21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/25


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 novembre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia)] — Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

(Cause riunite C-180/08 e C-186/08) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 89/48/CEE- Riconoscimento dei diplomi - Studi compiuti in un «laboratorio di studi liberi» non riconosciuto come istituto di istruzione dallo Stato membro ospitante - Psicologo)

(2009/C 44/41)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia)

Parti

Ricorrente: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Convenuto: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interpretazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Interpretazione degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49, 55, 149 e 150 CE — Cittadino di uno Stato membro che ha una professione regolamentata nello Stato membro ospitante prima e dopo il riconoscimento dell'equivalenza professionale risultante dai titoli di studio conferiti da istituti di istruzione superiori in un altro Stato membro — Compimento precedente, di forza di un contratto di franchising, di una parte degli studi universitari presso un istituto non riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato membro ospitante — Possibilità, a causa del rifiuto di riconoscimento di tali titoli, di escludere il lavoratore dalla sua attività professionale

Dispositivo

Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, in forza dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, sono tenute a permettere ad un cittadino di uno Stato membro, di esercitare la sua professione alle stesse condizioni dei titolari di diplomi nazionali quando tale diploma:

sanziona una formazione acquisita, in tutto o in parte, preso un istituto sito nello Stato membro ospitante che, secondo la normativa di quest'ultimo Stato, non è riconoscimento come un istituto di istruzione, e

non è stato omologato dalle autorità nazionali competenti.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.