28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1o luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-442/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Accordo di associazione CEE-Ungheria - Controllo a posteriori - Inosservanza delle norme d’origine - Decisione delle autorità dello Stato d’esportazione - Ricorso giurisdizionale - Missione di controllo della Commissione - Dazi doganali - Recupero a posteriori - Risorse proprie - Messa a disposizione - Interessi di mora)
2010/C 234/11
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B. Conte, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)
Oggetto
Indampimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) nonché delle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1) — Versamento tardivo di risorse proprie delle Comunità in caso di recupero a posteriori di dazi all’importazione e rifiuto di versare gli interessi di mora — Obbligo dello Stato membro di importazione di procedere senza indugio al recupero a posteriori dei dazi all’importazione relativi alle merci il cui certificato di origine sia stato dichiarato invalido dalle autorità dello Stato di esportazione — Obbligo dello Stato membro di importazione di versare gli interessi di mora dovuti in caso di contabilizzazione tardiva delle risorse proprie relative ai crediti doganali prescritti per effetto di inerzia delle autorità medesime durante i procedimenti giudiziari avviati nello Stato di esportazione ai fini dell’annullamento delle decisioni di dichiarazione di invalidità dei certificati di origine
Dispositivo
1) |
La Repubblica federale di Germania, avendo lasciato prescrivere crediti doganali nonostante il ricevimento di una comunicazione a titolo di reciproca assistenza, avendo versato tardivamente le risorse proprie dovute a tale titolo ed essendosi rifiutata di corrispondere gli interessi di mora maturati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 6 e 9 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, nonché dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |