garantire la loro compatibilità con il funzionamento del mercato interno e con altri obiettivi del Trattato.

35.

In secondo luogo, al punto 97 della motivazione della decisione contestata, la Commissione ha riconosciuto la possibilità che tali decisioni di autorizzazione, adottate sulla base delle sue proposte, abbiano plausibilmente fatto ritenere che le esenzioni in questione non potessero essere qualificate aiuti di Stato al momento della loro entrata in vigore. A parere del Tribunale, la circostanza che tale passo della motivazione della sentenza figuri nella parte relativa al recupero degli aiuti non può sminuirne la portata riguardo alla qualificazione delle esenzioni in questione come aiuti di Stato.

36.

In terzo luogo, le esenzioni di cui trattasi sono state autorizzate e prorogate dal Consiglio su proposta della Commissione e, se si esclude la decisione 2001/224, nessuna di esse menzionava una possibile contraddizione con le norme relative agli aiuti di Stato. Al punto 96 della motivazione della decisione contestata, la Commissione ha sottolineato che gli interessati non si attendono che la Commissione presenti al Consiglio proposte incompatibili con le disposizioni del Trattato.

37.

Il Tribunale da tali circostanze ha dedotto che la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’art. 253 CE, relativamente alla mancata applicazione, nella specie, dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

38.

Il Tribunale ha disposto quindi l’annullamento della decisione contestata condannando la Commissione alle spese.

IV — L’impugnazione

39.

La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare le cause dinanzi al Tribunale, riservando la decisione sulle spese.

40.

L’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Eurallumina e la Aughinish Alumina chiedono alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Commissione alle spese.

41.

In subordine, la Eurallumina, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere il sesto motivo d’impugnazione della Commissione, secondo il quale il Tribunale non avrebbe potuto annullare la decisione contestata nella parte in cui essa aveva esteso il procedimento di indagine formale alle esenzioni per il periodo successivo al 1o gennaio 2004, chiede di annullare la sentenza impugnata soltanto nella parte relativa a tale estensione.

42.

A sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza impugnata e di rinvio delle cause dinanzi al Tribunale, la Commissione deduce sei motivi.

43.

Il primo motivo è diretto a dimostrare che il Tribunale, rilevando d’ufficio il motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata, sarebbe andato oltre i suoi poteri. Il secondo motivo è fondato sulla violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Il terzo motivo è inteso a dimostrare che la questione se gli aiuti di cui trattasi rientrino nel campo di applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 non poteva essere esaminata. Il quarto e il quinto motivo sono volti a dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la decisione contestata era viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto concerne la mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999. Infine, con il sesto motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale non potesse annullare la decisione contestata nella parte in cui essa estende il procedimento di indagine formale alle esenzioni successive al 31 dicembre 2003.

44.

Prima di esaminare detti motivi occorre ricordare che, al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999, ha precisato di aver ritenuto opportuno rilevare d’ufficio il motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata.

45.

All’udienza è stato confermato che, se è pur vero che le ricorrenti hanno contestato dinanzi al Tribunale la qualificazione come aiuti nuovi operata dalla Commissione nella decisione contestata, sostenendo che le esenzioni in questione dovevano essere qualificate come aiuti esistenti, esse, tuttavia, non hanno fondato i loro argomenti sulle disposizioni dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 ( 16 ).

46.

È da considerarsi pertanto acquisito, ai fini dell’analisi che svolgerò in seguito, da un lato, che le parti non hanno sostenuto dinanzi al Tribunale che le esenzioni in questione dovevano essere qualificate come aiuti esistenti ai sensi dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 e, dall’altro, che il motivo sollevato d’ufficio dal Tribunale, attinente all’obbligo di motivazione per quanto concerne la mancata applicazione di tale disposizione, non è stato dibattuto dalle stesse.

A — Sul primo motivo

1. Argomenti delle parti

47.

Il primo motivo di impugnazione verte, formalmente, sull’incompetenza del Tribunale, su vizi procedurali recanti pregiudizio agli interessi delle ricorrenti nel giudizio di impugnazione, sulla violazione del principio dispositivo, del combinato disposto degli artt. 230 CE e 253 CE, nonché dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e degli artt. 44, n. 1, e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

48.

Tale motivo si articola su due capi.

49.

Nell’ambito del primo capo la Commissione afferma che il Tribunale, rilevando d’ufficio il vizio di motivazione della decisione contestata, ha esulato dall’ambito della controversia come definita dalle parti oltrepassando, in tal modo, i propri poteri, violando il principio dispositivo, statuendo ultra petita e commettendo un’irregolarità procedurale in danno agli interessi della Commissione.

50.

La Commissione osserva che, alla luce degli obblighi del giudice nazionale nell’attuazione del diritto comunitario, come definiti nelle sentenze 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen ( 17 ), e 7 giugno 2007, van der Weerd e a. ( 18 ), il Tribunale non poteva rilevare d’ufficio il motivo in questione, essendo quest’ultimo completamente estraneo ai 23 motivi di ricorso dedotti dalle parti. Non risulta che queste ultime abbiano mai affermato che l’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 potesse essere pertinente.

51.

Detto motivo sarebbe soprattutto estraneo ai fatti risultanti dagli atti delle cinque cause riunite, che non contenevano l’esposizione di alcuna circostanza idonea a far ritenere che le esenzioni controverse non costituissero aiuti al momento della loro istituzione e che lo fossero divenute successivamente, a causa dell’evoluzione del mercato comune.

52.

Nell’ambito del secondo capo, la Commissione sostiene che il motivo rilevato d’ufficio attenga, in realtà, alla legittimità nel merito della decisione contestata e non alla sua motivazione, in quanto la motivazione considerata indispensabile dal Tribunale non sarebbe necessaria al fine di permettere agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione contestata, né di fare esercitare al giudice il proprio controllo. Il Tribunale avrebbe così violato le norme relative al ruolo del giudice comunitario per quanto riguarda il controllo della motivazione degli atti impugnati, come precisate dalla giurisprudenza, in particolare con la sentenza 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France ( 19 ), in cui la Corte ha operato una netta distinzione tra i motivi che mettono in discussione la legittimità esterna dell’atto impugnato, che il giudice comunitario deve eventualmente sollevare d’ufficio, e i motivi vertenti sulla legittimità interna, che possono essere esaminati solo se dedotti dalle parti.

53.

La Commissione sostiene che il Tribunale, rilevando il motivo in questione, attinente in realtà al merito della decisione contestata, abbia violato, inoltre, le norme relative all’obbligo di proposizione dei motivi nell’atto di ricorso, di cui all’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e agli artt. 44, n. 1, e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

54.

Le convenute contestano tale argomento.

