CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 12 febbraio 2009 ( 1 )

Causa C-29/08

Skatteverket

contro

AB SKF

«Sesta direttiva IVA — Artt. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 — Cessione da parte di una società controllante di una filiale e della sua partecipazione in una società controllata — Ambito di applicazione dell’IVA — Esenzione — Prestazioni di servizi acquisite nel contesto di operazioni di cessione di azioni — Detraibilità dell’IVA»

I — Introduzione

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( 2 ), come modificata, da ultimo, dalla direttiva del Consiglio , 2006/18/CE ( 3 ) (in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché sull’interpretazione degli artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 della direttiva del Consiglio , 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ( 4 ).

2.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone lo Skatteverket (amministrazione delle finanze svedese), ricorrente nella causa principale, e la società AB SKF (in prosieguo: la «SKF»), parte convenuta nella causa principale, in merito a un parere preliminare in materia fiscale ( 5 ) adottato dallo Skatterättsnämnden (commissione tributaria) riguardo la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») versata a monte sulle prestazioni di servizi acquisite dalla SKF nell’ambito della cessione della totalità delle azioni di una filiale (in prosieguo: la «filiale») e della sua restante quota di partecipazione in un’altra società (in prosieguo: la «società controllata»), nel corso di periodi d’imposta ricadenti sotto la vigenza della sesta direttiva e della direttiva 2006/112.

II — Contesto normativo

A — Normativa comunitaria

3.

Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

4.

Ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva:

«1.   Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

2.   Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

(…)».

5.

Secondo l’art. 6, n. 1, secondo comma, primo trattino, della sesta direttiva, una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo.

6.

L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva prevede che gli Stati membri esonerano dall’IVA «le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli (…)».

7.

L’art. 17 riguarda l’origine e portata del diritto a detrazione. I nn. 1, 2, 3 e 5 sono formulati come segue:

«1.   Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

2.   Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

a)

l’[IVA] dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

(…)

3.   Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell’[IVA] di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:

(…)

c)

di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 13 B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.

(…)

5.   Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell’[IVA] relativo alla prima categoria di operazioni.

(…)».

8.

La sesta direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2006/112. Conformemente all’art. 413, la direttiva 2006/112 è entrata in vigore il 1 o gennaio 2007.

9.

Gli artt. 2, n. 1, 9, n. 1, 25, lett. a), 135, n. 1, lett. f), 168, lett. a), 169, lett. c), e 173, n. 1, della direttiva 2006/112 sono, in sostanza, rispettivamente identici agli artt. 2, n. 1, 4, nn. 1 e 2, 6, n. 1, secondo comma, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17, nn. 2, 3, lett. c), e 5, primo comma, della sesta direttiva.

B — Normativa nazionale

10.

La Mervärdesskattelagen (1994:200) ( 6 ) (legge 30 marzo 1994, n. 200, relativa all’IVA; in prosieguo: la «legge ML») prevede, al capo 1, art. 1, che l’IVA viene versata allo Stato per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi imponibili, effettuate sul territorio svedese nell’ambito di un’attività professionale.

11.

Il capo 3, art. 9, della legge ML stabilisce che sono esenti, in particolare, le operazioni aventi ad oggetto titoli, quali la cessione o la negoziazione, in veste di intermediario, di azioni, di altre partecipazioni e di crediti, rappresentati o meno da titoli, nonché la gestione di fondi di investimento.

12.

Il capo 8, art. 3, della legge ML dispone che, qualora i beni e i servizi siano utilizzati per le necessità della propria attività economica, il soggetto passivo ha il diritto di portare in detrazione l’IVA versata a monte sugli acquisti o sulle importazioni.

III — Fatti della controversia principale e questioni pregiudiziali

13.

La SKF, società per azioni, è la società controllante di un gruppo industriale che svolge le proprie attività in vari paesi. Essa partecipa attivamente alla gestione delle controllate e fornisce loro, dietro corrispettivo, prestazioni di servizi di tipo gestionale, amministrativo e commerciale. Detti servizi vengono fatturati alle controllate e la SKF è soggetto passivo dell’IVA ai fini di tali operazioni.

14.

La SKF, al fine di procedere ad una ristrutturazione del gruppo, intende cedere l’attività della sua filiale, di cui detiene l’intero pacchetto azionario, trasferendone la totalità delle azioni. Inoltre, essa si propone di cedere la propria quota di partecipazioni pari al 26,5% nella società controllata, di cui in passato deteneva il 100% del capitale, alla quale prestava anche, in quanto società madre, servizi soggetti ad IVA. Tale cessione è diretta a liberare capitali per il finanziamento di altre attività del gruppo. Al fine di procedere alle dette cessioni, la SKF intende ricorrere a prestazioni di servizi in materia di valutazione dei titoli, assistenza nelle negoziazioni e consulenza giuridica specializzata per la redazione dei contratti. Detti servizi saranno soggetti ad IVA.

15.

Al fine di chiarire le conseguenze fiscali di dette cessioni, la SKF chiedeva allo Skatterättsnämnden un parere preliminare in merito al diritto a detrazione dell’IVA versata a monte sulle prestazioni di servizi acquistate nell’ambito della cessione delle azioni della filiale e della società controllata.

16.

Con decisione 12 gennaio 2007, lo Skatterättsnämnden concludeva che, in entrambi i casi, la SKF aveva diritto a detrarre l’IVA versata a monte su tali prestazioni di servizi, ritenendo che i servizi prestati dalla SKF alla filiale e alla società controllata costituissero un’attività economica e che l’IVA assolta su tali spese al momento dell’acquisizione delle società fosse detraibile. Analogamente, l’IVA versata su tali spese al momento della cessazione dell’attività avrebbe dovuto essere anch’essa detraibile. La circostanza che l’attività della società controllata cessasse progressivamente non avrebbe potuto incidere in alcun modo su tale giudizio.

17.

Lo Skatteverket presentava ricorso avverso tale decisione dinanzi al Regeringsrätten, concludendo per la non detraibilità dell’IVA versata sulle prestazioni di servizi acquisite. La SKF, da parte sua, concludeva per la conferma del parere preliminare dello Skatterättsnämnden.

18.

