17.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl
(Causa C-381/08) (1)
(Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5, punto 1, lett. b) - Competenza in materia contrattuale - Determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione - Criteri di distinzione tra «compravendita di beni» e «prestazione di servizi»)
2010/C 100/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Car Trim GmbH
Convenuta: KeySafety Systems Srl
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 2001, L 12, pag. 1) — Contratto di fornitura di prodotti da fabbricare contenente anche istruzioni del committente relative all’approvvigionamento, alla lavorazione e alla consegna dei prodotti da fabbricare, inclusa la garanzia di qualità di fabbricazione, di affidabilità della consegna e di buona gestione amministrativa dell’ordine — Criteri di distinzione tra compravendita di merci e prestazione di servizi — Determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione nel caso di vendita a distanza
Dispositivo
1) |
L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento. |
2) |
L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita. |