2. Analisi

55.

Sono dell’avviso, al pari delle convenute, che le censure formulate dalla Commissione nell’ambito del primo motivo siano infondate.

56.

Per quanto riguarda, in primo luogo, il primo capo di quest’ultimo, il potere del giudice comunitario di rilevare d’ufficio un motivo come quello sollevato dal Tribunale nella specie non può essere valutato alla luce delle citate sentenze van Schijndel e van Veen o van der Weerd e a., menzionate dalla Commissione.

57.

Tali sentenze concernono i limiti all’autonomia procedurale rappresentati per gli Stati membri dai principi di equivalenza e di effettività. Esse riguardano la questione se un giudice nazionale, a seconda che il proprio ordinamento processuale preveda o meno che egli possa rilevare d’ufficio un motivo di diritto interno, debba, in virtù di tali principi, procedere d’ufficio all’applicazione del diritto comunitario. Dette sentenze chiariscono, in particolare, in qual misura il principio di effettività obblighi il giudice nazionale a rilevare d’ufficio un motivo di diritto comunitario quando il proprio ordinamento processuale non gli consente di rilevare d’ufficio un motivo di diritto interno. Proprio in tale contesto è stato affermato, nella citata sentenza van der Weerd e a., che il giudice nazionale non è tenuto a sollevare d’ufficio l’applicazione del diritto comunitario qualora le parti stesse, nel corso del procedimento, abbiano avuto la possibilità di invocare un siffatto motivo.

58.

Tale limite alla portata del principio di effettività non è trasponibile alla causa in esame, nella quale si tratta di valutare i poteri del giudice comunitario. Tali poteri discendono da norme autonome, risultanti dalle disposizioni che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici comunitari ovvero dalla giurisprudenza.

59.

È vero che, come correttamente ricordato dalla Commissione, da queste norme, in particolare dagli artt. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si desume che l’ambito della controversia è determinato e circoscritto dalle parti. Ne consegue che il giudice comunitario non può pronunciarsi se non nei limiti delle domande formulate nelle relative conclusioni. Egli deve altresì, in linea di principio, pronunciarsi su tali domande nel contesto degli elementi giuridici e di fatto esposti dalle parti stesse.

60.

Tuttavia, il ruolo del giudice comunitario non è passivo e non può essere circoscritto unicamente a una valutazione nel merito delle posizioni di ciascuna delle parti, nel rigido rispetto dei motivi e degli argomenti invocati dalle stesse. Il giudice comunitario, infatti, non riveste soltanto la funzione di arbitro. Egli deve anche assicurare il rispetto del diritto comunitario ai sensi dell’art. 220 CE.

61.

Le disposizioni riguardanti la procedura dinanzi ai giudici comunitari, unitamente alla giurisprudenza, hanno quindi delimitato diverse ipotesi in cui il giudice comunitario, nello svolgimento delle sue funzioni di giudice di legittimità, dispone del potere di sollevare d’ufficio un motivo di diritto.

62.

Egli può, sulla base del proprio regolamento di procedura, rilevare d’ufficio la propria manifesta incompetenza a conoscere di un atto introduttivo o il carattere manifestamente irricevibile nonché, eventualmente, infondato in diritto dello stesso ( 20 ). Può inoltre rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico ( 21 ), ossia le violazioni di un presupposto essenziale della ricevibilità di un ricorso, quale il rispetto dei termini per proporre ricorsi ( 22 ), l’esistenza di un atto impugnabile ( 23 ), la legittimazione ad agire ( 24 ), ecc.

63.

Egli è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza, a rilevare d’ufficio la violazione di una norma dell’ordinamento giuridico comunitario laddove tale norma appaia sufficientemente importante da poter essere qualificata di ordine pubblico. In tal senso, è stato riconosciuto che il giudice comunitario è tenuto a rilevare d’ufficio l’autorità della cosa giudicata ( 25 ) e l’incompetenza dell’autore del provvedimento ( 26 ). Egli deve parimenti rilevare d’ufficio la violazione di una forma sostanziale, vale a dire irregolarità che riguardino la forma dell’atto o la procedura seguita e che ledano i diritti dei terzi o delle persone interessate dall’atto medesimo ovvero che influiscano sul contenuto stesso di tale atto ( 27 ), quali, ad esempio, la mancanza di regolare autenticazione ( 28 ) o il difetto di notifica ( 29 ).

64.

In tali diverse ipotesi, il vizio che inficia l’atto impugnato presenta carattere sufficientemente grave da giustificare che sia sanzionato dal giudice comunitario, pur non essendo stato sollevato dal ricorrente. In altri termini, qualora l’atto comunitario impugnato sia in contrasto con l’autorità di cosa giudicata, o sia stato adottato da un’autorità incompetente, ovvero derivi dalla violazione di una forma sostanziale, è irrilevante accertare se tale atto sia altresì inficiato dai vizi esposti dal ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento. La tutela dell’ordinamento giuridico comunitario consente, ed eventualmente impone, al giudice di legittimità di accertare che l’atto in questione è inficiato da un vizio che ne comporta, in ogni caso, l’annullamento.

65.

Conformemente a costante giurisprudenza, il difetto di motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario ( 30 ).

66.

Il riconoscimento di tale obbligo risulterebbe privo di effetto utile se il potere del giudice comunitario di rilevare d’ufficio uno dei motivi summenzionati fosse subordinato alla condizione che esso si ricolleghi ai motivi e agli argomenti invocati dalle parti. Il rispetto di una condizione del genere, infatti, si troverebbe in contrasto con l’oggetto stesso di tale potere di rilevazione d’ufficio, che è diretto, per l’appunto, a supplire alle omissioni poste in essere dalle parti laddove sia stata violata una norma di ordine pubblico.

67.

Non si potrebbe pertanto contestare al giudice comunitario, eventualmente investito di un ricorso di annullamento, di oltrepassare i limiti della controversia, di eccedere i propri poteri, di statuire ultra petita e di violare il suo regolamento di procedura laddove esso rilevi d’ufficio un motivo del genere, che inerisce proprio alla legittimità dell’atto il cui annullamento gli viene richiesto.

68.

Parimenti, la Commissione non può legittimamente sostenere che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe ecceduto i limiti della controversia adducendo che il motivo rilevato d’ufficio sarebbe stato estraneo ai fatti esposti dalle parti.

69.

Infatti, non vedo come, rilevando d’ufficio una violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale potrebbe oltrepassare i limiti della controversia, tenuto conto che ai sensi dell’art. 253 CE tutte le disposizioni comunitarie devono conformarsi a tale obbligo. Inoltre, l’argomento appare tanto meno fondato in quanto la decisione contestata richiama espressamente l’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

70.