In tale contesto il Regeringsrätten ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli artt. 2 e 4 della sesta direttiva (…) e gli artt. 2 e 9 della direttiva (…) 2006/112 (…) debbano essere interpretati nel senso che sussiste un’operazione soggetta all’[IVA] nel caso in cui il soggetto passivo, debitore di imposta per effetto di prestazioni di servizi ad una propria società controllata, ceda partecipazioni azionarie nella controllata medesima.

2)

Qualora dalla soluzione della prima questione derivi che la cessione di azioni costituisce un’operazione passibile di imposta, se tale operazione ricada nell’esenzione prevista per le operazioni relative alle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della [sesta] direttiva (…) e dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.

3)

A prescindere dalla soluzione alle due questioni precedenti, se sussista il diritto alla detrazione dell’imposta, a titolo di spese generali, riguardo alle spese direttamente connesse al trasferimento delle azioni.

4)

Se, ai fini della soluzione delle suesposte questioni, rilevi la circostanza che la cessazione delle partecipazioni nella controllata venga effettuata in modo scaglionato».

IV — Procedimento dinanzi alla Corte

19.

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte, hanno depositato osservazioni scritte lo Skatteverket, la SKF, i governi tedesco e del Regno Unito nonché la Commissione delle Comunità europee. Tali parti, ad eccezione dello Skatteverket e del governo del Regno Unito, che non si sono fatti rappresentare, nonché il governo svedese sono stati inoltre sentiti nel corso dell’udienza tenutasi il 4 dicembre 2008.

V — Analisi

A — Considerazioni preliminari

20.

Come evidenziato in precedenza, la causa principale verte sulla questione se la SKF possa detrarre l’IVA che grava sulle prestazioni di servizi da essa acquistate nell’ambito della cessione di azioni di una filiale e di una società controllata in materia di valutazione dei titoli, assistenza nelle negoziazioni e consulenza giuridica.

21.

In termini generali, occorre ricordare che il sistema comune dell’IVA garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA ( 7 ).

22.

Secondo la giurisprudenza, si evince dall’art. 17, n. 5, letto in combinato disposto con il n. 2, della sesta direttiva che per conferire il diritto a detrazione dell’IVA, i beni o servizi acquisiti devono presentare un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione ( 8 ). In altri termini, in linea di principio, l’esistenza di un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione, è necessaria affinché il diritto a detrarre l’IVA assolta a monte sia riconosciuto in capo al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto ( 9 ).

23.

La Corte ha tuttavia ammesso l’esistenza del diritto a detrazione a beneficio del soggetto passivo anche qualora non possa essere ricostruito un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione, quando i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce ( 10 ).

24.

Le prime tre questioni poste dal giudice del rinvio riguardano i requisiti per il conferimento del diritto a detrazione ora menzionati, ossia: a) se l’operazione di cessione delle azioni, detta operazione «a valle», sia un’attività economica che ricade nel campo d’applicazione della sesta direttiva (e della direttiva 2006/112); b) in caso di risposta affermativa, se tale operazione conferisca il diritto a detrazione, vale a dire se essa non rientri in alcuna delle esenzioni previste dalla sesta direttiva (e dalla direttiva 2006/112); e c) se il diritto a detrazione dell’IVA versata a monte sulle prestazioni di servizi acquisite dalla SKF si applichi alle spese che, pur direttamente connesse all’operazione di cessione delle azioni, possono far parte delle spese generali del soggetto passivo. La quarta questione, dal canto suo, verte sull’eventuale effetto che avrebbe sulle risposte alle questioni precedenti la circostanza che l’operazione di cessione delle azioni avvenga in modo frazionato.

B — Sulla prima questione pregiudiziale

25.

Riguardo alla prima questione, come hanno giustamente fatto valere le parti che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le cessioni di azioni, di cui trattasi nella causa principale, siano operazioni ricadenti nell’ambito di applicazione della sesta direttiva e della direttiva 2006/112.

26.

Contrariamente a quanto esposto all’udienza dalla SKF, la quale ritiene che la cessione di partecipazioni finanziarie come quella oggetto della causa principale non sia un’operazione soggetta ad IVA, a mio parere tale questione va risolta in senso affermativo, come sostenuto, peraltro, dallo Skatteverket, dai tre governi che hanno depositato osservazioni nella presente causa nonché dalla Commissione.

27.

Invero, risulta dalla giurisprudenza che la cessione di partecipazioni finanziarie detenute da una società in un’altra impresa non costituisce, in linea di principio, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva e non rientra pertanto nella sfera di applicazione della stessa ( 11 ).

28.

Tuttavia, secondo la Corte, una volta che, segnatamente, un’operazione relativa alle azioni o alle quote di una società si realizza nell’ambito di un’attività commerciale di compravendita di titoli ( 12 ) o per realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui trattasi, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio ( 13 ), tale operazione può ricadere nel campo di applicazione dell’IVA.

29.

Pertanto, nel caso di un’acquisizione di partecipazioni che comporti un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società in cui tale operazione si è realizzata, la Corte ha ritenuto che va considerata attività economica, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva, siffatta interferenza nella gestione delle società controllate, ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA ai sensi dell’art. 2 di tale direttiva, quali la prestazione di servizi amministrativi, di contabilità ed informatici, commerciali e tecnici da parte della capogruppo alle suddette controllate ( 14 ).

30.

Orbene, nella causa principale, è assodato che la SKF, società madre di un gruppo industriale, ha interferito nella gestione della filiale e della società controllata cui si fa riferimento nella decisione di rinvio, fornendo a queste due società varie prestazioni di servizi a titolo oneroso, in particolare di tipo amministrativo, contabile e commerciale, per le quali la SKF è assoggettata all’IVA. Come sottolineato a giusto titolo dal governo svedese in udienza, tale interferenza dimostra che la SFK ha interessi finanziari nei confronti della filiale e della società controllata che vanno oltre quelli di un semplice azionista.

31.

Invero, come evidenziato dal governo tedesco, potrebbe sussistere un dubbio sull’inclusione nel campo di applicazione della sesta direttiva di un’operazione di cessione di azioni, come quella oggetto della causa principale, in quanto tale cessione, contrariamente all’acquisizione o alla detenzione di partecipazioni, è funzionale non all’interferenza nella gestione della filiale e della società controllata, bensì alla cessazione di tale attività.

