1.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/21 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Transports Schiocchet — Excursions SARL/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-335/08 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni - Regolamenti (CEE) nn. 517/72 e 684/92 - Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus - Condizioni che determinano il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità - Termine di prescrizione)
2009/C 180/35
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions SARL (rappresentante: D. Schönberger, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.-F. Pasquier e N. Yerrell, agenti)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta sezione) 19 maggio 2008, causa T-220/07, Transport Schiocchet — Excursions/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile, per intervenuta prescrizione, il ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dalla ricorrente e volto ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto a causa di varie illegittimità di cui le istituzioni comunitarie si sarebbero rese colpevoli — Presupposti per proporre un ricorso per risarcimento danni — Nozioni di servizio regolare e di servizio regolare specializzato ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 28 febbraio 1972, n. 517, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU L 67, pag. 19), abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992, n. 684, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1).
Dispositivo
1) |
L'impugnazione è respinta. |
2) |
La Transports Schiocchet — Excursions SARL è condannata alle spese. |