Tale analisi non pregiudica la questione se il Tribunale abbia potuto legittimamente ritenere che la decisione contestata fosse viziata da insufficienza di motivazione per quanto concerne la mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999. Intendo semplicemente dire, in questa fase dell’analisi, che il Tribunale, sollevando d’ufficio tale questione, svolge il proprio ruolo di giudice di legittimità. È per questo motivo che l’argomento della Commissione, secondo cui dagli atti sottoposti al Tribunale non emerge alcuna circostanza idonea a far ritenere che l’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 fosse applicabile, riguarda, a mio avviso, la questione se la decisione contestata fosse o meno viziata da insufficienza di motivazione per quanto concerne la mancata applicazione di tale disposizione. Questo argomento non può mettere in discussione il potere del Tribunale di sollevare d’ufficio il motivo in questione.

71.

Gli addebiti mossi dalla Commissione nell’ambito del primo capo del motivo esaminato sono quindi, a mio avviso, infondati.

72.

In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione nell’ambito del secondo capo del motivo esaminato, non è vero che il Tribunale, rilevando l’insufficienza di motivazione, abbia in realtà rilevato d’ufficio un motivo relativo alla legittimità nel merito della decisione contestata.

73.

Invero, è stato più volte dichiarato che, se il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato dal giudice comunitario, la violazione di una norma di diritto relativa all’applicazione del Trattato, ai sensi dell’art. 230 CE, può essere esaminata dal giudice comunitario solo se dedotta dal ricorrente ( 31 ). La Corte ha quindi affermato che il Tribunale era incorso in un errore di diritto laddove, adducendo una violazione dell’obbligo di motivazione, aveva in realtà contestato all’istituzione da cui promanava l’atto un errore di valutazione ( 32 ). La sentenza impugnata, tuttavia, non incorre in un vizio di tal genere.

74.

Dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla citata sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France risulta che il motivo vertente sul difetto di motivazione è rilevabile non soltanto quando l’atto impugnato sia privo di qualsiasi motivazione, ma altresì quando tale motivazione sia insufficiente su un punto che può risultare decisivo ai fini della soluzione cui l’istituzione comunitaria con tale atto è pervenuta.

75.

Infatti, nella causa sfociata in tale sentenza, il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione recante rigetto della denuncia della Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) e della Brink’s France SARL, relativa agli aiuti che sarebbero stati accordati dalla Repubblica francese all’impresa Sécuripost SA come aiuti di Stato. La Corte ha affermato che il Tribunale aveva giustamente ritenuto che la decisione in questione fosse viziata da insufficienza di motivazione, da una parte, in quanto la Commissione aveva omesso di rispondere a una contestazione espressamente formulata nella denuncia e riguardante l’accollo totale o parziale da parte dello Stato della retribuzione del personale della Sécuripost SA, mentre tale censura non aveva carattere secondario.

76.

La Corte ha altresì dichiarato, d’altra parte, che tale valutazione del Tribunale era fondata con riferimento alla contestazione delle denuncianti secondo cui la Sécuripost SA non avrebbe versato contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione a favore dei dipendenti distaccati, alla quale contestazione la Commissione aveva risposto dichiarando semplicemente che «non si deve versare alcun contributo alle casse di assicurazione per la disoccupazione per l’impiego di funzionari distaccati, poiché il loro statuto assicura agli stessi la garanzia dell’impiego».

77.

Peraltro la Corte ha ritenuto che il Tribunale, adducendo un’asserita insufficienza di motivazione, avesse imputato alla Commissione un errore manifesto di valutazione, contestando in tal modo la legittimità nel merito della decisione in questione dichiarando, ad esempio, che il fatto che la concessione alla Sécuripost SA di un anticipo di FRF 15000000 da parte della Société holding des filiales de la Poste costituisse un’operazione sinallagmatica non era sufficiente per dimostrare che non si trattava di un aiuto di Stato, potendo essere una siffatta operazione sinallagmatica praticata ad un tasso che rappresenta un vantaggio particolare, sicché la Commissione avrebbe dovuto esaminare se l’aliquota praticata corrispondesse a quella del mercato ( 33 ).

78.

Se, alla luce di questi ultimi due esempi, tracciare un confine preciso tra un’insufficienza di motivazione e un errore di valutazione può talvolta sembrare difficile, ciò non toglie che il motivo rilevato d’ufficio dal Tribunale nella sentenza impugnata non sia deviato dal suo scopo e riguardi chiaramente, a mio avviso, la motivazione della decisione contestata.

79.

Occorre infatti rammentare che il Tribunale ha ritenuto la decisione contestata viziata da insufficienza di motivazione in quanto indicava, al punto 69 della motivazione stessa, senza peraltro fornire alcuna spiegazione, che l’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 non era applicabile al caso di specie. Il Tribunale non ha quindi potuto contestare la fondatezza dei motivi in base ai quali la Commissione avrebbe ritenuto tale disposizione non applicabile, in quanto tali motivi non sono stati precisati.

80.

Questa conclusione, ancora una volta, non pregiudica la risposta alla questione se la Commissione avrebbe dovuto esporre i motivi per i quali l’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 non era applicabile nel caso di specie ovvero, in altre parole, se la decisione contestata presenti al riguardo un’insufficienza di motivazione che ne giustifichi l’annullamento. Tale questione, oggetto del quarto e quinto motivo della presente impugnazione, sarà esaminata in prosieguo. Essa deve essere chiaramente tenuta distinta, a mio avviso, dalla problematica analizzata nel quadro del primo motivo, concernente la portata del potere del giudice comunitario di rilevare d’ufficio un motivo di diritto come quello relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione.

81.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, mi sembra importante confermare che il Tribunale, nella sua veste di giudice della legittimità della decisione contestata, disponeva effettivamente del potere necessario per rilevare d’ufficio tale motivo, conformemente alla giurisprudenza secondo la quale è suo compito rilevare d’ufficio qualsiasi motivo relativo alla violazione di forme sostanziali.

82.

Suggerisco, pertanto, alla Corte di respingere il primo motivo in quanto infondato.

B — Sul secondo motivo

1. Argomenti delle parti

83.

La Commissione afferma che il motivo rilevato d’ufficio dal Tribunale non è stato dibattuto e neppure affrontato nel corso delle fasi scritta e orale del procedimento dinanzi a detto giudice. Essa sostiene che il Tribunale abbia violato in tal modo il principio del contraddittorio, che costituisce un principio generale dei procedimenti dinanzi ai giudici comunitari e che è sancito all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

84.