32.

Tale dubbio può, tuttavia, essere dissipato per i seguenti motivi.

33.

Innanzitutto, ritengo, come il governo tedesco, che una cessione di azioni, quale quella di cui trattasi nella causa principale, costituisca, in definitiva, il caso più marcato di interferenza nell’attività della filiale e della società controllata fra le misure di gestione di un gruppo di società nell’ambito della ristrutturazione dello stesso da parte della società madre. Al riguardo, la giurisprudenza richiamata al paragrafo 29 delle presenti conclusioni mi pare rispondere adeguatamente anche a tale ipotesi di cessione di azioni.

34.

In ogni caso, proprio come la Corte ha inequivocabilmente dichiarato che il suo giudizio che nega carattere economico alle semplici assunzioni di partecipazioni vale anche per le operazioni che consistono nel cedere tali partecipazioni ( 15 ), i principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale esigono, a mio parere, che le valutazioni della Corte, che riconoscono carattere economico alle acquisizioni di partecipazioni che comportano un’interferenza da parte della società madre nella gestione delle filiali e delle controllate, valgano anche per i casi di cessione di partecipazioni che pongono fine a tale interferenza.

35.

Poiché tali considerazioni sono utili anche ai fini dell’interpretazione della direttiva 2006/112, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale nel seguente modo: gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che costituisce attività economica la cessione della totalità delle azioni che una società controllante detiene nel capitale sociale di una filiale e in quello di una società controllata, alla gestione delle quali la detta società controllante ha preso parte in modo diretto o indiretto, fornendo loro varie prestazioni di servizi a titolo oneroso di tipo amministrativo, contabile e commerciale e per le quali detta società controllante è soggetto passivo IVA.

C — Sulla seconda questione pregiudiziale

36.

Qualora la cessione delle azioni detenute dalla società madre nel capitale sociale della filiale e in quello della società controllata ricada nel campo di applicazione delle disposizioni della sesta direttiva e della direttiva 2006/112 — ipotesi che, come ora evidenziato, a mio giudizio deve essere confermata — il giudice del rinvio, con la seconda questione, desidera sapere se la detta cessione ricada nell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva e dall’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.

37.

Lo Skatteverket e i tre governi che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte ritengono che tale questione debba essere risolta in senso affermativo.

38.

Per contro, mentre la SKF ritiene superfluo rispondere a tale questione alla luce della risposta che essa suggerisce di dare alla prima questione, la Commissione sostiene, invece, che la vendita della totalità delle azioni di una società deve ritenersi una sorta di riorganizzazione strategica del patrimonio effettuata per liberare capitali diretti a finanziare altre attività del gruppo. Pertanto, a parere della Commissione, poiché detta operazione è assimilabile al trasferimento totale o parziale dell’universalità di un’impresa, non ricade nell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5 della sesta direttiva e dall’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112. Come emerso segnatamente in udienza, la Commissione ritiene inoltre, in riferimento al punto 20 della citata sentenza Kretztechnik, che unicamente le operazioni commerciali sui titoli ricadano nella suddetta esenzione.

39.

Tale argomento non è persuasivo.

40.

Occorre ricordare che, ai sensi delle due norme summenzionate, gli Stati membri esonerano dall’IVA le operazioni relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli.

41.

Come sembra emergere dalla citata sentenza Wellcome Trust, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, include le «operazioni relative alle azioni» effettuate per realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l’acquisto di partecipazioni ( 16 ).

42.

Ovviamente, non va trascurato il fatto che il riferimento all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, contenuto nella suddetta sentenza, è stato utilizzato dalla Corte per dimostrare il carattere economico degli acquisti di partecipazioni che comportano un’interferenza nella gestione delle controllate e non, strictu sensu, per stabilire l’esatta portata dell’esenzione prevista dalla norma citata.

43.

Tuttavia, contrariamente alla Commissione, io non penso che la portata dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva [e dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112] possa essere limitata alle sole operazioni commerciali di negoziazione di titoli, con esclusione, pertanto, delle operazioni di cessione di azioni da parte di una società madre in una filiale e in una società controllata quali quelle di cui trattasi nella causa principale.

44.

In primis, né l’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, né, del resto, l’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112 operano una tale distinzione fra le operazioni relative alle azioni che ricadono nella sfera d’applicazione delle suddette direttive.

45.

In secondo luogo, non è possibile, a mio parere, dedurre dal punto 20 della citata sentenza Kretztechnik le conseguenze che ne trae la Commissione. In tale punto della citata sentenza la Corte, infatti, nel chiarire se un’emissione di azioni possieda un carattere economico tale da far ricadere l’operazione nella sfera di applicazione della sesta direttiva, si è limitata a ricordare che rientrano nell’ambito di applicazione della detta direttiva «ma sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della stessa direttiva le operazioni consistenti nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività che esulano dall’ambito del mero acquisto e della vendita di titoli, come le operazioni compiute nell’esercizio di un’attività commerciale di compravendita di titoli» ( 17 ).

46.

Pertanto, tale dettato non pare affatto limitare la portata dell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva alle operazioni commerciali di negoziazione di titoli.

47.

Tale esenzione comprende invece, da un lato, tutte le operazioni che trascendono l’ambito della pura acquisizione e vendita di titoli, le quali, come indicato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, non ricadono nel campo di applicazione della sesta direttiva, circostanza che, come ho già precisato, sussiste in un caso come quello oggetto della causa principale.

48.

D’altro canto, le operazioni ricadenti nell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, devono essere atte a ricavare redditi aventi carattere stabile. Nella causa principale, la circostanza che i redditi ricavati dall’operazione di cessione vengano utilizzati per la ristrutturazione del gruppo industriale di società diretto dalla SKF mi sembra risponda, in modo sufficiente, al criterio di stabilità, essendo tali redditi destinati ad un intervento di natura strutturale, necessariamente lungo e di ampia portata.

49.

