28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Portakabin Limited, Portakabin B.V./Primakabin B.V.
(Causa C-558/08) (1)
(Marchi - Pubblicità su Internet a partire da parole chiave («keyword advertising») - Direttiva 89/104/CEE - Artt. 5-7 - Visualizzazione di annunci a partire da una parola chiave identica a un marchio - Visualizzazione di annunci a partire da parole chiave che riproducono un marchio con «piccoli errori» - Pubblicità per prodotti d’occasione - Prodotti fabbricati e messi in commercio dal titolare del marchio - Esaurimento del diritto conferito dal marchio - Apposizione di etichette recanti il nome del rivenditore e rimozione di quelle contenenti il marchio - Pubblicità, a partire da un marchio altrui, per prodotti d’occasione comprendenti, oltre a prodotti fabbricati dal titolare del marchio, prodotti di altra provenienza)
2010/C 234/15
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Portakabin Limited, Portakabin B.V.
Convenuta: Primakabin B.V.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione degli artt. 5, nn. 1, lett. a), e 5, 6, n. 1, lett. b) e c), e 7 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all’utilizzazione illecita del suo marchio — Uso — Nozione — Utilizzo del marchio come termine di ricerca al fine di effettuare una ricerca dei prodotti di tale marchio su Internet mediante un motore di ricerca — Visualizzazione di un link verso il sito Internet di un rivenditore dei prodotti del marchio
Dispositivo
1) |
L’art. 5, n. 1, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia — a partire da una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet — pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta soltanto difficilmente all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo. |
2) |
L’art. 6 della direttiva 89/104, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che, quando l’uso, da parte di inserzionisti, di segni identici o simili a marchi come parole chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet sia suscettibile di divieto ai sensi dell’art. 5 della medesima direttiva, tali inserzionisti non possono, di regola, avvalersi della deroga stabilita dall’art. 6, n. 1, di questa direttiva per sottrarsi al divieto stesso. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, alla luce delle circostanze proprie del caso di specie, se effettivamente non sussista alcun utilizzo dei segni in questione ai sensi del menzionato art. 6, n. 1, il quale possa ritenersi effettuato in conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. |
3) |
L’art. 7 della direttiva 89/104, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia — a partire da un segno identico o simile a tale marchio, da lui scelto, senza il consenso del detto titolare, come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet — pubblicità per la rivendita di prodotti fabbricati dal citato titolare del marchio e immessi in commercio nello Spazio economico europeo da questi stesso o con il suo consenso, salvo che sussista un motivo legittimo, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della citata direttiva, idoneo a giustificare l’opposizione di tale titolare, come, ad esempio, un uso del segno in questione che induca a ritenere esistente un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso oppure un uso che rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio di cui trattasi. Il giudice nazionale, cui spetta valutare se sussista o no un motivo legittimo siffatto nella controversia sottoposta alla sua cognizione:
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