13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Ümit Bekleyen/Land Berlin

(Causa C-462/08) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Diritto del figlio di un lavoratore turco di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante in cui ha conseguito una formazione professionale - Inizio della formazione professionale dopo la partenza definitiva dei genitori da tale Stato membro)

2010/C 63/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Ümit Bekleyen

Convenuto: Land Berlin

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia — Cittadino turco nato nello Stato membro ospitante che, dopo essere ritornato con i suoi genitori nel suo paese di origine, fa ritorno da solo, dopo più di dieci anni, al fine di iniziare una formazione professionale, nel detto Stato membro ospitante, dove i suoi genitori avevano legalmente esercitato in passato per più di tre anni un’attività lavorativa — Diritto di accesso al mercato del lavoro e relativo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante a favore del detto cittadino turco dopo la fine della formazione professionale

Dispositivo

L’art. 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore turco abbia legalmente svolto un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio di un tale lavoratore può usufruire in questo Stato membro, dopo avervi terminato la propria formazione professionale, del diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno, quand’anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato membro suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui sopra.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.