L’inclusione nella sfera di applicazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva di operazioni di cessione di azioni, come quelle di cui alla causa principale, mi pare confortata anche dai motivi esposti al punto 16 della citata sentenza Harnas & Helm in cui la Corte, riferendosi, segnatamente, alla citata sentenza Wellcome Trust, ha ammesso la possibilità che le «operazioni di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva rientrino nella sfera d’applicazione dell’IVA quando vengono effettuate nell’ambito di un’attività commerciale di negoziazione di titoli, al fine di realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l’acquisto di partecipazioni, o quando costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile» ( 18 ).

50.

L’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva pare pertanto includere, in armonia con la lettera della disposizione, tutte le operazioni «relative ad azioni», previste da tale norma, che rientrano nella sfera di applicazione della detta direttiva. Il fatto che, come sostiene la Commissione, l’art. 13, parte B, della sesta direttiva, vada interpretato in modo restrittivo ( 19 ), in quanto norma recante deroga al principio per cui l’IVA grava su ogni servizio effettuato a titolo oneroso da un soggetto passivo, non può portare, a mio avviso, ad ignorare il dettato di tale norma.

51.

Questo giudizio non può, a mio parere, essere invalidato dall’ulteriore argomento dedotto dalla Commissione per cui una cessione di azioni, come quella di cui alla causa principale, andrebbe assimilata ad un trasferimento a titolo oneroso dell’universalità totale o parziale di un’impresa, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, operazione in linea di principio passibile d’imposta, con l’effetto di sottrarre la detta cessione all’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva.

52.

Infatti, in primis e in termini generali, dubito che l’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, che figura nella definizione di «cessioni di beni» di cui all’art. 5 della direttiva, possa comprendere le cessioni di partecipazioni, le quali rientrano invece nelle «prestazioni di servizi» che secondo la definizione dell’art. 6, n. 1, della direttiva, possono consistere in «cession[i] di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo». Al riguardo occorre osservare che, nella citata sentenza Kretztechnik, la Corte ha escluso che l’emissione di nuove azioni possa essere considerata una cessione di beni a titolo oneroso, in quanto tali azioni sono titoli rappresentativi di un bene immateriale che rientrano nella definizione di prestazioni di servizi a titolo oneroso ( 20 ). Parimenti, l’art. 5, n. 8, della sesta direttiva sembra, a mio avviso, riferirsi alla cessione totale o parziale del patrimonio di un’impresa, piuttosto che alla cessione di azioni o partecipazioni finanziarie in una società ( 21 ).

53.

Successivamente, nella citata sentenza BLP Group, relativa alla vendita da parte di una società capogruppo del 95% delle azioni che deteneva in una delle sue controllate, la Corte non ha confutato la valutazione del giudice del rinvio secondo cui tale vendita costituiva un’operazione esente ( 22 ), pur senza attenuare il proprio giudizio in modo da tener conto di eventuali casi di cessioni di partecipazioni finanziarie che potevano rientrare nell’ipotesi di «trasferimento a titolo oneroso di un’universalità totale o parziale di beni», ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva.

54.

Inoltre, come evidenziato dalla SKF in udienza, e pur ammettendo che tale argomento non è, di per sé, del tutto decisivo per interpretare un concetto di diritto comunitario, dal punto di vista del diritto contrattuale, il detentore della proprietà delle azioni di una società non è necessariamente autorizzato a trasferire il patrimonio dell’impresa, giacché solo quest’ultima, in linea di principio, ha il potere di concludere una siffatta operazione.

55.

In ogni caso, anche se si ritenesse corretta l’interpretazione dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva proposta dalla Commissione, resta tuttavia il fatto che, come emerge dalla risposta data dal governo svedese e dalla SKF a fronte di una precisa domanda posta loro dalla Corte in udienza sul diritto applicabile nella causa principale, il Regno di Svezia si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, di ritenere, in caso di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, l’operazione come non avvenuta. Orbene, il ricorso a tale facoltà da parte di uno Stato membro comporta, ai sensi dell’art. 2 della sesta direttiva, che tale trasferimento non sia soggetto all’IVA ( 23 ).

56.

Ne consegue che, contrariamente a quanto lascia intendere la Commissione, riconoscere alla cessione di azioni di cui alla causa principale, la natura di trasferimento dell’universalità dell’impresa, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, non «neutralizzerebbe» l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, giacché, in Svezia, tale trasferimento è sottratto all’applicazione della sesta direttiva.

57.

Pertanto ritengo che l’operazione di cessione di azioni di una filiale e di una società controllata, come quella di cui alla causa principale, ricada nell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.

58.

Qualora la Corte non condividesse la mia posizione e considerasse, come suggerito dalla Commissione, la cessione delle azioni assimilabile al trasferimento dell’universalità totale o parziale dell’impresa, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva (nonché dell’art. 19, n. 1, della direttiva 2006/112), tale operazione sarà sottratta, in ogni caso, alla relativa sfera di applicazione delle dette direttive, in virtù della facoltà, concessa dalle norme summenzionate e di cui si è avvalso il Regno di Svezia, di ritenere il trasferimento come non avvenuto.

D — Sulla terza questione pregiudiziale

59.

Come emerge sia dalla formulazione della terza questione pregiudiziale sia dalle considerazioni esposte per esplicitarla, il giudice del rinvio vuole sapere se, sebbene le spese sostenute per l’acquisizione delle prestazioni di servizi a monte siano direttamente connesse all’operazione di cessione delle azioni, sussista nondimeno un diritto a detrazione dell’IVA versata a monte, qualora tali spese facciano parte delle spese generali affrontate dal soggetto passivo per il complesso della sua attività economica. Tale questione si spiega più agevolmente se si considera che pare che la cessione delle azioni della filiale e della società controllata debba realizzarsi nel contesto, più generale, della ristrutturazione del gruppo diretto dalla SKF, per consentire a quest’ultima di liberare capitali necessari alla riorganizzazione della sua attività industriale.

60.

Come ho già evidenziato nelle premesse, per poter detrarre l’IVA versata a monte è necessario, in linea di principio, che le operazioni imponibili presentino un nesso diretto e immediato con una o più operazioni passibili d’imposta a valle ( 24 ).

61.