Le convenute sostengono sostanzialmente che il Tribunale, in forza dell’art. 62 del proprio regolamento di procedura, disporrebbe del potere discrezionale di ordinare la riapertura della fase orale e che da tale articolo e dal successivo art. 133 deriverebbe che l’obbligo di sentire le parti prima di rilevare d’ufficio un motivo sussisterebbe soltanto riguardo ai motivi che danno luogo all’irricevibilità del ricorso o ad un non luogo a statuire. Esse affermano, inoltre, che l’art. 6 della CEDU non si applichi alle persone giuridiche di diritto pubblico quali la Commissione. In subordine, esse sostengono che la portata del principio del contraddittorio debba essere adeguata alle parti in causa e alla natura della causa stessa.

85.

Le convenute osservano che nella specie tale principio è stato rispettato, in quanto la sentenza impugnata non si basa su documenti o fatti che la Commissione avrebbe ignorato.

86.

Esse sostengono, inoltre, che gli interessi della Comunità non siano stati pregiudicati. Da una parte, i diritti della Commissione non sarebbero stati violati, non essendo stata dichiarata civilmente o penalmente responsabile. Dall’altra, al difetto di motivazione non si sarebbe potuto rimediare a posteriori, cosicché la riapertura della fase orale non avrebbe potuto consentire alla Commissione di presentare argomenti che avrebbero potuto indurre il Tribunale a non rilevare d’ufficio tale motivo.

2. Analisi

87.

Condivido pienamente la posizione della Commissione.

88.

Se è vero, come ho indicato in precedenza, che il Tribunale ben poteva rilevare d’ufficio siffatto motivo, mi sembra altrettanto essenziale affermare che tale potere poteva essere validamente esercitato soltanto nel rispetto del principio del contraddittorio.

89.

La Corte ha affermato l’importanza di tale principio e l’ampiezza della sua portata nell’ordinamento giuridico comunitario. In tal senso, conformemente a una giurisprudenza costante, esso costituisce un principio fondamentale ( 34 ), che deve quindi essere rispettato anche in mancanza di una disciplina specifica, nell’ambito di qualsiasi procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione comunitaria che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona ( 35 ).

90.

Il principio del contraddittorio, di conseguenza, si applica dinanzi ai giudici comunitari. Inoltre, tutte le parti di una controversia possono avvalersene, sia le persone private che gli Stati membri ( 36 ) o le istituzioni. Infatti, conformemente a tale passo della sentenza Snupat/Alta Autorità ( 37 ), «si violerebbe un principio giuridico fondamentale se si ponessero a base di una sentenza circostanze e documenti di cui le parti, od una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano potuto esprimersi».

91.

Tale formulazione evidenzia che il principio del contraddittorio è inerente alla nozione di Stato di diritto e che esso implica la preventiva discussione di qualsiasi elemento sul quale un giudice investito di un processo fonderà la propria decisione, a prescindere dallo status delle parti del processo stesso. Le istituzioni comunitarie, i cui atti sono soggetti al controllo di legittimità dinanzi al giudice comunitario e che, in tale contesto, sono parti in un processo, devono anch’esse poterne beneficiare alle stesse condizioni degli altri soggetti dell’ordinamento di cui all’art. 230 CE, a prescindere dalla questione se esse abbiano o meno il diritto di far valere una violazione dell’art. 6 della CEDU dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

92.

Secondo la giurisprudenza, il principio del contraddittorio implica, da un lato, il diritto delle parti in un processo di prendere conoscenza degli elementi sui quali il giudice fonderà la propria decisione e, dall’altro, di poterle discutere ( 38 ). Tale giurisprudenza è in linea con l’interpretazione del diritto a un processo in contraddittorio propria della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale tale diritto è riconducibile alla nozione di «equo processo», di cui all’art. 6 della CEDU ( 39 ).

93.

Il principio del contraddittorio non si limita a conferire a ciascuna parte in un processo il diritto di prendere conoscenza e di discutere i documenti e le osservazioni presentati al giudice ex adverso. Esso implica parimenti il diritto di prendere conoscenza e di discutere gli elementi rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione.

94.

La Corte ha chiaramente riconosciuto l’esistenza di tale diritto nel caso in cui il Tribunale fondi la propria decisione su fatti o documenti in ordine ai quali le parti non abbiano potuto prendere conoscenza ( 40 ). Viceversa, salvo mio errore, non sembra che essa abbia fatto altrettanto, ad oggi, nel caso in cui il giudice comunitario preveda di risolvere la controversia sulla base di un motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio.

95.

L’obbligo di rispettare il principio del contraddittorio in tale fattispecie sussiste, a mio avviso, in pari misura.

96.

Infatti, come sottolineato dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte, tale obbligo emerge con assoluta chiarezza dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale il giudice deve rispettare il principio del contraddittorio, in particolare laddove respinga un ricorso o dirima una controversia sulla base di un motivo rilevato d’ufficio ( 41 ).

97.

Inoltre, alla luce degli obiettivi perseguiti in ossequio al principio del contraddittorio, non vedo differenza tra la situazione in cui il giudice intende fondare la propria decisione su fatti o documenti che non sono stati discussi dalle parti, alla quale si riferisce la citata sentenza Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines, e quella in cui egli rileva d’ufficio un motivo di puro diritto.

98.

Il principio del contraddittorio, infatti, può perseguire due obiettivi distinti. Il primo è l’informazione del giudice. La produzione a cura delle parti, in sede di discussione, di tutti gli elementi idonei ad incidere sulla soluzione della controversia consente in tal modo al giudice di pronunciarsi in tutta imparzialità e con cognizione di causa, in fatto come in diritto.

99.

Il secondo obiettivo consiste nel dare fondamento alla fiducia che i soggetti dell’ordinamento devono poter riporre nel funzionamento della giustizia. Tale fiducia implica la garanzia che le parti abbiano avuto modo di esprimersi su tutti gli elementi che il giudice ha posto alla base della propria decisione.

100.

Tali considerazioni valgono anche quando il giudice comunitario rilevi d’ufficio un motivo di puro diritto. La risoluzione di una controversia in applicazione di una norma di diritto, anche di ordine pubblico, implica necessariamente una valutazione del giudice che può soltanto essere integrata e avvalorata o, eventualmente, contestata dalle osservazioni delle parti. Del pari, la parte soccombente, per la quale sia stato impossibile far valere le proprie osservazioni sulla norma di diritto che le dà torto, anche quando si tratti di una norma di ordine pubblico, può legittimamente avere l’impressione, non avendo avuto modo di difendersi, che il giudice sia stato dalla parte del suo avversario.

101.

Indubbiamente, come sottolineano le convenute, il principio del contraddittorio non è assoluto e può formare oggetto di deroghe.

102.

