3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Data I/O GmbH/Hauptzollamt Hannover, ex Bundesfinanzdirektion Südost

(Causa C-370/08) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Capitolo 84, nota 5, B - Adattatore contenente un chip di memoria e destinato al collegamento fra una macchina programmatrice automatica e i moduli elettronici da programmare - Voci 8471, 8473 e 8536)

(2010/C 179/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Data I/O GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hannover, ex Bundesfinanzdirektion Südost

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione della nota 5 B del Capitolo 84 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune di cui all’Allegato I del regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1) — Adattatore elettrico che consente il trasferimento delle informazioni dalla macchina programmatrice ai componenti elettronici e dotato di un «memory-chip» (chip di memoria) che memorizza il processo di programmazione — Classificazione alla voce 8471 della nomenclatura combinata?

Dispositivo

Un adattatore come quello oggetto della causa principale, che svolge la funzione di collegamento elettrico tra il programmatore e i moduli da programmare nonché la funzione di registrazione del processo di programmazione che può essere successivamente richiamato, soddisfa il requisito di cui alla nota 5, B, lett. c), del capitolo 84 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, e deve essere classificato alla voce 8471 di tale nomenclatura come «unità» di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, purché la sua funzione principale consista nell’effettuare un’elaborazione dell’informazione. Nel caso in cui tale funzione manchi, siffatto adattatore deve essere classificato alla voce 8473 della nomenclatura in parola come «parte» o «accessorio» di una macchina qualora sia, rispettivamente, indispensabile al funzionamento di quest’ultima o costituisca un organo di attrezzatura che rende la macchina atta a un particolare lavoro, o un meccanismo di natura tale da assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina. Tale circostanza dovrà essere verificata dal giudice del rinvio. Se tale adattatore non può essere classificato in alcuna delle due voci doganali summenzionate, dovrebbe allora essere considerato come un «apparecchio per il collegamento dei circuiti elettrici», rientrante quindi nella voce 8536 della detta nomenclatura combinata.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.