Come la Corte ha già avuto occasione di precisare, tale diritto a detrazione presuppone che le spese compiute per acquistare i beni o i servizi in oggetto facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni assoggettate all’IVA a valle che conferiscono il diritto a detrazione ( 25 ).

62.

Nella sentenza Midland Bank la Corte ha inoltre ritenuto irrealistico tentare di formulare una definizione più precisa di quella del criterio di «nesso immediato e diretto» giacché, per l’eterogeneità delle operazioni commerciali e professionali, sarebbe impossibile dare una risposta più adeguata sui criteri per individuare nelle varie ipotesi il collegamento necessario che deve sussistere tra le operazioni a monte e quelle effettuate a valle affinché l’IVA assolta a monte sia detraibile ( 26 ). Nella stessa sentenza la Corte ha aggiunto che spetta ai giudici nazionali applicare il detto criterio ai fatti oggetto di ciascun giudizio di cui essi sono investiti ( 27 ).

63.

Nella causa principale, il giudice del rinvio ha accertato che i servizi acquistati dalla SKF sono direttamente collegati all’operazione di cessione delle azioni della filiale e della società controllata. Infatti, tali servizi riguardano la valutazione delle azioni da cedere, l’assistenza agli atti negoziali di cessione e la redazione di contratti e sono, pertanto, stati acquistati per realizzare la detta cessione. Anche lo Skatteverket, i governi che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte e la Commissione ritengono, a giusto titolo, alla luce delle constatazioni effettuate dal giudice del rinvio, che sussista un nesso immediato e diretto tra i servizi acquistati a monte e l’operazione di cessione di azioni effettuata a valle ( 28 ).

64.

Come ho suggerito in risposta alla seconda questione, poiché la cessione di azioni è un’attività esente ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, ne consegue che l’IVA gravante sui servizi acquistati per realizzare la detta operazione non può, pertanto, essere detratta in quanto tali prestazioni costituiscono un elemento del prezzo dell’operazione esente ( 29 ).

65.

La Corte è giunta del resto a tale soluzione nella citata sentenza BLP Group, in cui ha giudicato che l’IVA gravante sui servizi professionali acquistati dalla BLP Group nell’ambito della cessione di una delle sue controllate non poteva essere oggetto di detrazione, in quanto i servizi di cui trattasi erano stati utilizzati per effettuare un’operazione esente ( 30 ), nel caso specifico la cessione delle quote societarie della controllata.

66.

La Corte ha inoltre precisato, nella stessa sentenza, che tale regola si applica anche «nel caso in cui lo scopo ultimo dell’operazione esente sia la realizzazione di un’operazione soggetta a imposta» ( 31 ).

67.

Tale argomento deve valutarsi alla luce dei fatti che hanno dato luogo alla citata sentenza BLP Group e degli argomenti esposti dalla BLP Group alla Corte. Emerge, infatti, dalla ricostruzione dei fatti di causa che la cessione delle quote societarie della controllata era diretta a liberare capitali necessari a liquidare i debiti derivanti dalle operazioni imponibili effettuate dalla BLP Group. In particolare, la BLP Group osservava dinanzi alla Corte che l’IVA versata sulle prestazioni di servizi acquistate per effettuare la cessione delle quote societarie in questione avrebbe, di conseguenza, dovuto detrarsi anche se tali prestazioni erano indirettamente connesse alle operazioni imponibili a valle ( 32 ).

68.

La Corte ha inequivocabilmente respinto la tesi della BLP Group, sottolineando che, per conferire il diritto a detrazione dell’IVA versata a monte, i beni o servizi di cui trattasi devono presentare una connessione diretta ed immediata con le operazioni soggette ad imposta e che a tal riguardo è indifferente lo scopo ultimo perseguito dal soggetto passivo ( 33 ), e ciò anche nell’ipotesi in cui tale scopo sia la realizzazione di un’operazione imponibile. La Corte, nel respingere la tesi sostenuta dalla BLP Group, si è fondata inoltre sulla necessità di garantire la certezza del diritto e di agevolare le operazioni inerenti all’applicazione dell’IVA, in quanto non sarebbe possibile chiedere alle autorità fiscali di accertare la volontà del soggetto passivo quando le prestazioni non appaiano oggettivamente connesse ad operazioni imponibili ( 34 ).

69.

Come ha evidenziato con molta pertinenza l’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni presentate nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Abbey National ( 35 ) e come risulta anche dalla citata sentenza BLP Group, l’effetto di «interruzione della catena dell’IVA», che è un elemento inerente alle operazioni esenti, impedirà sempre che l’IVA riscossa sulle prestazioni utilizzate per tale operazione sia detraibile dall’IVA dovuta su una successiva prestazione a valle di cui l’operazione esente è un elemento costitutivo del prezzo. L’esigenza di un nesso diretto e immediato, pertanto, non riguarda esclusivamente l’anello più vicino alla catena, ma serve ad escludere situazioni nelle quali la catena sia stata interrotta da un’operazione esente ( 36 ).

70.

La soluzione sopra esposta cui è pervenuta la Corte nella citata sentenza BLP Group può, a mio parere, applicarsi validamente nella presente causa. Il diritto a detrazione dell’IVA versata a monte sulle prestazioni acquistate dalla SKF deve essere negato qualora le prestazioni comportino un nesso diretto ed immediato con un’operazione esente, nello specifico l’operazione di cessione delle azioni della filiale e della società controllata che interrompe la catena dell’IVA, anche nel caso in cui l’operazione si inserisca nel contesto della ristrutturazione delle attività industriali del gruppo diretto dalla SKF.

71.

Il giudice del rinvio chiede, peraltro, se la giurisprudenza della Corte, richiamata al paragrafo 23 delle presenti conclusioni, a tenore della quale è tuttavia ammessa la detrazione dell’IVA a monte qualora i costi delle prestazioni acquistate facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e presentino un nesso diretto ed immediato con il complesso dell’attività economica di quest’ultimo, sia applicabile ad un caso come quello della fattispecie.

72.

Tale questione, a mio parere, deve essere risolta in senso negativo.

73.

