14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — British American Tobacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt.

(Causa C-550/08) (1)

(Direttiva 92/12/CEE - Prodotti soggetti ad accisa - Importazione di tabacco greggio non soggetto ad accisa nell’ambito del regime di perfezionamento attivo - Trasformazione in tabacco spuntato - Circolazione tra Stati membri - Documento di accompagnamento)

2010/C 221/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: British American Tobacco (Germany) GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Schweinfurt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione degli artt. 5, n. 2, e 15, n. 4, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Tabacco spuntato soggetto ad accisa, prodotto in uno Stato membro nell’ambito del regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema di sospensione, in base a tabacco greggio non soggetto ad accisa durante la sua importazione nel territorio comunitario — Necessità per l’applicazione del regime di sospensione dei dazi alla circolazione intracomunitaria di tale prodotto del tabacco, di un documento di accompagnamento fornito dallo speditore conformemente all’art. 18, n. 1, della direttiva 92/12/CEE.

Dispositivo

L’art. 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che prodotti soggetti ad accisa (come il tabacco lavorato), ricavati da prodotti non soggetti ad accisa (come il tabacco greggio) importati nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, sono considerati in regime di sospensione dei diritti di accisa ai sensi di tale disposizione, sebbene essi siano diventati prodotti soggetti ad accisa solo in forza della loro trasformazione sul territorio della Comunità, in modo da poter circolare tra Stati membri senza che l’amministrazione possa richiedere il documento amministrativo o commerciale di cui all’art. 18, n. 1, di tale direttiva.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.