Così, per quanto concerne i documenti e le informazioni presentati al giudice, si ammette che la loro comunicazione possa costituire oggetto di restrizioni ove giustificate dalla salvaguardia dei diritti fondamentali o di un interesse pubblico importante, quale la tutela dei segreti commerciali ( 42 ). Parimenti, il giudice comunitario, sulla base del proprio regolamento di procedura, ha il diritto di disporre provvedimenti provvisori nell’ambito del procedimento sommario «anche prima che l’altra parte abbia presentato le sue osservazioni» ( 43 ). Infine, il giudice comunitario può, con ordinanza e senza aver previamente sentito il ricorrente, respingere un ricorso quando egli è manifestamente incompetente a conoscerne, o quando tale ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico ( 44 ).

103.

Tuttavia, queste diverse ipotesi devono essere intese, a mio avviso, come eccezioni a un principio. Esse corrispondono tutte a fattispecie ben specifiche, in cui sussiste un motivo legittimo per derogare al principio del contraddittorio. Si tratta, nei due primi casi, di tutelare un interesse pubblico importante, con il quale il principio del contraddittorio deve essere contemperato, o di garantire l’efficacia del provvedimento provvisorio disposto nell’ambito di un procedimento sommario.

104.

Infine, per quanto concerne le ordinanze emesse in caso di manifesta incompetenza, irricevibilità o assenza di fondamento giuridico, la deroga al principio del contraddittorio, sebbene più discutibile, può tuttavia spiegarsi con il fatto che il rigetto si impone con tale evidenza da non poter dar luogo ad alcuna controversia. In altri termini, sarebbe possibile consentire che il rigetto del ricorso si fondi non su una valutazione del giudice, bensì su una mera constatazione della sussistenza di uno di questi motivi.

105.

Ne consegue che l’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado non può essere interpretato nel senso che il giudice comunitario, in caso di rilevazione d’ufficio, deve rispettare il principio del contraddittorio unicamente nei casi menzionati nell’articolo stesso, ossia quando sollevi un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico o constati che il ricorso è diventato privo di oggetto.

106.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la suddetta norma va intesa, a mio parere, nel senso che essa sancisce il potere d’ufficio del giudice comunitario, e non come una limitazione alla portata del principio del contraddittorio. Anzi, prevedendo espressamente che le parti devono essere sentite, detto articolo ribadisce l’importanza di tale principio fondamentale allorché il giudice rileva un motivo d’ufficio. Esso dev’essere inteso come un’applicazione particolare del principio fondamentale del contraddittorio.

107.

Il giudice comunitario deve quindi rispettare tale principio quando prevede di risolvere la controversia sulla base di un motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio. A tale riguardo, egli è tenuto a sottoporre tale motivo al dibattito inter partes, eventualmente riaprendo il dibattito stesso.

108.

È pacifico che, nella specie, il Tribunale abbia violato tale obbligo.

109.

Nondimeno, le convenute contestano che il principio del contraddittorio sia stato violato deducendo che il difetto di motivazione non avrebbe potuto essere sanato e la riapertura della fase orale non avrebbe potuto consentire alla Commissione di presentare argomenti idonei ad indurre il Tribunale a non rilevare d’ufficio il motivo di cui trattasi. Gli interessi della Commissione non sarebbero stati pertanto pregiudicati.

110.

Indubbiamente, il principio del contraddittorio è connesso ai diritti della difesa ed è generalmente riconosciuto che tali diritti non devono essere applicati in modo puramente formale. Secondo consolidata giurisprudenza, affinché la violazione dei diritti della difesa di una parte sia accertata e comporti l’annullamento di un atto comunitario, è determinante che gli interessi di detta parte siano stati lesi ( 45 ).

111.

Tuttavia, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal principio del contraddittorio e del valore di detto principio nell’ordinamento giuridico comunitario, sembra difficilmente comprensibile ammettere che, laddove il giudice sollevi d’ufficio un motivo di ordine pubblico sul quale intenda fondare la propria decisione e che non rientri nella sfera delle ordinanze di incompetenza o di irricevibilità manifesta, gli interessi delle parti non vengano lesi. A tale riguardo, si deve ricordare che l’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado impone al giudice di sentire le parti sulle eccezioni di irricevibilità rilevate d’ufficio, senza restrizioni.

112.

Ne consegue che, sebbene agli occhi del giudice la soluzione della controversia appaia chiara al punto tale che le osservazioni delle parti non avrebbero incidenza alcuna su di essa, le parti dispongono comunque del diritto di essere preventivamente informate circa tale motivo e di presentare le proprie osservazioni al riguardo.

113.

Inoltre, nella specie, non appare possibile escludere che il rispetto del principio del contraddittorio avrebbe potuto incidere sulla decisione del Tribunale.

114.

Infatti, in questa fase dell’analisi è irrilevante che il difetto di motivazione di un atto comunitario sia un vizio che, in linea di principio, non può essere sanato. Ciò che rileva è che l’analisi del Tribunale, secondo la quale la decisione controversa è viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione, scaturisce da una vera e propria valutazione, la quale poteva prestarsi a contestazioni.

115.

La valutazione del rispetto dell’obbligo di motivazione di un atto comunitario discende, effettivamente, da un’analisi concreta di tale atto alla luce di diversi criteri, indicati da una giurisprudenza costante.

116.

La motivazione prescritta dall’art. 253 CE, secondo la formula canonica, dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente spiegare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia ( 46 ).

117.

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha proceduto, ai punti 56-62, all’esposizione dei motivi per i quali, a suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto esaminare se le esenzioni controverse potessero essere considerate aiuti esistenti ai sensi dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 e dai quali esso ha dedotto che la decisione contestata, limitandosi a constatare l’inapplicabilità di tale norma, era viziata da un’insufficienza di motivazione.

118.

Non si può escludere che la valutazione del Tribunale avrebbe potuto essere diversa se avesse consentito alla Commissione di presentare le sue osservazioni su tali elementi e di far valere dinanzi ad esso gli stessi argomenti sviluppati nell’ambito del quarto e quinto motivo della presente impugnazione.

119.

Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di dichiarare che il secondo motivo dedotto dalla Commissione è fondato nonché di dichiarare che il Tribunale, annullando la decisione contestata sulla base di un motivo rilevato d’ufficio che non è stato dibattuto dalle parti, ha violato il principio del contraddittorio e ha pregiudicato gli interessi della Commissione.

120.

Suggerisco, pertanto, di annullare la sentenza impugnata.

C — Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata

121.

In caso di annullamento della sentenza impugnata, l’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia prevede che quest’ultima possa rinviare la causa al Tribunale oppure statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

122.

La presente controversia comporta due aspetti. Da una parte, la decisione contestata costituisce oggetto di un ricorso d’annullamento fondato su numerosi motivi, che non sono stati esaminati dal Tribunale e che, di conseguenza, non possono esserlo dalla Corte.