Infatti, le sentenze in materia con cui la Corte ha ammesso la possibilità, richiamata al paragrafo 71 delle presenti conclusioni, di detrarre l’IVA versata a monte riguardavano operazioni in cui, contrariamente alla premessa su cui si basa la citata sentenza BLP Group, sussisteva un nesso con operazioni a valle interamente sottratte all’IVA (giacché queste non erano considerate né cessioni di beni né prestazioni di servizi) e che, pertanto, erano destituite di rilevanza ai fini di determinare se sussistesse o meno diritto a detrazione ( 37 ). Era dunque ammesso, in tali circostanze, ricercare la o le operazioni a valle conferenti diritto a detrazione con le quali l’operazione a monte comportasse il nesso più stretto, ivi compresa pertanto, eventualmente, l’attività economica generale del soggetto passivo.

74.

In tal senso è particolarmente illuminante la valutazione fatta dalla Corte al punto 36 della citata sentenza Kretztechnik per cui «tenuto conto del fatto che, da un lato, l’emissione di azioni è un’operazione che non rientra nell’ambito di applicazione della sesta direttiva e, dall’altro, che tale operazione è stata effettuata dalla Kretztechnik al fine di rafforzare il proprio capitale a vantaggio della sua attività economica generale, si deve considerare che i costi delle prestazioni acquistate dalla detta società nell’ambito dell’operazione di cui trattasi rientrano nelle spese generali del soggetto passivo e sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei suoi prodotti. Prestazioni di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo» ( 38 ).

75.

Appare utile leggere la precisazione fatta dalla Corte, secondo cui l’operazione in oggetto non rientrava nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, alla luce delle conclusioni presentate dell’avvocato generale Jacobs nella stessa causa Kretztechnik. Quest’ultimo riteneva infatti che, da un lato, se l’emissione di azioni doveva essere considerata un’operazione esente, non potesse avere luogo la detrazione dell’IVA versata sui servizi direttamente e immediatamente collegati a tale operazione e, dall’altro, se l’operazione a valle era interamente esente da IVA e quindi irrilevante al fine di determinare il diritto a detrazione, occorresse allora porsi l’interrogativo se le prestazioni a monte fossero collegate ad una o più operazioni imponibili a valle o all’attività economica della società nel suo insieme, ipotesi che, secondo l’avvocato generale, era, nel caso di specie, probabile ( 39 ).

76.

Mi pare, quindi, che la Corte abbia accolto la distinzione operata dall’avvocato generale Jacobs nelle citate conclusioni tra, da un lato, le operazioni a valle esenti dal pagamento dell’IVA e, dall’altro, quelle estranee del tutto all’imposizione dell’IVA, in quanto non possono considerarsi né cessioni di beni né prestazioni di servizi, confermando in tal modo anche la soluzione accolta nella citata sentenza BLP Group, sulla quale si era del resto fondata la tesi dell’avvocato generale.

77.

Può sembrare che la posizione esposta, che mi pare corrisponda a quanto affermato dalla giurisprudenza, tratti più favorevolmente le operazioni di cessione di azioni che non rientrano nella sfera di applicazione dell’IVA rispetto a quelle che, benché rientranti in tale ambito, sono esenti dal prelievo dell’IVA in virtù delle disposizioni della sesta direttiva (e/o della direttiva 2006/112). Infatti, mentre la detrazione di servizi acquisiti per realizzare un’operazione che non ricade nella sfera di applicazione dell’IVA può essere ammessa qualora tali prestazioni siano ritenute collegate in modo diretto e immediato all’attività economica generale del soggetto passivo ( 40 ), per contro, l’IVA versata su servizi acquistati per realizzare un’operazione esente non può essere detratta.

78.

Tuttavia, tale circostanza non è che la conseguenza del sistema comune stabilito dalla sesta direttiva (confermato dalla direttiva 2006/112) e della distinzione, che deve essere la più netta possibile, tra operazioni imponibili da un lato e operazioni esenti dall’altro, da cui discende il criterio del collegamento diretto ed immediato ( 41 ), nonché l’effetto di interruzione della catena dell’IVA determinato dal nesso diretto e immediato tra un’operazione a monte soggetta all’IVA e un’operazione a valle esente dal prelievo dell’IVA.

79.

Peraltro, poiché l’effetto di interruzione della catena dell’IVA non si verifica quando l’operazione di cessione di azioni sia tale da sottrarsi del tutto all’applicazione dell’IVA, non si può dire, a mio avviso, che vi sia una disparità di trattamento discriminatoria ai danni del soggetto passivo che acquista servizi per realizzare operazioni di cessione di azioni ricadenti nell’esenzione dell’IVA di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva e che non gode, conseguentemente, del diritto a detrazione dell’IVA versata a monte, nemmeno a titolo delle spese generali che tale soggetto passivo ha sostenuto.

80.

Inoltre, concedere il diritto a detrazione dell’IVA versata a monte quando l’operazione su cui l’imposta è stata assolta sia collegata in modo diretto e immediato con un’operazione di cessione di azioni a valle ricadente nell’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, condurrebbe all’introduzione pretoria di una nuova facoltà di detrazione dell’IVA versata a monte. Infatti, anche ai sensi dell’art. 17, n. 3, lett. c), della detta direttiva, tale detrazione è ammessa unicamente nella misura in cui i beni e i servizi siano utilizzati ai fini delle «operazioni esenti ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità», ipotesi che non emerge in alcun modo dal fascicolo di causa e che non è stata peraltro invocata dalla SKF dinanzi alla Corte.

81.

Pertanto, suggerisco di rispondere alla terza questione posta dal giudice del rinvio dichiarando che un soggetto passivo, che ha acquistato prestazioni di servizi per realizzare un’operazione di cessione di azioni di una filiale e di una società controllata rientrante nell’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva e all’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112, e con la quale tali prestazioni presentano un nesso diretto e immediato, non ha diritto a detrarre l’IVA versata a monte sulle dette prestazioni.

E — Sulla quarta questione pregiudiziale

82.

Con la quarta e ultima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le risposte alle precedenti questioni possano essere influenzate dalla circostanza che l’operazione di cessione avvenga in fasi scaglionate nel tempo.

83.

