27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio) — Angelo Rubino/Ministero dell'Università e della Ricerca

(Causa C-586/08) (1)

(Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento di diplomi - Nozione di «professione regolamentata» - Selezione di un numero predeterminato di persone attraverso una valutazione comparativa che attribuisce un titolo di limitata validità temporale - Idoneità scientifica nazionale - Docente universitario)

2010/C 51/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Parti

Ricorrente: Angelo Rubino

Convenuto: Ministero dell'Università e della Ricerca

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, lett. c), CE e 47 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali — Disciplina nazionale che non consente il riconoscimento della qualifica professionale di professore universitario ottenuta in un altro Stato membro

Dispositivo

La circostanza che l’accesso ad una professione sia riservato ai candidati selezionati mediante una procedura diretta ad ottenere un numero predeterminato di persone sulla base di una valutazione comparativa dei candidati piuttosto che mediante l’applicazione di criteri assoluti e che conferisce un titolo la cui validità temporale è strettamente limitata non implica che tale professione sia una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Tuttavia, gli artt. 39 CE e 43 CE impongono che le qualifiche acquisite in altri Stati membri siano riconosciute per il loro giusto valore e siano debitamente prese in considerazione nell’ambito di tale procedura.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.