29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/10 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 6 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Spagna) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e a.
(Causa C-563/08) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Art. 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Sanità pubblica - Farmacie - Prossimità - Approvvigionamento di medicinali alla popolazione - Licenze - Ripartizione territoriale delle farmacie - Introduzione di limiti fondati sul criterio della densità demografica - Distanza minima tra le farmacie)
2011/C 30/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada
Parti
Ricorrenti: Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas
Convenuti: Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e a.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Interpretazione dell’art. 43 CE — Normativa che prevede le condizioni da soddisfare per l’apertura di nuove farmacie — Limiti in funzione del numero di abitanti e della necessità di mantenere una distanza minima tra farmacie
Dispositivo
L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che impone limiti al rilascio di licenze per nuove farmacie disponendo che:
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in ogni zona farmaceutica può essere creata un'unica farmacia, in linea di massima, per tranche di 2 800 abitanti; |
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può essere creata una farmacia supplementare solo quando tale soglia è oltrepassata. Tale farmacia è creata per la frazione superiore a 2 000 abitanti, e |
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ogni farmacia deve rispettare una distanza minima rispetto alle farmacie già esistenti. In linea di massima tale distanza è pari a 250 metri. |
Tuttavia, l’art. 49 TFUE osta a siffatta normativa nazionale nei limiti in cui le norme di base dei 2 800 abitanti o dei 250 metri impediscono, nelle zone geografiche aventi caratteristiche demografiche particolari, la creazione di un numero sufficiente di farmacie in grado di garantire un servizio farmaceutico adeguato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.