Si può osservare che il giudice del rinvio non ha esposto le circostanze di fatto che lo hanno indotto a porre tale questione alla Corte, sebbene si possa presumere che tale problematica tragga origine dalla vendita dell’ultimo pacchetto di azioni della società controllata ( 42 ).

84.

In ogni caso non ritengo, come sostenuto da tutte le parti che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte, che la circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni successive possa influire sulle soluzioni proposte per le prime tre questioni.

85.

Non vi è dubbio che, come ha giustamente osservato la Commissione, è più difficile per il cessionario provare che le diverse fasi di cessione di azioni facciano parte di una sola, più ampia operazione di cessione dell’intero pacchetto azionario di una filiale. Tuttavia, qualora tale prova sia stata fornita dal cedente, non vi è alcuna ragione di applicare un trattamento fiscale diverso a operazioni di cessione di azioni analoghe.

86.

Ciò premesso, poiché le disposizioni pertinenti della sesta direttiva sono state riprese, in sostanza, da quelle della direttiva 2006/112, il trattamento fiscale di un’operazione di cessione di azioni avviata in vigenza della prima direttiva e proseguita sotto la seconda non può mutare.

87.

Pertanto, se, come suggerisco, l’operazione di cessione di azioni è esente dal pagamento dell’IVA, sia che questa avvenga in vigenza della prima direttiva o della direttiva 2006/112, il fatto che tale operazione si svolga, per esempio, in due o tre fasi successive è una circostanza che non rileva sull’impossibilità di detrarre l’IVA versata a monte sulle prestazioni di servizi connesse in modo diretto e immediato alla detta operazione. Giudicando diversamente si introdurrebbe una disparità di trattamento tra operazioni oggettivamente comparabili.

88.

Propongo pertanto di risolvere la quarta questione dichiarando che le risposte alle prime tre questioni non sono influenzate dalla circostanza che la cessione di azioni della filiale e/o della società controllata avvenga in diverse operazioni successive.

VI — Conclusioni

89.

Per i motivi sopra esposti, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali poste dal Regeringsrätten:

1)

Gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata, da ultimo, dalla direttiva del Consiglio , 2006/18/CE, nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva del Consiglio , 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce attività economica la cessione della totalità delle azioni che una società controllante detiene nel capitale sociale di una filiale e in quello di una società controllata, alla gestione delle quali la detta società controllante ha partecipato in modo diretto o indiretto, fornendo loro varie prestazioni di servizi a titolo oneroso di tipo amministrativo, contabile e commerciale e per le quali detta società controllante è soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto.

2)

Un’operazione di cessione di azioni di una filiale e di una società controllata, quale quella oggetto della causa principale, ricade nell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, 77/388, quale modificata dalla direttiva 2006/18, e dall’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.

3)

Un soggetto passivo che ha acquistato prestazioni di servizi per realizzare un’operazione di cessione di azioni di una filiale e di una società controllata che ricade nell’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 2006/18, e all’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112, e con la quale tali prestazioni presentano un nesso diretto e immediato, non ha diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata a monte sulle dette prestazioni, neppure qualora l’operazione di cessione di azioni si inserisca nel contesto della ristrutturazione delle attività industriali del soggetto passivo.

4)

Le soluzioni delle prime tre questioni non sono influenzate dalla circostanza che la cessione delle azioni della filiale e/o della società controllata si svolga in diverse operazioni successive.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU L 145, pag. 1.

( 3 ) GU L 51, pag. 12.

( 4 ) GU L 347, pag. 1.

( 5 ) In termini generali, un parere preliminare in materia fiscale è una presa di posizione formale dell’amministrazione su una situazione di fatto riguardante un soggetto passivo in relazione ad una norma fiscale. Si noti che il Regno di Svezia ha già sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali in merito a tale procedura in materia di IVA: v. sentenza 6 novembre 2008, causa C-291/07, Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet (Racc. pag. I-8255, punto 16).

( 6 ) SFS 1994: n. 200.

( 7 ) V., al riguardo, sentenza 8 febbraio 2007, causa C-435/05, Investrand (Racc. pag. I-1315, punto 22, nonché giurisprudenza ivi citata).

( 8 ) V., in particolare, sentenza 22 febbraio 2001, causa C-408/98, Abbey National (Racc. pag. I-1361, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

( 9 ) V. citate sentenze Abbey National (punto 26) e Investrand (punto 23).

( 10 ) V. sentenza Investrand, cit. (punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

( 11 ) V. sentenze 20 giugno 1996, causa C-155/94, Wellcome Trust (Racc. pag. I-3013, punto 33); , causa C-442/01, KapHag (Racc. pag. I-6851, punto 40); , causa C-77/01, EDM (Racc. pag. I-4295, punti 57-59); , causa C-8/03, BBL (Racc. pag. I-10157, punto 38); , causa C-465/03, Kretztechnik (Racc. pag. I-4357, punto 19), e Investrand, cit. (punto 25). Alla luce di tale giurisprudenza non può attribuirsi un’importanza decisiva su tale punto alla sentenza , causa C-4/94, BLP Group (Racc. pag. I-983), in cui la Corte non ha confutato la valutazione del giudice nazionale secondo cui la cessione di azioni costituiva, nella causa principale, un’«operazione esente», nel presupposto che essa costituisse dunque un’attività economica rientrante nella sfera di applicazione della sesta direttiva. In realtà, in detta causa, la Corte pare essersi semplicemente limitata a rispondere alle questioni così come poste dal giudice del rinvio.

( 12 ) V., in particolare, citate sentenze Wellcome Trust (punto 25), EDM (punto 59), BBL (punto 41), e Kretztechnik (punto 20).

( 13 ) V., al riguardo, sull’acquisto di partecipazioni, sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands (Racc. pag. I-3111, punto 14); , causa C-142/99, Floridienne e Berginvest (Racc. pag. I-9567, punto 18), e , causa C-16/00, Cibo Participations (Racc. pag. I-6663, punto 20), e, sulla cessione di partecipazioni, sentenza Wellcome Trust, cit. (punto 35). V. anche sentenza , causa C-80/95, Harnas & Helm (Racc. pag. I-745, punto 16).

( 14 ) V. citate sentenze Floridienne e Berginvest (punto 19), e Cibo Participations (punto 21).