123.

Dall’altra, il Tribunale ha affermato che detta decisione era viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione, questione che dovrebbe essere esaminata da tale giudice previamente alla valutazione dei motivi di annullamento dedotti dalle parti.

124.

Ritengo che, a tal riguardo, lo stato degli atti consenta alla Corte di statuire definitivamente sulla controversia, considerato che la questione se la decisione contestata sia viziata da un difetto di motivazione per quanto concerne la mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 ha costituito oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi alla Corte stessa.

125.

Inoltre, come osservato dalla Commissione, una pronuncia su tale questione da parte della Corte appare necessaria ai fini di una buona amministrazione della giustizia, consentendo di evitare, infatti, che la discussione sulla questione medesima venga reiterata dinanzi al Tribunale e dia luogo, eventualmente, ad un giudizio ad essa circoscritto che, nel peggiore dei casi, potrebbe costituire oggetto di impugnazione e di ulteriore rinvio dinanzi al Tribunale per l’esame dei motivi di annullamento dedotti dalle parti.

126.

La Corte ha già proceduto in tal senso nella citata sentenza Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines, nella quale, dopo aver constatato che il Tribunale era incorso in una irregolarità procedurale recante pregiudizio agli interessi della parte ricorrente dichiarando irricevibile il ricorso dei ricorrenti stessi sulla base di documenti di cui questi non avevano avuto conoscenza, essa ha poi deciso di esaminare la ricevibilità di tale ricorso ( 47 ).

127.

Suggerisco, quindi, alla Corte di esaminare congiuntamente il quarto e il quinto motivo della Commissione, con i quali quest’ultima cerca di dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la decisione contestata fosse viziata da un difetto di motivazione per quanto concerne la mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

1. Argomenti delle parti

128.

Il quarto e quinto motivo della Commissione sono fondati sulla violazione dell’art. 253 CE, in combinato disposto con gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 1, CE, e, rispettivamente, con le norme relative allo svolgimento del procedimento in materia di aiuti di Stato nonché con l’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

129.

Nell’ambito del quarto motivo, la Commissione sostiene che la motivazione della decisione contestata dimostra che le esenzioni controverse hanno sempre costituito aiuti fin da quando sono state istituite, in quanto tale decisione espone sufficientemente sotto il profilo giuridico e conformemente ai requisiti previsti dalla giurisprudenza che dette esenzioni erano idonee a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e a provocare distorsioni della concorrenza. In tali circostanze, non era necessario, secondo tale istituzione, fornire maggiori dettagli per chiarire le ragioni per le quali l’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 non era applicabile.

130.

Nell’ambito del quinto motivo, la Commissione afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che talune circostanze specifiche, tutte attinenti alla condotta del Consiglio o della Commissione, richiedessero che la decisione contestata contenesse una specifica motivazione per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999, quando invece la nozione di aiuto di Stato, esistente o nuovo, ha carattere obiettivo e non dipende dal comportamento o dalle dichiarazioni delle istituzioni, a maggior ragione quando tale condotta o tali dichiarazioni siano estranee a un procedimento di controllo degli aiuti. Il Tribunale avrebbe in tal modo contraddetto la posizione adottata dalla Corte nella sentenza 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione ( 48 ).

131.

In risposta al quarto motivo, le convenute ritengono che i motivi di inapplicabilità dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 non possano essere chiaramente dedotti dalla decisione contestata che, quindi, non risponderebbe all’esigenza di una motivazione chiara e inequivocabile. Peraltro, ciò che il Tribunale avrebbe contestato alla Commissione è di non aver esposto i motivi per cui essa ha ritenuto — contrariamente all’opinione apparentemente manifestata in precedenza — che le esenzioni controverse falsassero la concorrenza nel mercato comune. In tale contesto, il Tribunale avrebbe correttamente affermato, alla luce della giurisprudenza, che la Commissione era tenuta ad indicare le ragioni idonee a dimostrare di aver effettuato un’analisi che giustificasse la conclusione cui era giunta. Con questo motivo la Commissione cercherebbe di ovviare al difetto di motivazione che vizia la decisione contestata e di ottenere dalla Corte una pronuncia su questioni di merito non connesse a tale vizio.

132.

In risposta al quinto motivo, le convenute sostengono che il Tribunale non abbia rimesso in discussione il carattere obiettivo della nozione di aiuto di Stato, bensì abbia soltanto considerato che, alla luce delle precedenti decisioni del Consiglio e della Commissione e del legittimo affidamento che esse hanno ingenerato quanto alla legittimità delle esenzioni controverse, quest’ultima istituzione dovesse illustrare nella propria decisione le ragioni che obiettivamente inducevano ad escludere l’applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999. Poiché la motivazione di una decisione deve figurare nel suo testo stesso, i chiarimenti forniti dalla Commissione non sarebbero idonei a supplire alla carenza di motivazione.

2. Analisi

133.

Sono dell’avviso che l’assenza di osservazioni quanto alla mancata applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 nella decisione contestata non giustifichi l’annullamento di quest’ultima per violazione dell’obbligo di motivazione.

134.

Conformemente alla giurisprudenza richiamata supra, la questione se un atto comunitario soddisfi l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 253 CE deve formare oggetto di una valutazione concreta, in particolare sotto il profilo del contenuto dell’atto in questione, delle circostanze in cui esso è stato adottato e della necessità di chiarimenti alle persone direttamente e individualmente interessate dall’atto medesimo.

135.

Come ho già avuto modo di rilevare, nella decisione contestata la Commissione ha concluso che talune esenzioni dall’accisa sugli oli minerali, già autorizzate su sua proposta dal Consiglio, costituivano aiuti nuovi, incompatibili con le norme del Trattato in materia di aiuti di Stato.

136.

Come sottolineato dal Tribunale ai punti 56-62 della sentenza impugnata, dalla motivazione di tali decisioni di autorizzazione emergono diversi elementi alla luce dei quali gli Stati membri e le imprese interessate potevano legittimamente ritenere che per la Commissione tali esenzioni non costituissero aiuti di Stato, in particolare poiché non comportavano distorsioni della concorrenza.

137.

Occorreva, quindi, che la Commissione indicasse chiaramente nella decisione contestata i motivi per cui era pervenuta a conclusioni opposte. Essa era tenuta, in particolare, ad esporre le ragioni per le quali riteneva che le esenzioni in questione falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

138.

Nella suddetta decisione la Commissione ha indicato, ai punti 58-64 della motivazione, le ragioni per cui ritiene che le esenzioni in questione costituiscano aiuti di Stato. Essa ha quindi precisato che tali esenzioni rispondono ai requisiti di cui all’art. 87, n. 1, CE, in quanto procurano un vantaggio a talune imprese mediante risorse statali, incidono sugli scambi tra Stati membri e possono falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

139.

