4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 5 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-512/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 49 CE - Sicurezza sociale - Prestazioni mediche previste in un altro Stato membro e che richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti - Requisito della previa autorizzazione - Cure programmate fornite in un altro Stato membro - Differenza tra i livelli di copertura vigenti, rispettivamente, nello Stato membro di iscrizione e nello Stato membro di soggiorno - Diritto dell’iscritto al sistema di sicurezza sociale ad un intervento della competente istituzione complementare a quello dell’istituzione dello Stato membro di soggiorno)

2010/C 328/04

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrel, G. Rozet e E. Traversa, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: A. Czubinski e G. de Bergues, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: J.M. Rodríguez Cárcamo, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: I. Rao, S. Ossowski, agenti e M.–E. Demetriou, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE — Necessità di un’autorizzazione preventiva delle autorità dello Stato di iscrizione al fine di ottenere il rimborso di determinate cure non ospedaliere ricevute in un altro Stato membro — Assenza di rimborso della differenza tra l’importo percepito dall’assicurato che ha ricevuto cure ospedaliere in uno Stato membro diverso dallo Stato d’iscrizione e l’importo al quale avrebbe avuto diritto se le stesse cure fossero state dispensate nello Stato d’iscrizione — Ostacoli non giustificati alla libera prestazione di servizi

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Spagna, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.