( 15 ) V., in particolare, citate sentenze Wellcome Trust (punto 33), e Kretztechnik (punto 19).

( 16 ) V. sentenza Wellcome Trust, cit. (punto 35).

( 17 ) Sentenza Kretztechnik, cit. (punto 20) (il corsivo è mio).

( 18 ) Sentenza Harnas & Helm, cit. (punto 16) (il corsivo è mio).

( 19 ) V., da ultimo, ordinanza 14 maggio 2008, cause riunite C-231/07 e C-232/07, Tiercé Ladbroke (punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

( 20 ) Sentenza Kretztechnik, cit. (punti 22 e 23).

( 21 ) V. anche, al riguardo, il paragrafo 26 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate nella causa che ha dato luogo alla sentenza Abbey National, citata alla nota 8. V., inoltre, sentenza 27 novembre 2003, causa C-497/01, Zita Modes (Racc. pag. I-14393, punto 39), in cui si richiama la ratio dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, precisando che la norma è diretta ad agevolare i «trasferimenti di imprese o di parti di imprese».

( 22 ) Come emerge dalle conclusioni dell’avvocato generale Lenz, presentate nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza BLP Group, il giudice del rinvio riteneva (come, pare, anche l’avvocato generale) che la cessione di quote societarie rientrasse nell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva (v., in particolare, paragrafi 24 e 35 delle citate conclusioni). Anche l’avvocato generale Jacobs, al paragrafo 33 delle sue conclusioni presentate nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Abbey National, riconduce le cessioni di partecipazioni finanziarie all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva.

( 23 ) V. citate sentenze Abbey National. (punto 30), e Zita Modes (punto 29). Questa è probabilmente la ragione per cui il giudice del rinvio nella presente causa non ha posto alla Corte una questione sull’interpretazione dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva mentre, al punto 26 della decisione di rinvio, aveva accennato alla problematica del trasferimento dell’universalità d’impresa.

( 24 ) V., in particolare, sentenza Cibo Participations, cit. (punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) V. sentenza 8 giugno 2000, causa C-98/98, Midland Bank (Racc. pag. I-4177, punto 30), e citate sentenze Abbey National (punto 28), Cibo Participations (punto 31), e Kretztechnik (punto 35).

( 26 ) Sentenza Midland Bank, cit. (punto 25).

( 27 ) Ibidem.

( 28 ) Tuttavia, come ho già osservato, la Commissione assimila, a mio avviso erroneamente, l’operazione di cessione delle azioni al trasferimento dell’universalità di un’impresa.

( 29 ) V., in tal senso, il paragrafo 36 delle conclusioni dell’avvocato generale Lenz presentate nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza BLP Group. Non è del tutto escluso, in talune circostanze, segnatamente quando le azioni sono quotate sul mercato azionario e il loro prezzo riflette soltanto la quotazione di mercato, che l’IVA versata sulle prestazioni acquistate a monte sia difficilmente incorporabile nel prezzo dell’operazione di cessione. Tuttavia, oltre al fatto che il giudice del rinvio ritiene che sussista un nesso diretto tra le prestazioni acquistate a monte e quelle che devono effettuarsi a valle, la problematica delineata nella presente nota sembra non attagliarsi al caso di specie.

( 30 ) Sentenza BLP Group, cit. (punto 27).

( 31 ) Ibidem (punto 28 e dispositivo della sentenza).

( 32 ) Ibidem (punti 3, 4, 12 e 13).

( 33 ) Ibidem (punto 19).

( 34 ) Ibidem (punto 24).

( 35 ) Conclusioni presentate in data 13 aprile 2000 (paragrafo 35).

( 36 ) V., al riguardo, anche le conclusioni dell’avvocato generale Lenz presentate nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza BLP Group (paragrafi 30-39).

( 37 ) V. sentenze Abbey National, cit. (punti 35 e 36), in cui l’operazione a valle consisteva in un trasferimento dell’universalità dei beni, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, sul territorio di uno Stato membro che aveva optato per la facoltà concessa da tale norma di considerare tale operazione come non avvenuta e, pertanto, sottratta all’IVA; Kretztechnik, cit. (punto 36), in cui l’operazione a valle consisteva in un’emissione di azioni, che la Corte ha esplicitamente dichiarato esulare dall’ambito di applicazione della sesta direttiva, e Cibo Participations, cit., che traeva origine da un caso in cui l’operazione a valle consisteva in un acquisto di partecipazioni, ma la questione pregiudiziale relativa alla detraibilità, a titolo di spese generali, dell’IVA versata a monte era stata posta solo per il caso in cui tale acquisto non rientrasse nel campo di applicazione dell’IVA: v., al riguardo, paragrafo 32 delle conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl presentate nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Cibo Participation. V., anche, sentenza Investrand, cit. (punti 28 e 29), in cui la Corte ha esaminato se i costi generati delle operazioni a monte assoggettate a IVA costituissero spese generali, dopo aver constatato che nessuna dalle operazioni a valle, con cui le operazioni a monte presentavano un nesso diretto e immediato, rientravano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva.

( 38 ) Sentenza Kretztechnik, cit. (punto 36) (il corsivo è mio).

( 39 ) V., rispettivamente, paragrafi 29 e 74-76 delle conclusioni presentate nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Kretztechnik.

( 40 ) Tale potrebbe essere, eventualmente, il caso della causa principale se, contrariamente all’analisi svolta nelle presenti conclusioni, la Corte dovesse ritenere che, da un lato, vi sia un trasferimento dell’universalità dei beni, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, operazione che, lo ricordo, non è, in virtù della facoltà di cui si è avvalso il Regno di Svezia, una cessione di beni ricadente nel campo d’applicazione dell’IVA sul territorio di tale Stato membro e, dall’altro, le prestazioni acquistate per realizzare tale trasferimento abbiano un nesso diretto e immediato con l’attività economica generale della SKF.

( 41 ) V., al riguardo, in particolare, le citate sentenze BLP Group (punti 18 e 19), Abbey National (punto 25), nonché Cibo Participations (punto 28).

( 42 ) V., a tal riguardo, paragrafo 16, in fine, delle presenti conclusioni.