Pertanto, a termini del punto 59 della motivazione della decisione contestata, le esenzioni sono finanziate mediante risorse statali, poiché lo Stato rinuncia a determinate entrate che potrebbe riscuotere. A termini del successivo punto 60, esse conferiscono un vantaggio ai beneficiari, in quanto riducono il costo di una materia prima importante. Infine, a termini dei successivi punti 61 e 62, è possibile presumere che tali esenzioni incidano negativamente sugli scambi intracomunitari e falsino o minaccino di falsare la concorrenza poiché, da un lato, l’allumina è oggetto di scambi fra gli Stati membri e, dall’altro, esse sono state istituite, stando alle stesse dichiarazioni dei beneficiari e della Repubblica francese, per consentire ai produttori europei di competere a livello mondiale, e, infine poiché l’allumina viene prodotta anche in Germania, in Grecia, in Spagna e in Ungheria.

140.

Si deve rilevare che, stando alle valutazioni espresse dalla Commissione, tutti questi presupposti, compreso quello di falsare o minacciare di falsare la concorrenza tra gli Stati membri, sussistono senza limitazioni nel tempo, vale a dire fin dal momento in cui le esenzioni in questione sono state attuate.

141.

Risulta pertanto chiaramente da tale motivazione che, a parere della Commissione, le esenzioni in questione non sono divenute aiuti di Stato a causa di un’evoluzione del mercato comune, bensì che esse rivestivano tale caratteristica fin dall’inizio, di modo che non possono rientrare, a priori, nell’ambito di applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

142.

In questa fase della lettura della decisione contestata possiamo altresì dedurre dalle suesposte considerazioni che, se la Commissione, al momento dell’autorizzazione di dette esenzioni da parte del Consiglio, avesse ritenuto che esse non fossero contrarie alle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato, tale valutazione sarebbe risultata erronea, conducendo, nell’ambito del procedimento specifico di controllo di cui all’art. 88 CE, alla conclusione contraria.

143.

Nella decisione contestata, la Commissione ha poi illustrato i motivi per i quali le esenzioni in questione costituirebbero aiuti nuovi e non aiuti esistenti. Essa ha infatti rilevato che tali esenzioni non esistevano prima dell’adesione dei tre Stati membri, che non erano mai state analizzate alla luce delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato e che non erano state comunicate.

144.

È in tale contesto che la Commissione ha affermato, al punto 69 della motivazione della decisione controversa, che l’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999 non era applicabile nella specie.

145.

Alla luce dell’interpretazione di tale disposizione accolta nella citata sentenza Belgio e Forum 187/Commissione, detta affermazione risulta fondata. Al punto 71 di detta sentenza, infatti, è stato dichiarato che la disposizione de qua non si applica quando la Commissione modifica la propria valutazione in ordine ad una misura nazionale.

146.

Invero, la Commissione non ha inserito tale spiegazione al punto 69 della motivazione della decisione contestata. Si potrebbe forse deplorare che essa non abbia precisato che la sua valutazione relativa a tali esenzioni nell’ambito della loro autorizzazione da parte del Consiglio, in forza delle direttive in materia di accisa sugli oli minerali, non poteva consentire di far ricadere dette esenzioni nel campo di applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999. Ciò potrebbe anche dipendere dal fatto che, nel momento in cui la decisione contestata è stata adottata, la citata sentenza Belgio e Forum 187/Commissione non era ancora stata pronunciata.

147.

Ritengo, tuttavia, che una spiegazione del genere non fosse realmente necessaria alla luce della lettera dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999, poiché tale disposizione contempla non l’ipotesi di un cambiamento di valutazione da parte delle istituzioni comunitarie, bensì solo l’«evoluzione del mercato comune» o la «liberalizzazione di un’attività da parte del dritto comunitario».

148.

Ad ogni modo, il Tribunale non poteva fondatamente contestare alla Commissione di non aver esaminato la questione se le esenzioni controverse potessero essere considerate come aiuti esistenti ai sensi di tale disposizione, per il fatto che esse non avrebbero costituito aiuti al momento della loro attuazione ma lo sarebbero divenute successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte degli Stati membri interessati.

149.

La Commissione, a mio avviso, non era tenuta a procedere a tale esame, dal momento che aveva spiegato, ai punti 58-64 della motivazione della decisione contestata, che le esenzioni in questione costituivano aiuti di Stato senza limitazioni nel tempo, quindi fin dalla loro attuazione. Tale motivazione era, a mio avviso, sufficiente a permettere agli Stati membri e alle imprese direttamente e individualmente interessate dalla decisione contestata di comprendere i motivi per i quali, a parere della Commissione, le esenzioni in questione non erano diventate aiuti di Stato in ragione di un’evoluzione del mercato comune e non rientravano, di conseguenza, nel campo di applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

150.

Questa analisi non pregiudica la questione se la Commissione, nella decisione contestata, abbia fornito prova sufficiente del fatto che le esenzioni di cui trattasi soddisfacessero le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE sin dall’inizio e, in particolare, che esse falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza fin dal momento della loro attuazione. Intendo semplicemente dire che, alla luce delle indicazioni esposte ai punti 58-64 della motivazione della decisione contestata, non era necessario che la Commissione esaminasse se le esenzioni in questione fossero divenute aiuti a seguito di una evoluzione del mercato comune e ricadessero nell’ambito di applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659 /1999.

151.

Sulla base di tali considerazioni ritengo che la decisione contestata non sia viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto concerne la non applicazione dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

V — Conclusione

152.

Alla luce delle suesposte considerazioni suggerisco alla Corte di statuire come segue:

«1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 dicembre 2007, cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06, Irlanda e a./Commissione, è annullata nella parte in cui:

annulla la decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, in quanto, in tale decisione, la Commissione delle Comunità europee avrebbe violato l’obbligo di motivazione, per quanto concerne la mancata applicazione nella specie dell’art. 1, lett. b), punto v), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE].

respinge quanto al resto il ricorso nella causa T-62/06, e

dichiara che la Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti, comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T-69/06 R.

2)

Le cause T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06 sono rinviate dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06; in prosieguo: la «sentenza impugnata».

( 3 ) GU 2006, L 119, pag. 12; in prosieguo: la «decisione contestata».

( 4 ) In prosieguo: la «Eurallumina».

( 5 ) In prosieguo: la «Aughinish Alumina».

( 6 ) Regolamento (CE) 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

( 7 ) GU L 316, pag. 12.

( 8 ) Ibidem, pag. 19.

( 9 ) GU L 283, pag. 51.

