18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Malta
(Causa C-508/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Artt. 1 e 4 - Servizi di cabotaggio all’interno di uno Stato membro - Obbligo di concludere contratti di servizio pubblico su base non discriminatoria - Conclusione, senza previa gara d’appalto, di un contratto esclusivo anteriormente alla data di adesione di uno Stato membro all’Unione)
2010/C 346/11
Lingua processuale: il maltese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e K. Simonsson, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri, L. Spiteri e A. Fenech, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Conclusione senza previa gara d’appalto di un contratto esclusivo al fine di assicurare il collegamento marittimo fra Malta e Gozzo
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |