17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Firma Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Causa C-386/08) (1)

(Accordo di associazione CE-Israele - Ambito di applicazione territoriale - Accordo di associazione CE-OLP - Diniego di applicazione ai prodotti originari della Cisgiordania del regime tariffario preferenziale concesso a favore dei prodotti originari di Israele - Dubbi quanto all’origine dei prodotti - Esportatore autorizzato - Controllo a posteriori delle dichiarazioni su fattura da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione - Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati - Principio dell’effetto relativo dei trattati)

2010/C 100/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Firma Brita GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 (GU 2000, L 147, pag. 3), e in particolare degli artt. 32 e 33 del protocollo n. 4 di detto Accordo, nonché dell’Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997 (GU L 187, pag. 3) — Negata applicazione del regime tariffario preferenziale concesso in favore di prodotti di origine israeliana ai prodotti originari di una colonia di popolamento israeliana insediata in Cisgiordania — Potere delle autorità dello Stato di importazione di controllare a posteriori i certificati di origine qualora gli unici dubbi sull’origine delle merci in questione siano quelli derivanti dalla differente interpretazione della nozione di «territorio dello Stato di Israele» fornita dalle parti dell’accordo di associazione CEE-Israele e, in mancanza di previo ricorso, ai fini dell’interpretazione di tale nozione, al procedimento di risoluzione delle controversie previsto dall’art. 33 del protocollo n. 4 del suddetto Accordo

Dispositivo

1)

Le autorità doganali dello Stato membro di importazione possono negare la concessione del beneficio del trattamento preferenziale istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, quando le merci interessate siano originarie della Cisgiordania. Inoltre, le autorità doganali dello Stato membro di importazione non possono procedere ad un concorso di qualificazioni lasciando aperta la questione relativa all’individuazione di quale degli accordi considerati — vale a dire l’accordo di associazione CE-Israele o l’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, concluso a Bruxelles il 24 febbraio 1997 — sia applicabile nella specie e se la prova dell’origine debba essere fornita dalle autorità israeliane o palestinesi.

2)

Nell’ambito della procedura prevista dall’art. 32 del protocollo n. 4 allegato all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, le autorità doganali dello Stato di importazione non sono vincolate dalla prova di origine presentata e dalla risposta fornita dalle autorità doganali dello Stato d’esportazione qualora tale risposta non contenga informazioni sufficienti ai sensi dell’art. 32, n. 6, del protocollo CE-Israele, ai fini della determinazione dell’effettiva origine dei prodotti. Inoltre, le autorità doganali dello Stato di importazione non sono tenute a sottoporre una controversia vertente sull’interpretazione della sfera di applicazione territoriale dell’accordo di associazione CE-Israele al comitato di cooperazione doganale istituito dall’art. 39 del detto protocollo.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.