( 10 ) Decisione 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dell’accisa, conformemente alla procedura prevista all’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (GU L 316, pag. 16).

( 11 ) Decisione 13 dicembre 1993, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dell’accisa, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (GU L 321, pag. 29).

( 12 ) Decisione 30 giugno 1997, che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 182, pag. 22).

( 13 ) Decisione del Consiglio 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23).

( 14 ) GU C 30, rispettivamente, pagg. 17, 21 e 25.

( 15 ) Ai termini di tale disposizione un aiuto si ritiene autorizzato quando è stato notificato alla Commissione e quest’ultima non ha adottato una decisione entro un termine di due mesi.

( 16 ) L’Irlanda e la Aughinish Alumina hanno sostenuto che le esenzioni in questione costituissero aiuti esistenti in forza, da una parte, dell’art. 1, lett. b), punto iii), del regolamento n. 659/1999, per il fatto che la Commissione non aveva adottato alcuna decisione nei due mesi successivi alla notifica dell’aiuto, e, dall’altra, del combinato disposto degli artt. 1, lett. ), punto iv), e 15, n. 3, del medesimo regolamento, poiché tali esenzioni esistevano da oltre dieci anni e, infine, poiché esse riguardavano impegni giuridicamente vincolanti per l’Irlanda, assunti prima dell’adesione alla Comunità europea. La Repubblica italiana ha invocato l’art. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 659/1999, atteso che tali esenzioni erano state regolarmente autorizzate dal Consiglio.

( 17 ) Cause riunite C-430/93 e C-431/93 (Racc. pag. I-4705).

( 18 ) Cause riunite da C-222/05 a C-225/05 (Racc. pag. I-4233).

( 19 ) Causa C-367/95 P (Racc. pag. I-1719).

( 20 ) Artt. 92, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

( 21 ) V. artt. 92, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, 133, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e 77 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

( 22 ) Sentenza 29 giugno 2000, causa C-154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione (Racc. pag. I-5019, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

( 23 ) Ordinanza 14 gennaio 1992, causa C-130/91, ISAE/VP e Interdata/Commissione (Racc. pag. I-69, punto 11).

( 24 ) Sentenze 29 aprile 2004, causa C-298/00 P, Italia/Commissione (Racc. pag. I-4087, punto 35), e 2 maggio 2006, causa C-417/04 P, Regione Siciliana/Commissione (Racc. pag. I-3881, punto 36).

( 25 ) Sentenza 1o giugno 2006, cause riunite C-442/03 P e C-471/03 P, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione (Racc. pag. I-4845, punto 45).

( 26 ) Sentenza 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I-5843, punto 56).

( 27 ) Tale definizione è ripresa da Rideau, J., «Recours en annulation», Jurisclasseur, 2008, fascicolo 331, punto 24.

( 28 ) Sentenza 6 aprile 2000, cause riunite C-287/95 P e C-288/95 P, Commissione/Solvay (Racc. pag. I-2391, punto 55).

( 29 ) Sentenza 8 luglio 1999, causa C-227/92 P, Hoechst/Commissione (Racc. pag. I-4443, punto 72).

( 30 ) Sentenza 30 marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a. (Racc. pag. I-2061, punto 114).

( 31 ) Citate sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France (punto 67), e VBA/Florimex e a. (punto 114), nonché 2 ottobre 2003, cause riunite C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P e C-180/01 P, International Power e a./NALOO (Racc. pag. I-11421, punto 145).

( 32 ) Citate sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France (punti 68-72); VBA/Florimex e a. (punti 111-115), nonché International Power e a./NALOO (punto 144).

( 33 ) Sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. (punto 70).

( 34 ) Sentenza 10 luglio 2008, causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (Racc. pag. I-4951, punto 61).

( 35 ) Sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione (Racc. pag. 461, punto 9), e 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. I-5281, punto 28).

( 36 ) V., in particolare, sentenza 9 giugno 2005, causa C-287/02, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-5093, punto 37).

( 37 ) Sentenza 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59 (Racc. pag. 99, in particolare pag. 156).

( 38 ) V., in tal senso, sentenze 10 gennaio 2002, causa C-480/99 P, Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines (Racc. pag. I-265, punti 25-34), nonché 14 febbraio 2008, causa C-450/06, Varec (Racc. pag. I-581, punto 47).

( 39 ) V., in particolare, Corte eur. D. U., sentenza 18 febbraio 1997, Nideröst-Huber c. Svizzera, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pag. 108, § 24.

( 40 ) V. sentenza Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines, cit. (punti 25-34). La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse violato il principio del contraddittorio basando la sua decisione di irricevibilità del ricorso dei ricorrenti su elementi contenuti in una causa riunita, di cui detti ricorrenti non avevano potuto prendere conoscenza. V., parimenti, sentenza 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (Racc. pag. I-10737, punti 44-50), in cui la Corte ha dichiarato fondata la censura della Commissione secondo la quale il Tribunale aveva erroneamente riqualificato il ricorso del ricorrente come diretto a far rispettare i diritti processuali che gli derivavano dall’art. 88, n. 2, CE, e non aveva quindi consentito a detta istituzione di pronunciarsi sul motivo relativo alla violazione di tali diritti.

( 41 ) V., in particolare, Corte eur. D. U., sentenze 13 ottobre 2005, Clinique des Acacias e a. c. Francia, § 38, e 16 febbraio 2006, Prikyan e Angelova c. Bulgaria, § 42.

( 42 ) Nella citata sentenza Varec (punti 47, 50 e 51), la Corte ha affermato che, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice relativa a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il principio del contraddittorio, per quanto riguarda il complesso delle informazioni concernenti la procedura di aggiudicazione in questione, deve essere ponderato con il diritto di altri operatori economici alla tutela delle informazioni riservate e dei loro segreti commerciali. V., nello stesso senso, art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, che prevede la possibilità per il presidente del Tribunale di escludere la comunicazione alle parti intervenienti dei documenti del fascicolo che devono avere carattere riservato.

( 43 ) Artt. 84, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e 104, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

( 44 ) Artt. 92, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

( 45 ) V., per un esempio di applicazione di tale giurisprudenza, sentenza 2 ottobre 2003, causa C-199/99 P, Corus UK/Commissione (Racc. pag. I-11177, punti 19-25).

( 46 ) V., in particolare, sentenze 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast (Racc. pag. I-2577, punto 79), nonché 1o luglio 2008, cause riunite C 341/06 P e C-432/06 P, Chronopost e La Poste/UFEX e a. (Racc. pag. I-4777, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

( 47 ) Sentenza Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines, cit. (punto 35).

( 48 ) Cause riunite C-182/03 e C-217/03 (Racc. pag. I-5479).