14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-385/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Adesione di nuovi Stati - Autorizzazione all’immissione nel mercato di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix - Decisioni condizionali di autorizzazione all'immissione nel mercato di prodotti farmaceutici - Violazione dell’acquis)
2011/C 145/02
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e B. Majczyna, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Mackevičienė, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), in combinato disposto con l’art. 13, n 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), nonché con gli artt. 89 e 90 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (Testo (GU L 136, pag. 1) — Autorizzazioni di immissione nel mercato di medicinali generici corrispondenti al prodotto di riferimento Plavix, in violazione del periodo di tutela di dieci anni di cui beneficiava quest’ultimo — Decisioni condizionali di autorizzazione all'immissione nel mercato di prodotti farmaceutici, che sono state rilasciate prima della data di adesione della Polonia all’Unione europea ma diventano effettive solo dopo tale data — Decisioni non conformi alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Polonia,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, per quanto riguarda il primo trattino, in forza del combinato disposto degli artt. 6, n. 1, della direttiva 2001/83, 13, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché 89 e 90 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e, per quanto riguarda il secondo trattino, in forza dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83. |
2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese. |