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30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
(Causa C-345/08) (1)
(Libera circolazione dei lavoratori - Art. 39 CE - Rifiuto dell’accesso al tirocinio giuridico di preparazione alle professioni legali regolamentate - Candidato che ha ottenuto la sua laurea in giurisprudenza in un altro Stato membro - Criteri di esame di equipollenza delle conoscenze acquisite)
2010/C 24/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Schwerin
Parti
Ricorrente: Krzysztof Pesla
Convenuto: Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Schwerin — Interpretazione dell'art. 39, del Trattato CE — Decisione che rifiuta l'accesso al tirocinio giuridico di preparazione alle professioni giuridiche regolamentate opposta ad un candidato che aveva ottenuto la sua laurea in giurisprudenza in un altro Stato membro — Criteri di esame dell'equivalenza delle formazioni
Dispositivo
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1) |
L’art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che le conoscenze da prendere come elemento di riferimento ai fini della valutazione dell’equipollenza delle formazioni in seguito ad una domanda di ammissione diretta ad un tirocinio preparatorio alle professioni legali, senza sostenere le prove previste a tale scopo, sono quelle attestate dalla qualificazione richiesta nello Stato membro in cui il candidato chiede di accedere ad un tirocinio siffatto. |
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2) |
L’art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti di uno Stato membro esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l’accesso ad un periodo di formazione pratica per esercitare successivamente una professione legale regolamentata, come il tirocinio preparatorio alle professioni legali in Germania, detto articolo non impone di per sé che tali autorità, nel contesto dell’esame di equipollenza richiesto dal diritto comunitario, esigano dal candidato soltanto un livello di conoscenze giuridiche inferiore a quelle attestate dalla qualificazione richiesta in tale Stato membro per l’accesso ad un siffatto periodo di formazione pratica. Si deve tuttavia precisare che, da un lato, detto articolo non osta nemmeno ad una tale riduzione della qualificazione richiesta e che, dall’altro, occorre che, in pratica, la possibilità di un riconoscimento parziale delle conoscenze attestate dalle qualificazioni provate dall’interessato non resti semplicemente fittizia, il che spetta al giudice del rinvio verificare. |