9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)
(Cause riunite C-395/08 e C-396/08) (1)
(Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione - Esclusione dei periodi non lavorati - Discriminazione)
2010/C 274/02
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte d’appello di Roma
Parti
Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Convenuti: Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Roma — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14, pag. 9) — Lavoratori a tempo parziale che lavorano per alcuni mesi dell'anno e riposano nel corso degli altri — Esclusione dei periodi di inattività per il calcolo della pensione di anzianità
Dispositivo
1) |
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive. |
2) |
Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga a concludere che la normativa nazionale di cui trattasi nelle cause principali è incompatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, le clausole 1 e 5, n. 1, di quest’ultimo dovrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch’esse ad una siffatta normativa. |