28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin käräjäoikeus — Finlandia) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj

(Causa C-471/08) (1)

(Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Artt. 5, n. 2, e 11, punto 1 - Lavoratrice provvisoriamente assegnata ad un altro posto per il periodo della gravidanza - Assegnazione obbligatoria a causa dell’esistenza di un rischio per la sua sicurezza e per la sua salute o per quella del bambino - Retribuzione inferiore alla retribuzione media percepita prima di tale assegnazione - Precedente retribuzione composta da uno stipendio di base e da diverse integrazioni - Calcolo dello stipendio cui la lavoratrice gestante ha diritto per la durata della provvisoria assegnazione)

2010/C 234/13

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin käräjäoikeus

Parti

Ricorrente: Sanna Maria Parviainen

Convenuta: Finnair Oyj

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Helsingin käräjäoikeus — Interpretazione dell’art. 11, punto 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, VADD concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) — Hostess, che ha svolto mansioni di responsabile di cabina, trasferita a causa della sua gravidanza ad un lavoro a terra meno retribuito del posto che occupava prima del trasferimento — Mantenimento di una retribuzione equivalente alla retribuzione percepita prima del trasferimento

Dispositivo

L’art. 11, punto 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che una lavoratrice gestante che, in conformità all’art. 5, n. 2, della direttiva 92/85, sia stata provvisoriamente assegnata, a causa della sua gravidanza, ad un posto nel quale essa svolge mansioni diverse rispetto a quelle che esercitava anteriormente all’assegnazione, non ha diritto alla retribuzione che percepiva in media anteriormente a detta assegnazione. Oltre al mantenimento del suo stipendio di base, siffatta lavoratrice ha diritto, ai sensi di detto art. 11, punto 1, agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale, come le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali. Benché l’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 non osti all’utilizzo di un metodo di calcolo della retribuzione da versare a detta lavoratrice che sia fondato sul valore medio delle integrazioni collegate alle condizioni di lavoro di tutto il personale di bordo appartenente allo stesso scatto di stipendio durante un determinato periodo di riferimento, la mancata considerazione di detti elementi della retribuzione o di dette integrazioni deve essere considerata in contrasto con quest’ultima disposizione.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009