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13.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/14 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-472/08) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Art. 18, n. 4 - Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione triennale ai fini del rimborso delle eccedenze dell’IVA)
2010/C 63/21
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Alstom Power Hydro
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'art. 18, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede un termine di tre anni per presentare le domande di rimborso di eccedenze d’imposta
Dispositivo
L’art. 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che preveda un termine di prescrizione triennale ai fini della proposizione delle domande di rimborso delle eccedenze dell’IVA indebitamente riscosse dall’amministrazione finanziaria di tale Stato.