9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

(Cause riunite C-395/08 e C-396/08) (1)

(Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione - Esclusione dei periodi non lavorati - Discriminazione)

2010/C 274/02

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Roma

Parti

Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Convenuti: Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Roma — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14, pag. 9) — Lavoratori a tempo parziale che lavorano per alcuni mesi dell'anno e riposano nel corso degli altri — Esclusione dei periodi di inattività per il calcolo della pensione di anzianità

Dispositivo

1)

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.

2)

Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga a concludere che la normativa nazionale di cui trattasi nelle cause principali è incompatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, le clausole 1 e 5, n. 1, di quest’ultimo dovrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch’esse ad una siffatta normativa.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.